Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-03-17, n. 202102295
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 02295/2021REG.PROV.COLL.
N. 10128/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10128 del 2020, proposto da PA UP, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Occhipinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RO LU in Roma, Via di Villa Pepoli, n. 4;
contro
Ministero della giustizia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Consiglio Superiore della Magistratura, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II n. 8620/2019, resa tra le parti, in tema di mancata conferma nella funzione di Giudice di Pace – risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 il Cons. Italo Volpe;
Nessuno essendo presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha chiesto l’ottemperanza nei riguardi del Ministero della giustizia (di seguito “Ministero”) della sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, n. 8620/2019, pubblicata il 20.12.2019, che – con la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio – in riforma della sentenza impugnata resa dal Tar del Lazio, Roma, n. 811/2008 ha condannato il Ministero a risarcire il ricorrente del danno economico derivatogli dal parziale ritardo nella conferma della sua nomina a Giudice di Pace.
2. La sentenza da ottemperare ha esposto, in fatto e in diritto, qui in estrema sintesi, che:
- con atto del 15.3.2000 il C.S.M. aveva deliberato di non confermare per altri cinque anni il ricorrente in epigrafe nella funzione di Giudice di Pace e ciò perchè il predetto avrebbe perso nel frattempo i requisiti di cui all’art. 5, co. 3, della l.n. 374/1991;
- impugnata dall’interessato, la delibera era stata cautelarmente sospesa dal Tribunale, onde il predetto aveva potuto allora invitare il C.S.M. a provvedere a quel punto alla nomina non confermata;
- allora il C.S.M., sebbene dopo diffide, aveva effettivamente confermato per quattro anni l’interessato nell’incarico predetto, contestualmente revocando la delibera impugnata, con l’effetto della conseguente pronuncia di improcedibilità del proposto ricorso giurisdizionale di primo grado;
- l’interessato aveva potuto allora svolgere le riacquistate funzioni per un solo anno, tenuto conto del sopraggiungere del limite di età massimo, peraltro con un carico di