Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-10-09, n. 201805784

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-10-09, n. 201805784
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805784
Data del deposito : 9 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2018

N. 05784/2018REG.PROV.COLL.

N. 06369/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6369 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini, 27;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina Nr 26;

nei confronti

U.T.G. - Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
Anac, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente informativa antimafia - estromissione con effetto immediato dal R.T.I. esecutore del servizio di vigilanza presso le sedi centrali dell'Agenzia delle Entrate;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma e di Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2018 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati G C D G e l'Avvocato dello Stato Alberto Giua;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello principale introduttivo del presente giudizio la -OMISSIS- – in qualità di mandataria del RTI costituito insieme alla -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza con cui il Tar del Lazio ha annullato il provvedimento di interdittiva antimafia, i relativi atti presupposti e la nota dell’Agenzia delle Entrate con la quale è stato chiesto alla odierna appellante principale di estromettere la mandante -OMISSIS- dalle attività di esecuzione del servizio di vigilanza presso le sedi centrali dell’Agenzia.

L’appello, senza l’intestazione di autonome rubriche ha sottolineato l’erroneità della decisione per violazione degli articoli 84,90-95 del D. Lgs. n. 159/2011 e del principio di legalità di cui all’articolo 102 della Costituzione.

In data 23 luglio 2015 si è costituita in giudizio ad resistendum la -OMISSIS-, con una memoria con cui, in linea preliminare, ha contestato l’interesse processuale dell’appellante mandataria del RTI e, nel merito, ha confutato le tesi di controparte.

Il Ministero dell’Interno, con ricorso incidentale autonomo del 24 luglio 2015 ha sua volta gravato la sentenza.

A sua volta la -OMISSIS-, in data 28 luglio 2015, ha notificato un ricorso incidentale ex art. 101 c.p.a. con cui ha riproposto i motivi non esaminati dal giudice di primo grado.

Con memoria del 1 ottobre 2015 la -OMISSIS- s.r.l. ha sottolineato l’ingiustizia dei provvedimenti e l’esattezza della sentenza di prime cure.

Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione, preso atto che, a seguito della dichiarazione di insolvenza, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 febbraio 2017 era stato nominato il Commissario straordinario dell’appellata -OMISSIS- Soc. coop., ha ordinato l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c .

Con ricorso per l’assunzione ai sensi dell’articolo 80 comma 3 del c.p.a., in data 21 marzo 2018, l’Avvocatura dello Stato ha provveduto alla riassunzione del ricorso per le amministrazioni appellanti incidentali.

Infine con memoria del 22 giugno 2018 l’appellante principale -OMISSIS- ha ricordato come la Sezione ha già riformato le altre decisione con cui il Tar del Lazio aveva annullato l’informativa.

Chiamata all’udienza pubblica di discussione la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.§. Come esattamente ricordato dalla difesa dell’appellante principale, le richieste di annullamento di analoghi provvedimenti interdittivi antimafia della società appellante incidentale -OMISSIS- sono già stati respinti dalla Sezione con le sentenze n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, su profili del tutto coincidenti con il presente gravame.

2.§. Nell’ordine logico delle questioni devono essere preliminarmente esaminate le seguenti censure “di principio” dell’appello incidentale del Ministero.

2.§.

1. Con tali mezzi l’amministrazione lamenta l’erroneità della sentenza sotto i seguenti profili:

Le c.d. informative antimafia che farebbero capo alle misure di prevenzione costituirebbero uno strumento di Pubblica Sicurezza diretto ad arginare la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, nel tessuto economico e produttivo del paese ed evitare che in tal modo possa aumentare la propria ricchezza e la propria forza e pericolosità (sub §13.1.1.).

L’interdittiva sarebbe fondata su di un giudizio prognostico e presuntivo circa la sussistenza di pericoli di infiltrazione nell'ambito della singola impresa ovvero realtà produttiva, a prescindere dall'accertamento di singole responsabilità penali. Può essere sorretta da idonei e specifici elementi di fatto -- considerati unitariamente-- emergenti dagli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose. Non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso ma un” “quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata " (così testualmente da ultimo Cons. Stato, Sez. III,1 settembre 2014, n.4450 e prima Cons. Stato, Sez. III, sent. 28 novembre 2013, n.5697 23 febbraio 2012 n.1068, n. 5995 del 12 novembre 2011 e n. 5130 del 14 settembre 2011) (sub §13.1.2.).

Per la legittimità delle valutazioni sottese alla singola informativa occorre verificare se gli elementi "sintomatici ed indiziari" raccolti siano sufficienti a far ritenere come fatto "probabile" ovvero "ragionevole" il "rischio" di infiltrazioni (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4852/2014) (sub §13.1.3.).

La sentenza sarebbe fondata su un’inesatta rappresentazione degli "elementi indiziari”: in materia non può farsi applicazione all'art. 192, comma 2, del c.p.p., che riguarda la responsabilità penale dell'imputato, in quanto il ricorso a tale regola nei presenti giudizi finirebbe per creare un doppione dell'accertamento della rilevanza penale dei fatti, e la misura perderebbe quel carattere "anticipatorio e preventivo"(sub §13.1.4.).

Gli elementi raccolti dalla Prefettura nei procedimenti che sfociano nella emissione di informative antimafia devono essere sintomatici ed indicativi, e non è richiesto che da essi se ne tragga la prova — sia pure indiziaria, fondata cioè su indizi gravi, precisi e concordanti —di condizionamenti in atto.

Inoltre il quadro indiziario raccolto non deve necessariamente essere l'unico possibile, né deve necessariamente essere "condiviso" nel merito dal giudice amministrativo, la cui indagine deve limitarsi a valutarne la coerenza logica e l'aderenza rispetto alle risultanze dell'istruttoria, coerenza ed aderenza che andranno riconosciute come sussistenti anche qualora quei fatti possano essere soggetti a diverse chiavi di lettura, tutte a loro volta altrettanto coerenti ed aderenti alle risultanze dell'istruttoria (§13.1.5.).

2.§.

2. L’assunto complessivo va condiviso.

Si deve infatti osservare in linea di principio che l’approccio logico e metodologico complessivo della sentenza non può essere condiviso perché contrasta con consolidati orientamenti della Sezione.

Infatti, la c.d. interdittiva prefettizia antimafia, di cui agli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, costituisce una misura preventiva volta ad impedire i rapporti contrattuali con la P.A. di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, comunque collegate con la criminalità organizzata. L'interdittiva antimafia è cioè diretta ad impedire che possa essere titolare di rapporti, specie contrattuali, con le pubbliche Amministrazioni un imprenditore sia comunque coinvolto, colluso o condizionato dalla delinquenza organizzata (Consiglio di Stato sez. III 9 maggio 2016 n. 1846).

L’introduzione delle misure di prevenzione, come quella qui in esame, è stata la risposta cardine dell’Ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata.

In tale direzione la valutazione della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e di fatti che, valutati nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio(Consiglio di Stato sez. III 18 aprile 2018 n. 2343).

Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;
d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr, Consiglio di Stato, sez. III, 18/04/2018, n. 2343)

In tale direzione quindi non può condividersi l’adesione alla parcellizzazione dei diversi elementi proposta dalla ricorrente in primo grado, ed in conseguenza l’esame dei differenti elementi deve essere effettuata unitariamente

Come sarà meglio evidente anche in seguito, proprio il notevole numero di elementi posti a base dell’interdittiva qui in esame – peraltro partitamente censurati in primo grado dall’appellante incidentale -OMISSIS- -- dimostra che, nel caso in esame, sussistevano un numero di indizi tale da rendere logicamente attendibile la presunzione dell’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Come già sottolineato dalla Sezione in sede cautelare, il TAR non ha adeguatamente considerato la presenza di un quadro indiziario sufficiente, coerente e coordinato.

3.§. Possono quindi essere esaminati unitariamente, per ragioni di economia espositiva, tutti i motivi coincidenti ma contrapposti, relativi alla posizione del sig. -OMISSIS-rispettivamente: dall’appellante principale -OMISSIS- e dall’appellante incidentale Ministero dell’Interno da un lato;
dall’appellante incidentale della -OMISSIS-, dall’altro.

3.§.

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