Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-19, n. 202405484

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-19, n. 202405484
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405484
Data del deposito : 19 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2024

N. 05484/2024REG.PROV.COLL.

N. 01322/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2020, proposto da F M, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torraca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F N, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituito in giudizio;

nei confronti

E- Distribuzione S.p.A. (Già Enel Distribuzione S.P.A) in qualità di Mandataria di Enel Spa, Enel S.p.A., Terna – Rete Elettrica Nazionale S.P.A, in persona del rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;
Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa, in persona del rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Carbone, Francesca Covone, Antonio Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del TAR Salerno n.1131 del 2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torraca e di E-Distribuzione S.P.A e di Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2024 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Sorrentino, Nobile, Caturani e Iacono noti all’ufficio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha parzialmente rigettato il ricorso con cui la parte appellante chiedeva accertarsi il proprio diritto alla restituzione dei terreni di sua proprietà siti in comune di Torraca, provincia di Salerno, illegittimamente occupati mediante l’installazione di un impianto elettrico di ENEL SPA, in conseguenza dell’annullamento degli atti della relativa procedura espropriativa da precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, con conseguente condanna delle parti appellate alla restituzione del fondo.

Avverso la decisione deduce i seguenti motivi di appello:

1. sull’art. 42 bis T.U. 327/2001 s.m.i. Violazione del decisum di cui alla sentenza del Consiglio di Stato IV n. 160 del 2018, nonché violazione dell’art. 42 bis T.U. 327/2001 s.m.i. Errore sui presupposti. Difetto di motivazione e di giustificazione.

2. Con riferimento alla domanda di risarcimento danni. Omessa pronuncia. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazione dei principi e delle regole in materia di responsabilità risarcitoria. Illegittima esclusione di responsabilità a carico di tutti gli agenti dell’annosa e incresciosa vicenda. Difetto assoluto di motivazione e giustificazione. Perplessità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

3. Sulla rilevanza del motivo sopra svolto relativo alla fondatezza della domanda di risarcimento dei danni anche per l’ipotesi in cui la sentenza appellata non fosse (come è) illegittima nella parte in cui ha ordinato al Comune di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per “evitare” la restituzione dei terreni e per acquisirli ex art. 42 bis T.U. 327/2001 s.m.i.. Violazione dell’art.42 bis T.U.327 del 2001.

4. Sulla responsabilità solidale passiva tra Comune, Regione ed Enel.

5. Sul rigetto della richiesta di una somma di denaro fino all’integrale esecuzione del giudicato. Violazione dell’art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a. Contraddittorietà, abnormità e ingiustizia manifesta. Perplessità.

6. Sulla nomina e sui poteri del commissario ad acta. Violazione della sentenza CdS n. 160/2018 e violazione dell’art. 42 bis T.U. 327/2001. Violazione del principio di chiarezza;
contraddittorietà e perplessità;
carenza di potere e ingiustizia manifesta.

2. Si sono costituiti in giudizio il comune di Torraca e ENEL s.p.a. Distribuzione, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame. Non si è costituita in giudizio la regione Campania, nonostante sia stata ritualmente evocata.

3. La controversia presenta un’articolata vicenda amministrativa, e, soprattutto, processuale, che necessita di essere sinteticamente ricostruita.

3.1. Il P.R.G. del comune di Torraca, approvato il 25 aprile del 1986, prevedeva, ai sensi dell’art. 26 delle N.T.A., la realizzazione di una cabina primaria

ENEL

150/20k, finalizzata ad alimentare in media tensione il comprensorio delle utenze civili e industriali a ridosso del Golfo di Policastro, da installarsi sull’area di proprietà della parte appellante in località San Martino.

La dante causa della parte, C V impugnava, in uno con la suddetta previsione, tutti gli atti della successiva procedura espropriativa che avevano portato alla realizzazione dell’impianto sul sito.

3.2. Con la sentenza n.1596/2001 del Tar Campania, sede di Salerno, confermata dalla sentenza 8023 del 2010 del Consiglio di Stato, il ricorso veniva accolto ritenendosi fondati i motivi che denunciavano l’assoluta inidoneità del sito, per le sue caratteristiche geotecniche, alla installazione dell’impianto.

3.3. Malgrado la definitività delle statuizioni, gli enti soccombenti – ossia il comune di Torraca che aveva gestito la fase espropriativa, la regione Campania che aveva rilasciato l’autorizzazione provvisoria all’installazione e ENEL quale proprietaria e gestore dell’ impianto - non provvedevano al doveroso ripristino dello status quo ante e tanto meno a restituire i suoli al proprietario, sicché l’odierno appellante presentava un primo ulteriore ricorso al TAR di Salerno, in sede di cognizione, chiedendo la condanna in solido di comune, regione Campania e ENEL, oltre che alla restituzione del fondo, anche al risarcimento dei danni subiti per l’illegittima occupazione. L’odierna parte appellante presentava altresì un secondo ulteriore ricorso in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 1596/2001 del medesimo TAR.

Parallelamente ENEL proponeva un autonomo gravame avverso il diniego oppostogli dalla regione Campania sulla richiesta di emissione di un provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 per l’acquisizione sanante.

3.4. Dopo aver riunito i tre ricorsi il TAR di Salerno, con la sentenza n. 2030/2016 definendo parzialmente la controversia, accoglieva il ricorso di ENEL annullando il diniego opposto dalla regione al provvedimento di acquisizione sanante e ordinandole di provvedere. Il TAR sospendeva, nelle more, la residua parte del giudizio, avente ad oggetto i due ricorsi, di cognizione e per l’ottemperanza, proposti dalla parte appellante, ritenendo che, per la definitiva risoluzione della controversia, fosse pregiudiziale l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ordinato alla regione con la decisione parziale.

Quest’ultima veniva però riformata dal Consiglio di Stato, che statuiva che giammai la regione avrebbe potuto emettere un provvedimento di acquisizione sanante perché, stante l’intervenuta declaratoria di illegittimità degli strumenti pianificatori comunali, era solo il comune a poter valutare, nell’esercizio dei propri poteri di programmazione urbanistica, l’eventuale emissione di un provvedimento ex art. 42 bis T.U. espropri, incidendo quest’ultimo sul territorio e la sua gestione.

3.5. La controversia tornava dunque al TAR Salerno, che, sciogliendo la riserva pregiudiziale precedentemente apposta, con la sentenza 1131 del 25 giugno del 2019 – trattasi della sentenza impugnata in questa sede - accoglieva in parte i ricorsi proposti dalla parte appellante.

In particolare, il giudice di prime cure rilevava che la perdurante occupazione del terreno del ricorrente, nonostante la caducazione degli atti preordinati all’esproprio delle aree, costituiva una situazione di illecito permanente, meritevole di tutela reale/restitutoria secondo i principi del diritto comune.

Ciò non di meno, ritenendo che l’amministrazione comunale fosse ancora in tempo a ricorrere al rimedio di cui all’art.42 bis del D.P.R. 327 del 2001, rimetteva la relativa scelta al comune, prospettando come possibilità solo alternativa, da sciogliere entro i successivi novanta giorni, il ripristino dello stato dei luoghi e la restituzione dell’area alla parte appellante, fermo il dovere di risarcire alla parte appellante il danno da occupazione illegittima, corrispondente al valore del bene e calcolando gli interessi per il periodo di occupazione sine titulo .

4. Il primo motivo d’appello contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che il comune fosse ancora in tempo a scegliere tra il se adottare un provvedimento di acquisizione sanante o restituire il bene, previo ripristino dello status quo ante.

La parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la preclusione del ricorso al rimedio di cui all’art. 42 bis cit. opererebbe, in forza dei precedenti giudicati, nei soli confronti della Regione e che, al contrario, anche al comune, in forza delle sentenze succedutesi, sarebbe oramai interdetta l’adozione del relativo rimedio.

4.1. Il motivo è fondato.

A tal proposito occorre risalire ai primi ricorsi proposti dalla dante causa dell’odierno appellante, C V, avverso la previsione di piano e i conseguenti atti ablatori che hanno condotto alla localizzazione della cabina ENEL sul terreno in sua proprietà ed alle relative decisioni giurisdizionali.

Questi ricorsi, infatti, dopo essere stati riuniti, sono stati accolti dal TAR Salerno con la sentenza n. 1596 del 2001 - confermata dalla sentenza n. 8023 del 2010 del Consiglio di Stato adìto in sede di appello - che ha ritenuto inidonea l’area, per le sue caratteristiche geotecniche, alla collocazione della cabina.

Tale accertamento ha efficacia di cosa giudicata e dunque è irrevocabile.

Di conseguenza la decisione impugnata è erronea nella parte in cui ritiene che, con la sentenza n. 160 del 2018 il Consiglio di Stato – nell’annullare il diniego opposto dalla regione alla richiesta di ENEL di avviare la procedura ex art. 42 bis d.p.r. 327 del 2001 - intendesse affermare la perdurante possibilità del comune di valutare l’emanazione di quest’ultimo provvedimento. Questa possibilità, al contrario, era interdetta anche all’ente locale in forza della decisione definitiva risalente al 2010 che, come detto, aveva escluso, per motivi oggettivi, la possibilità di collocare la cabina in quella parte di territorio.

Ed evidentemente non poteva neanche essere riattivata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2018, pena la violazione del precedente giudicato.

Tanto premesso, l’unica alternativa allo stato prospettabile, ma che era prospettabile, per vero, sin dal passaggio in giudicato della sentenza n. 8023 del 2010 del Consiglio di Stato, è quella di ordinare la restituzione del fondo alla parte appellante, mediante la riduzione in pristino.

Soluzione che, a maggior ragione si impone, laddove si tenga conto che, nel corso delle interlocuzioni procedimentali avutesi tra le parti, si era già raggiunto un accordo di massima tra le stesse, teso a spostare la cabina primaria in altra area di proprietà comunale, località Stregare. Accordo che aveva anche occasionato un decreto della regione, il n. 638 del 21 dicembre del 2006, con il quale erano state avviate le procedure per finanziare l’intervento di delocalizzazione.

5. Quanto ai soggetti nei confronti dei quali l’ordine va rivolto, il quarto motivo d’appello contesta alla sentenza gravata di avere, sia pure implicitamente, escluso la legittimazione passiva di ENEL e della stessa regione Campania, ritenendo unico interlocutore della parte appellante il comune di Torraca.

5.1. Il motivo è fondato.

5.1.1. Quanto alla regione Campania va evidenziato il contributo decisivo da essa offerto alla fattispecie dannosa. Infatti la cabina elettrica è stata realizzata grazie all’autorizzazione provvisoria regionale, rilasciata il 18 dicembre del 1990. Atto del quale - per i motivi emergenti dalle precedenti decisioni giurisdizionali - si può incontestatamente affermare l’illegittimità, con conseguente addebitabilità all’ente, in diritto, a titolo di colpa d’organizzazione, della relativa decisione e dei suoi dannosi effetti.

Sussiste anche il rapporto di causalità tra condotta regionale e danno, dal momento che la detta autorizzazione provvisoria rappresentava un antecedente causale necessario, in mancanza del quale non si sarebbe potuto procedere oltre nel procedimento di realizzazione dell’impianto.

5.1.2. Quanto ad ENEL, la sua legittimazione passiva, anche nelle successive forme societarie in cui si è trasformata, deriva dall’essere questi l’ente che ha fruito e continua a fruire del bene abusivamente installato, che tuttora gestisce. Dunque anch’essa deve senz’altro ritenersi concorrente nel danno cagionato alla parte appellante, avendo apportato un contributo determinante nella sua causazione come nella sua protrazione.

Non a caso peraltro, al momento dell’autorizzazione provvisoria, con un impegno che deve ritenersi tuttora valido, considerato il procrastinarsi dell’occupazione, la stessa società di produzione di energia elettrica aveva assunto l’obbligo, verso il concedente e verso la proprietà dell’area, a rimuovere a proprie spese l’opera installata nel caso non avesse ottenuto l’autorizzazione definitiva, così indirettamente ammettendo il decisivo contributo causale dato ai fatti di cui al contenzioso.

5.1.3. In tali sensi va pertanto affermata la solidarietà passiva delle tre parti appellate, ai sensi dell’art.2055 del codice civile, nell’obbligazione del risarcimento dei danni spettanti alla parte appellante.

6. Quanto alla determinazione del danno risarcibile - premesso:

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi