Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-11, n. 202408167
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Testo completo
Pubblicato il 11/10/2024
N. 08167/2024REG.PROV.COLL.
N. 09804/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9804 del 2020, proposto da
Aimeri Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alassio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00196/2020, resa tra le parti, concernente il diritto alla revisione del prezzo ai sensi dell'art 115 del D.L.gs n. 163/2006
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alassio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 ottobre 2024 il Cons. D P e nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’originario ricorso di primo grado, la società ricorrente AIMERI AMBIENTE SRL (che ha incorporato la società PONTICELLI SRL, giusta atto di fusione del 18.12.2012) esponeva di aver svolto il servizio di igiene urbana per il comune di Alassio, dapprima in virtù dei contratti rep. n. 6312 del 21.8.2009 (dal 17.7.2009 al 16.1.2010), rep. n. 6326 del 12.2.2010 (dal 17.1.2010 al 16.1.2013), e, successivamente, in forza delle proroghe via via disposte con la determinazione dirigenziale n. 604 del 31.12.2012 (dal 17.1.2013 al 16.3.2013) e con le ordinanze contingibili e urgenti del commissario straordinario del comune n. 65 del 13.3.2013 (dal 17.3.2013 al 30.4.2013) e n. 94 del 24.4.2013 (dall’1.5.2013 fino all’aggiudicazione definitiva alla ditta vincitrice dell’apposita gara nel frattempo esperita, cioè fino al 14.7.2013). Quindi, lamentava di avere, terminata l’attività, sollecitato invano il comune a riconoscere la revisione dei prezzi.
1.1 Proponeva pertanto un unico motivo di ricorso articolato in più punti: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e della normativa comunitaria che regola la materia; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge 7.8.1990, n. 241; violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali in materia di buon andamento, imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa; eccesso di potere per irrazionalità e ingiustizia manifesta nonché per omesso avvio del procedimento amministrativo e difetto di motivazione e di istruttoria. Veniva quindi proposta domanda di accertamento del diritto alla revisione del prezzo, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, scaturente dall’esecuzione del contratto d’appalto predetto, e per la condanna del comune al pagamento della somma dovuta a titolo di revisione del prezzo contrattuale maturata sui corrispettivi per il periodo dal 21.8.2009 al 14.7.2013, da quantificarsi in corso di causa e comprensiva di IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
1.2 Si costituiva in giudizio il Comune di Alassio, preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività (sul rilievo della mancata impugnazione delle determinazioni e dei provvedimenti di liquidazione effettuati dal responsabile del procedimento di revisione negli anni 2010, 2012 e 2013) e la prescrizione delle somme relative al quinquennio precedente il 27.7.2016 (data di notificazione del ricorso), opponeva di aver sempre liquidato le fatture per importi comprensivi della revisione prezzi operata sulla base dell’indice ISTAT.
Inoltre, il Comune eccepiva la compensazione della somma di euro 363.307,39 oggetto di condanna a carico di Aimeri Ambiente (sentenza 13.7.2018, n. 781 del Tribunale di Savona) in favore del Comune di Alassio con l’eventuale credito della ricorrente verso il comune a titolo di revisione prezzi.
ex art. 56 della legge fallimentare (essendo stata Aimeri Ambiente ammessa al concordato con continuità aziendale).
1.3 Infine, con memoria di replica depositata il 12.2.2020, la società ricorrente ammetteva che “il Comune di Alassio ha parzialmente riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la revisione dei prezzi”, pagando i compensi revisionali nei periodi dal 14.1.2011 al 31.10.2011 e dal 17.1.2012 al 16.1.2013, ed in conseguenza di ciò domandava la rideterminazione della stessa sulla base dell’indice NIC piuttosto che dell’indice FOI applicato dal comune.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar Liguria dichiarava il ricorso in parte infondato ed in parte inammissibile e condannava la società ricorrente al pagamento, in favore del comune di Alassio, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00.
In particolare il Tar motivava la decisione nei seguenti termini.
2.1 In accoglimento dell’eccezione comunale, considerava il diritto al compenso revisionale prescritto, ex art. 2948, n. 4, c.c., per le somme maturate fino al 27.7.2011, cioè fino al quinquennio precedente la data di notificazione del ricorso (27.7.2016).
2.2 Invece, per quanto riguarda il periodo successivo, rilevava che nel ricorso introduttivo la società ricorrente aveva negato in radice alcun