Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-14, n. 202405357
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2024
N. 05357/2024REG.PROV.COLL.
N. 07510/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7510 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 3;
contro
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, Associazione Nazionale Difensori Civici - A.N.D.C.I., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. I, n. 1576/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Lombardia e di -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e dato atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Galletti, Caccia, Manna;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Avv. -OMISSIS-, sulla base del bando del Presidente del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2017, pubblicato sul BURL n. 5 del 31 gennaio 2017, ha inoltrato la candidatura per concorrere all’incarico di Difensore regionale ex L.R. 18/2010 e art. 61 dello Statuto regionale.
2. L’incarico è stato affidato al sig. -OMISSIS-.
3. L’Avv. -OMISSIS- ha impugnato e contestato l’elezione del signor -OMISSIS- dinanzi al TAR Lombardia, sede di Milano che, con la sentenza n. 797/2019, ha rigettato il ricorso.
4. La sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3465/2021, ha riformato la sentenza del TAR Lombardia.
5. L’amministrazione ha quindi riavviato il procedimento.
6. L’incarico è stato affidato all’Avv. -OMISSIS-.
7. La nomina è stata impugnata dinanzi al TAR Lombardia che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 1576/2022.
8. Di tale sentenza, -OMISSIS- ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato ai seguenti motivi: “ 1. Error in iudicando ed in procedendo nella parte in cui il TAR ha omesso di statuire in merito all’intero vizio motivo n. 1 in ordine all’eccepita violazione dell’art. 5 co. 2 L.R. 25/2009 e dell’art. 2 co. 3 L.R. 18/2010. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a; 2. Error in iudicando nella parte in cui non è stato ritenuto fondato il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, l’insufficiente ed inadeguata attività istruttoria e d’indagine nonché la violazione dell’art. 97 Cost e del DPR 445/2000 per mancata applicazione degli artt. 75-76 del DPR 445/2000; 3. Error in iudicando nella parte in cui non è stato ritenuto fondato il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. art. 5 co. 9 D.L. 95/2012 (nel testo rinnovellato dall’art. 6 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, poi modificato dall’art. 17 comma 3 della legge 7 agosto 2015 n. 124) in combinato disposto con l'art. 33 co. 3 D. L. 223/2006; 4. Error in iudicando nella parte in cui non è stato ritenuto fondato il 5^ vizio motivo e, dunque, la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 L.241/1990 per motivazione inesistente e per omessa comparazione e concreto esame d’ammissibilità”.
9. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Consiglio Regionale della Lombardia e -OMISSIS-.
10. Alla udienza pubblica del 14 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
11. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da -OMISSIS- avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, n. 1576/2022, con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso:
a) la deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia, recante l'elezione dell'avvocato -OMISSIS- quale Difensore regionale, adottata a seguito della seduta n. 107 del 29 giugno 2021;
b) la nota del Consiglio regionale del 17 maggio 2021.
12. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:
a) il primo e il quarto motivo di ricorso, con i quali è stata eccepita la nullità dell’atto di nomina impugnato, per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 3 maggio 2021 n. 3465, sono inammissibili;
a.1.) il ricorrente ha proposto identici motivi con i primi due dei motivi aggiunti per l’ottemperanza del giudicato, formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 3 maggio 2021 n. 3465, nel procedimento pendente dinanzi al Consiglio di Stato e contraddistinto dal numero di ruolo generale 4954 del 2021;
a.2.) la rinnovazione, ad esito non vincolato, della valutazione comparativa dei candidati, avviata dal Consiglio regionale successivamente al giudicato di annullamento, non coinvolge questioni nuove, in esso non contemplate, con conseguente inammissibilità del primo e del quarto motivo del ricorso;
b) con l’utilizzo inappropriato del termine “master”, non seguito da altra specificazione (master di primo o di secondo livello), il candidato -OMISSIS- non ha rappresentato una realtà difforme dal titolo effettivamente conseguito, il quale è stato invece correttamente dichiarato come “ Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice tributario ”;
b.1.) il bando per la nomina del Difensore regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 31 gennaio 2017, non contempla l’attribuzione di punteggi per la valutazione dei titoli, per cui ogni questione relativa alla corretta qualificazione del titolo dichiarato - come master universitario o come corso di perfezionamento - deve ritenersi irrilevante;
b.2.) dall’elenco delle candidature allegate al parere della Commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale, reso in data 23 giugno 2021, il titolo controverso, dichiarato dall’avvocato -OMISSIS-, non risulta, tra l’altro, neppure inserito nella descrizione dell’esperienza pregressa;
c) il Difensore regionale non rientra nel perimetro soggettivo e oggettivo del divieto di conferimento degli incarichi ai soggetti, pubblici o privati, collocati in quiescenza;
c.1.) in assenza della indicazione, da parte della legge regionale, di un limite di età per il conferimento della carica di Difensore regionale, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 33, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248;
d) il procedimento per la nomina del Difensore regionale esula dalla logica concorsuale della comparazione dei requisiti di professionalità dei singoli candidati ritenuti idonei a ricoprire l’incarico.
13. L’appellante contesta la ricostruzione del TAR, in sintesi, sulla base dei seguenti argomenti, più volte ripresi nelle numerose memorie depositate:
a) l’avv. -OMISSIS-, seppure in possesso del requisito culturale richiesto, non sarebbe in possesso di quello professionale;
a.1.) la L.R. 25/2009 richiede un’esperienza almeno triennale presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato; la L.R. 18/2010 richiede una qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale o di lavoro autonomo assimilabile;
a.2.) la conferma in ordine all’insussistenza di alcuna esperienza professionale sarebbe resa evidente dalla circostanza che l’avv. -OMISSIS-, oltre a barrare con un “no” la casella inerente il possesso di tali requisiti, avrebbe omesso di specificare quali fossero le esperienze eventualmente possedute, lasciando in bianco e senza alcuna compilazione le relative righe del modulo a ciò deputate;
a.3.) anche qualora la candidatura