Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-10-25, n. 202408552
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2024
N. 08552/2024REG.PROV.COLL.
N. 06912/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6912 del 2023, proposto dal
signor -O-, rappresentato e difeso dall’avvocata W S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona dal Ministro pro tempore , e la Questura di Piacenza, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Parma, Sezione I, 13 maggio 2023, n. 168, resa tra le parti, non notificata e concernente la revoca del permesso di soggiorno -O- per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il consigliere L D R e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della natura della procura alle liti conferita dal ricorrente in primo grado e che il Tar ha considerato avere natura generale e non speciale, dichiarando conseguentemente inammissibile il ricorso in primo grado.
2. Con appello notificato in data 11 luglio 2023 e depositato il giorno 8 agosto 2023, il signor -O- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza in forma semplificata 13 maggio 2023, n. 168, con la quale il Tar Emilia Romagna-Parma, Sezione I, ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento:
“ - del provvedimento del Questore di Piacenza -O-, come da correzione a margine della notificatrice e relata di notifica corretta, con il quale il Questore della Provincia di Piacenza ha disposto la revoca del permesso di soggiorno -O- per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato valido a tempo indeterminato rilasciato in data -O- dalla Questura di Piacenza;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato ”.
3. L’appellante affida il gravame a due mezzi di doglianza, con i quali denuncia:
“ 1) ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI PROCURA SPECIALE ”: la censura è tesa a dimostrare che erroneamente il Tribunale territoriale avrebbe ritenuto che la procura alle liti depositata, non recando menzione della causa cui si riferisce, avesse natura generale e non speciale, e che non potessero trovare applicazione i principi sulla specialità della procura apposta a margine o in calce al ricorso, in quanto nella fattispecie essa era stata prodotta come atto allegato separato;
“ 2) ERROR IN PROCEDENDO IN RELAZIONE ALLA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI PROCURA SPECIALE. ”: secondo l’appellante la sentenza impugnata sarebbe da riformare anche nella parte in cui non ha consentito al ricorrente la possibilità di ratifica ex post del vizio della procura, ammessa ai sensi dell’articolo 182, comma 2, c.p.c., al quale rimanda il rinvio operato dall’articolo 39 c.p.a..
4. Il Ministero dell’interno e la Questura di Piacenza si sono costituiti in giudizio con atto depositato in data 11 ottobre 2023 e, con ordinanza -O-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
5. L’appello è fondato per quanto concerne la statuizione sulla procura alle liti e i motivi in cui si articola possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale.
6. Secondo il giudice di primo grado “ il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per vizio della procura, in quanto la stessa risulta essere una procura generale e non una procura speciale come richiesto dall’art. 40 c.p.a. ”, non recando “ menzione alcuna della causa cui si riferisce, limitandosi semplicemente a prevedere che il ricorrente delega gli avvocati a rappresentarlo e difenderlo < in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, da instaurarsi con ricorso con istanza cautelare collegiale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Parma”, conferendo ai predetti avvocati “ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, chiedere ed accettare rendiconti…>”.
Aggiunge il Tar che “ la predetta procura è pianamente una procura generale e non contiene alcun riferimento, anche minimo, alla presente causa, facendo la stessa riferimento unicamente a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Parma, quale Autorità da adire ma senza indicare gli estremi dell’atto impugnato né le Amministrazioni resistenti e, dunque, in ultima analisi, quale sia l’oggetto del ricorso ” e che “ nel presente caso non possono, poi, trovare applicazione i principi sulla specialità della procura apposta a margine o in calce al ricorso in quanto la procura è stata depositata come allegato separato, in particolare come copia informatica di un documento cartaceo firmato con firma autografa. ”
7. Va premesso che l’articolo 40, comma 1, lett. g ), c.p.a. stabilisce che il ricorso deve contenere “ la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale ”.
L’articolo 44, comma 1, lettera a ), del codice di rito stabilisce che l’assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore), rende l’impugnazione nulla (e quindi inammissibile).
La distinzione tra procura generale e procura speciale è stata considerata dalla giurisprudenza come “ una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: vi è procura speciale non solo qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire (Cass. civ., VI L., 9 febbraio 2015, n. 2460; III, 9 aprile 2009, n. 8708; Cons. Stato, VI, 5 ottobre 2018, n. 5723), ma anche, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso (Cons. Stato,