Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-04-18, n. 201102385
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Testo completo
N. 02385/2011REG.PROV.COLL.
N. 10443/2010 REG.RIC.
N. 00427/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10443 del 2010, proposto da:
AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv.to A C ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via Principessa Clotilde, 2,
contro
la SOC. COOP. C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’ CONSORZIO COOP. SOCIALI,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Vincenzo Santangelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi, in Roma, via Giulio Cesare, 14
nei confronti di
Azienda Sanitaria Locale di Potenza,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to M. Gabriella De Franchi ed elettivamente domiciliata presso il sig. Marco Gardin, in Roma, via L. Mantegazza, 24;
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2011, proposto da:
SOC. COOP. C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’ CONSORZIO COOP. SOCIALI,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv.to Vincenzo Santangelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi, in Roma, via Giulio Cesare, 14,
contro
Azienda Sanitaria Locale di Potenza,
in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituitasi in giudizio
nei confronti di
AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to A C ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via Principessa Clotilde, 2,
entrambi per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, n. 759/2010, .resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO ATTIVITÀ SOCIO RIABILITATIVE.
Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, in entrambi i ricorsi, della parte privata in ciascuno appellata;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, nel solo ricorso n. 10443/10, dell’A.S.L. Potenza;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Data per letta, alla pubblica udienza del 18 marzo 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. A C per Auxilium, l’avv. Gabriele Pafundi, in sostituzione dell’avv. Vincenzo Santangelo, per Consorzio CS e l’avv. Felice Laudadio, in sostituzione dell’avv. M. Gabriella Franchi, per l’A.S.L.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, il Consorzio CS, premesso di aver partecipato alla gara mediante procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria locale di Potenza con deliberazione del Direttore Generale n. 444 in data 13 maggio 2009 per l’affidamento delle attività socio-riabilitative indirizzate al recupero funzionale e sociale di pazienti affetti da psicosi cronicizzata in carico al D.S.M. e di essere risultato secondo classificato nella graduatoria di gara guidata dalla Ditta Auxilium, impugnava, anche con successivi motivi aggiunti, la deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. n. 318 in data 29 marzo 2010, con la quale venivano approvati i verbali di gara e dichiarata l’aggiudicazione in favore di Auxilium.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso stesso sollevata dalla controinteressata in relazione alla dedotta invalidità della procura speciale e respinti i motivi di ricorso incidentale dalla stessa proposti ( il cui accoglimento, almeno per quanto concerne quelli relativi alle fasi della gara antecedenti a quella di valutazione delle offerte tecniche sulla quale si appuntavano le doglianze del ricorso principale, avrebbe condotto alla declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo per carenza di interesse a ricorrere ), ha accolto il terzo motivo del ricorso principale ( riproposto nei motivi aggiunti ), ritenendo “che la commissione abbia palesemente errato nel negare qualsiasi punteggio (dei due punti disponibili) al consorzio ricorrente per gli <<interventi e azioni miranti a tenere le strutture aperte e inserite nel territorio per mantenere e sviluppare l’integrazione ed evitare la ghettizzazione>> sul presupposto che, sul punto, l’offerta de qua fosse meramente ripetitiva di attività già comprese nelle precedenti offerte” ( pag. 15 sent. ).
Contro la sentenza di primo grado hanno proposto appello tanto la soccombente in prime cure Auxilium ( ricorso R.G. n. 10443/10 ), riproponendo l’eccezione in rito ivi svolta ed i motivi di ricorso incidentale respinti dal Giudice di primo grado e contestando altresì la sentenza gravata nella parte in cui ha accolto il veduto terzo motivo del ricorso principale; quanto il Consorzio CS vincitore in primo grado ( ricorso R.G. n. 427/11 ), in relazione ai capi in cui il T.A.R. per la Basilicata ha ritenuto non fondati gli altri motivi d’impugnazione da essa proposti con il ricorso di primo grado ( specificamente, il primo, il secondo ed il quarto motivo ), come ribaditi con i successivi motivi aggiunti.
In entrambi i giudizii, a posizioni invertite, si è costituita la controparte privata avversaria, per chiedere la reiezione dell’opposto gravame.
Nel solo giudizio n. 10443/10 si è altresì costituita l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per chiedere l’accoglimento dell’appello proposto da Auxilium.
Nello stesso giudizio le parti private hanno, con memorie in data 1 e 2 marzo 2011, formulato ulteriori considerazioni a sostegno delle rispettive domande e difese e, con memorie entrambe in data 6 marzo 2011, replicato a quanto dedotto nelle precedenti, avverse, difese.
Nel giudizio n. 427/11 l’appellante ha depositato memoria di replica in data 7 marzo 2011.
Le cause sono state congiuntamente chiamate e trattenute in decisione all’udienza pubblica del 18 marzo 2011.
DIRITTO
1. – I due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a.
2. – Assume priorità logica l’esame del ricorso R.G. n. 10443/10 proposto dalla cooperativa Auxilium, nella parte in cui le censùre con esso dedotte mirano, attraverso la riforma della sentenza di primo grado, alla declaratoria di nullità e/o inammissibilità dell’originario ricorso ( e successivi motivi aggiunti ) accolto dal T.A.R., ovvero, con la riproposizione dei motivi del