Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-04-13, n. 201601469

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-04-13, n. 201601469
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601469
Data del deposito : 13 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01734/2015 REG.RIC.

N. 01469/2016REG.PROV.COLL.

N. 01734/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2015, proposto dalla s.r.l. Casa Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G Z, L M e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso l’Ufficio della Rappresentanza della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in Roma, piazza Colonna, n. 355;

nei confronti di

Universiis Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini e Giulia Milo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini in Roma, via Civitavecchia, n. 7;

e con l'intervento di

ad opponendum:
la s.p.a. Sanatorio Triestino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Milo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini in Roma, via Civitavecchia, n. 7;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Friuli –Venezia Giulia, Sez. I, n. 27/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di accreditamento per una struttura residenziale sanitaria assistenziale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Universiis Società Cooperativa Sociale;

Visto l’intervento ad opponedum della s.p.a. Sanatorio Triestino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati G Z, L M, R C e Giulia Milo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso n. 273 del 2014, proposto dalla Casa Verde s.r.l. avverso i provvedimenti con i quali la Regione Friuli Venezia Giulia aveva negato ad essa ricorrente l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale per la gestione della residenza sanitaria assistenziale «Casa Verde di Trieste» (d’ora innanzi RSA) e li aveva, invece, rilasciati, seppur “con riserva”, alla Universiis società cooperativa sociale.

2. Avverso tale decisione, proponeva appello la Casa Verde, contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

Resistevano in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia, la Universiis e la Sanatorio Triestino s.p.a. (intervenuta ad opponendum nella qualità di cessionaria del ramo d’azienda RSA dalla Universiis), rilevando l’infondatezza dell’appello e domandandone la reiezione, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Con ordinanza emanata nella camera di consiglio del 26 marzo 2015, veniva negata la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

L’appello veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2016.

DIRITTO

1.- E’ controversa la legittimità del decreto n. 463/DICE del 16 maggio 2014, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia aveva respinto l’istanza di autorizzazione e di accreditamento presentata dalla Casa Verde s.r.l. per la gestione della RSA «Casa Verde di Trieste» e del decreto n.617 DIC del 25 giugno 2014, con cui la medesima Regione aveva, invece, accolto, seppur con riserva, la domanda di autorizzazione e di accreditamento della stessa RSA, presentata dalla società cooperativa Universiis.

Il Tribunale regionale ha riscontrato la legittimità delle due determinazioni gravate, sulla base del duplice rilievo che il diniego opposto all’istanza della Casa Verde fosse giustificato dal difetto, in capo ad essa, dell’indispensabile requisito della gestione del servizio di assistenza sanitaria oggetto della domanda (oltre che dall’insufficienza della sola proprietà dell’immobile dove era ubicata la RSA) e che, al contrario, i titoli riconosciuti alla Universiis fossero basati sulla titolarità, in capo alla stessa, di un idoneo titolo giuridico di utilizzazione dell’immobile dove era ubicata la RSA (e, in particolare, il contrato di locazione stipulato con Casa Verde, con scadenza al 31 ottobre 2019) e dalla concreta ed operativa erogazione delle prestazioni assistenziali in questione.

L’appellante Casa Verde critica il convincimento espresso dal T.A.R., sulla base delle censure appresso esaminate, e conclude per la riforma della sentenza impugnata e per il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.

2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va respinto.

3.- Occorre preliminarmente definire il perimetro del thema decidendum , al duplice fine di circoscriverlo alle questioni effettivamente controverse e di evitare la disamina di deduzioni che esulano dai confini dello scrutinio affidato al presente giudizio.

Va rilevato che l’oggetto della controversia è rimasto confinato al gravame dei due decreti dirigenziali sopra indicati e che, quindi, il presente giudizio dovrà restare limitato alla disamina della legittimità dei medesimi provvedimenti e, in particolare, allo scrutinio della correttezza della motivazione posta a sostegno di entrambi, sotto gli specifici profili dedotti dalla ricorrente.

Esulano, invece, dall’ambito della cognizione del presente giudizio sia le determinazioni amministrative successive all’adozione dei provvedimenti originariamente gravati (e concernenti il trasferimento della RSA presso un immobile diverso da quello di proprietà di Casa Verde), siccome autonomamente impugnate con autonomo ricorso (peraltro dichiarato inammissibile dal T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 63 del 4 marzo 2016), sia le questioni (essenzialmente privatistiche) inerenti i rapporti contrattuali tra Casa Verde e Universiis, se non nella stretta misura in cui rilevano ai fini della verifica della legittimità dei decreti dirigenziali regionali gravati.

4.- Così descritti i confini del presente giudizio, occorre rilevare che con la prima argomentazione critica si ribadisce l’inidoneità del contratto di locazione dell’immobile che ospitava la RSA a radicare in capo alla cooperativa Universiis il requisito di “titolare della struttura” e la conseguente illegittimità dell’accreditamento (in quanto accordato sulla base di un requisito asseritamente inesistente).

Sostiene, in altri termini, l’appellante che la titolarità del contratto di locazione, pur autorizzando la cooperativa Universiis all’uso dell’immobile, non valeva a integrare gli estremi della piena responsabilità della struttura sanitaria, per come definita dalla stessa Regione con la delibera di Giunta n. 356 del 2014, con la conseguenza della illegittimità di entrambi i provvedimenti impugnati (siccome emanati sull’erroneo presupposto della idoneità del titolo contrattuale a integrare gli estremi della qualifica legittimante di “titolare della struttura”).

La tesi è infondata.

Per un verso, infatti, il contratto di locazione risulta senz’altro un titolo giuridico idoneo a consentire la piena disponibilità dell’immobile da parte del soggetto giuridico conduttore dell’immobile (nel caso di specie, la Cooperativa Universiis), e, per un altro, la mera proprietà dell’immobile (peraltro in difetto dell’esercizio dell’attività di gestione della RSA) è stata legittimamente ritenuta del tutto inidonea ad integrare il requisito legittimante l’accreditamento.

In altri termini, proprio alla stregua della citata delibera regionale n. 356 del 2014 (invocata dalla stessa appellante come parametro di legittimità dei decreti impugnati) la qualifica di «titolare della struttura» è stata riconosciuta alla cooperativa Universiis, quale soggetto gestore della RSA e dotato degli standard organizzativi e strutturali necessari all’espletamento del servizio per conto del servizio sanitario regionale, e negata alla società Casa Verde, siccome priva dei medesimi indefettibili requisiti abilitativi.

I provvedimenti che hanno negato l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale relativi alla gestione della RSA alla Casa Verde – rilasciati, invece, alla cooperativa Universiis - risultano, in definitiva, coerenti con la delibera regionale che ha precisato i caratteri costituivi della qualifica di “titolare della struttura” e conformi alla disciplina legislativa di riferimento, e in particolare agli artt.

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