Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-05-26, n. 201502646
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 02646/2015REG.PROV.COLL.
N. 02490/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2490 del 2014, proposto da:
R L C, P G, M S, S G, C L, P R, P I, P E, rappresentati e difesi dall'avvocato G D V, domiciliata rio in Roma, piazza Mazzini, 8;
contro
Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, L D M, A S;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 155/2014, resa tra le parti, concernente esecuzione della sentenza del Tar Campania - Napoli sez. V n.3534/08 - pagamento differenze retribuite.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2015 il consigliere Roberta Vigotti e udito per gli appellanti l’avvocato Roberto Della Valle per delega dell’avvocato G D V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La signora Carmela Rendola Licastro e i litisconsorti in epigrafe indicati, addetti al servizio di pulizia del teatro San Carlo di Napoli, chiedono la revocazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale questo Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti avverso le sentenze del Tribunale amministrativo della Campania nn. 578, 579, 567, 575, 576 e 577 e del 2013, e ha accolto in parte gli appelli incidentali proposti dalla fondazione Teatro San Carlo.
I) Questa la vicenda processuale:
1. Con ricorso proposto dapprima davanti al giudice ordinario e, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 4636 del 2007 che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, davanti al Tribunale amministrativo della Campania, gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio l’Ente autonomo Teatro San Carlo di Napoli e la “Il Gabbiano” s.p.a., appaltatrice del servizio di pulizia del teatro. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 3534 del 2008, ha definito il rapporto di lavoro dei ricorrenti come rapporto di mero fatto con I'Ente autonomo Teatro San Carlo (in atto fondazione Teatro San Carlo di Napoli), instaurato in violazione delle disposizioni che disciplinano I'ingresso nel pubblico impiego;ha applicato l'art. 2126 cod. civ. ai fini retributivi e previdenziali;ha ritenuto che in ordine alla domanda di regolarizzazione contributiva la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, inerendo la pretesa al rapporto dedotto in giudizio;ha condannato in solido tra loro la fondazione e il fallimento “Il Gabbiano” (con il quale l’Ente aveva stipulato i contratti di appalto) al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulla somma dovuta, mediante cumulo con riguardo ai ratei maturati prima del 31 dicembre 1994 e calcolo separato sull'importo nominale del credito retributivo e con il limite, per i ratei successivi, posto dall'art. 22 legge n.724 del 1994.
2. Avverso tale sentenza la fondazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, che, con la sentenza della sesta sezione n. 7641 del 2010, lo ha dichiarato irricevibile per tardività: la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 3534 del 2008 è quindi passata in giudicato.
3. I ricorsi proposti dagli interessati davanti al Tribunale amministrativo della Campania per ottenere l’ottemperanza di tale sentenza sono stati decisi con le sentenze del 2011 nn. 3202, 3204, 3197, 3200, 3201, 3199, con le quali il giudice ha precisato che la statuizione da eseguire consiste nel pagamento delle differenze retributive maturate a far tempo dalla prima immissione nel rapporto e fino alla data di effettiva cessazione del rapporto stesso, oltre agli accessori e alla regolarizzazione della posizione previdenziale, ed ha nominato commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato il presidente in carica della fondazione o suo delegato, assegnandogli il termine di sessanta giorni per I'esecuzione disponendo, in caso d'ingiustificato ritardo, l'applicazione dell'art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo.
4. Avverso tali sentenze la fondazione (il cui presidente, nominato commissario ad acta, aveva nel frattempo nominato delegato il dott. A S) ha proposto appelli, che il Consiglio di Stato ha respinto con le sentenze della sesta sezione nn. 2511, 2514, 2512, 2510, 2509, 2513 del 2012.
5. Con le sentenze nn. 578, 579, 367, 576, 577, 575, tutte del 2013, pronunciate su ulteriori domande proposte per l'ottemperanza al giudicato, il Tribunale amministrativo della Campania ha accolto in parte le domande degli interessati che, con identici appelli, hanno chiesto la riforma delle suddette decisioni. La fondazione ha proposto, avverso le medesime sentenze, appelli incidentali ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm.
6. Adempiuti gli incombenti istruttori disposti dal Collegio con l’ordinanza n. 2923 del 2013, i ricorsi, riuniti in ragione della loro connessione oggettiva e soggettiva, sono stati respinti con la sentenza di questa sesta sezione 16 gennaio 2014, n. 155, mentre gli appelli incidentali sono stati parzialmente accolti.
In particolare, la sentenza ha accolto la censura, sollevata dall’appellante incidentale, relativa alla ricostruzione delle differenze retributive richieste, che secondo il Tribunale di primo grado andrebbe calcolata sino all'attualità. In realtà, ha rilevato la sentenza della quale si chiede la revocazione, la sentenza n. 3534 del 2008 ha riconosciuto che il rapporto di lavoro è stato intrattenuto dai ricorrenti con l’Ente San Carlo e che tale rapporto è di mero fatto, con le conseguenze previste dall’art. 2126 cod. civ., ma non ha specificato le date di inizio e di fine di tale rapporto di lavoro, al quale riferire la maturazione dei crediti retributivi e previdenziali da corrispondere ai ricorrenti. Tale periodo, prosegue la sentenza in esame, non può peraltro che essere definito sulla base del ricorso di primo grado, n. 9746 del 2000, in relazione al fatto costitutivo delle domande proposte, alle parti contro cui sono state proposte tali domande e al contenuto della pronuncia del giudice per entrambi i profili .
Il fatto in forza del quale è stata proposta la domanda è la ritenuta intermediazione di prestazioni di lavoro, le parti contro cui sono state proposte le conseguenti domande di condanna sono l’Ente e la fallita ditta appaltatrice specificamente nominata (“Il Gabbiano” s.p.a), in quanto soggetti attivi di tale intermediazione, la condanna alla corresponsione delle competenze economiche dovute è pronunciata nella sentenza nei confronti delle due parti così intimate .
Poiché il giudicato formatosi sulla sentenza n. 3534 del 2008 si fonda sull’accertamento della vietata situazione di intermediazione in quanto dedotta rispetto ai due soggetti intimati, il periodo di riferimento è quindi quello durante il quale si è realizzata la censurata intermediazione di manodopera in capo all’Ente, quale destinatario sostanziale del rapporto, contemporaneamente alla sussistenza di tale rapporto in capo alla fallita ditta appaltatrice, quale titolare formale dello stesso, conseguendone, più precisamente, che il termine iniziale del periodo è segnato dalla data della immissione dei ricorrenti nella prestazione di lavoro di cui si tratta nel rapporto formale con la società “Il Gabbiano” e il termine finale è dato dal giorno fino al quale i ricorrenti hanno operato per tale società, poiché soggetto interposto riconosciuto come tale nella sentenza n. 3534 del 2008.
La durata effettiva del rapporto considerato si svolge perciò entro questi due termini, in quanto delimitati dall’accertamento della interposizione di manodopera pronunciato nella sentenza da ottemperare in capo ai due soggetti intimati, ed è cessata quindi al 31 dicembre 1990, data nella quale è venuto meno il rapporto di intermediazione di manodopera oggetto della domanda, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale amministrativo, che, come si è detto, ne ha considerato la continuazione fino all’attualità.
7. Con il ricorso oggi in esame, gli interessati chiedono la revocazione, ai sensi dell’art. 106 cod. proc. amm. in relazione all’art. 395 n. 5 cod. proc. civ., della sentenza n. 155 del 2014, assumendone il contrasto con la sentenza del Tribunale amministrativo della Campania n. 3534 del 2008, sulla quale si è formato il giudicato, e con le sentenze di questo Consiglio di Stato nn. 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 del 2012, che, respingendo gli appelli proposti dalla Fondazione contro le sentenze rese in sede di ottemperanza proprio sul punto della mancata limitazione del rapporto al periodo in cui i ricorrenti erano alle dipendenze della ditta Il Gabbiano, hanno precisato che la statuizione da eseguire consiste nel pagamento delle differenze retributive maturate a far tempo dalla prima immissione nel rapporto e fino alla data di effettiva cessazione del rapporto stesso.
II) Il ricorso è inammissibile.
Giova ricordare che ai fini del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 5, c.p.c. (contrasto con precedenti giudicati), perché una sentenza possa considerarsi contraria ad un'altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia perfetta identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza tra gli estremi, su cui debba esprimersi il secondo giudizio, e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico (per tutte, Cons. St., sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1124).
In tali termini non si iscrive la fattispecie in esame, nella quale la sentenza oggetto del ricorso ha preso in esame precisamente la durata temporale del rapporto di lavoro riconosciuto nei confronti dell’Ente Teatro San Carlo, essendo questa la materia del contendere introdotta con gli appelli incidentali con i quali la Fondazione aveva dedotto che né con il giudicato da ottemperare, di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo n. 3534 del 2008, né con le sentenze seguite ai fini dell'ottemperanza, è stato determinato in modo certo quale fosse il periodo da prendere in considerazione;per cui in relazione alla “data di effettiva cessazione del rapporto lavorativo” individuata nelle dette sentenze è corretta la limitazione al 31 dicembre 1990;essendo tale data quella di cessazione del rapporto di intermediazione di manodopera oggetto della domanda dei ricorrenti (come chiarito quanto ai fatti costitutivi del diritto preteso alla base della domanda dapprima proposta al Pretore di Napoli) e coperta dal giudicato;comportando altrimenti l'individuazione del periodo di riferimento all'attualità la conclusione, opposta a quella definita con il giudicato, dell'assunzione dei lavoratori alle dipendenze dirette del Teatro.
Giudicando su questa domanda, la sentenza in esame ne ha riconosciuto la fondatezza e ha stabilito che il giudicato deve essere eseguito in relazione al periodo di riferimento sopra precisato, prendendo in considerazione e interpretando proprio il precedente giudicato, come sopra si è detto. Ne consegue che non può parlarsi di contrasto tra pronunce definitive, ma di interpretazione della prima statuizione ad opera del medesimo giudice d’appello (e semmai di errore di diritto), ma non, in ogni caso, di accertamento di un fatto antitetico a quello prima riconosciuto.
III) Il ricorso per revocazione è, conclusivamente, inammissibile, ma la particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.