Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-08-06, n. 201304155

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-08-06, n. 201304155
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304155
Data del deposito : 6 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03186/2013 REG.RIC.

N. 04155/2013REG.PROV.COLL.

N. 03186/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3186 del 2013, proposto da:
L P T, A M, A M, L T, N F, A P, rappresentati e difesi dall'avv. A R M, con domicilio eletto presso Biagio Marinelli in Roma, via Acquedotto Paolo, 22;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00199/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza decreto Corte d'appello di Genova cron. n. 43/2012 - equa riparazione ex legge 89/2001

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. G C e udito per gli appellanti l’avvocato A R M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il signor L P T e altri cittadini hanno agito in giudizio per l’esecuzione del decreto in data 13 gennaio 2012, passato in giudicato per decorso dei termini, con cui la Corte d’appello di Genova ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di euro 1.500,00, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo innanzi alla Corte dei conti, oltre agli interessi e alle spese di giustizia, con gli accessori di legge.

Con sentenza 28 gennaio 2013, n. 199, il T.A.R. per la Liguria, sez. I, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per essere stato questo notificato presso non l’Amministrazione destinataria, ma la locale Avvocatura distrettuale.

Contro la sentenza hanno interposto appello gli originari ricorrenti.

Essi ritengono che erroneamente il Tribunale regionale avrebbe ritenuto applicabile alla vicenda l’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, confondendo giudizio di ottemperanza e ordinario giudizio di cognizione e costruendo, per il primo di essi, un presupposto non contemplato dal c.p.a.

In via subordinata, si dolgono poi della condanna alle spese, disposta a loro danno dal Giudice di primo grado.

L’Amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

Alla camera di consiglio del 12 luglio 2013, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello rimprovera al T.A.R. di avere erroneamente fatto applicazione dell’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996.

Il comma 1 dell’art. 14 stabilisce che “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

Nei casi di specie, come detto in narrativa, i privati non hanno richiesto il pagamento all’Amministrazione competente secondo i termini e con le modalità ora riferite, agendo invece direttamente in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’appello.

La censura è infondata.

La ricordata disposizione del decreto-legge intende consentire all'Amministrazione, la quale va direttamente compulsata, di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale a essa assegnato;
e ciò prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali. La notifica del titolo esecutivo con siffatte modalità tende dunque a far sì che presso la Pubblica Amministrazione si avvii il procedimento contabile atto a realizzare l'adempimento spontaneo (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158).

Peraltro l’esecuzione può avvenire nelle forme ordinarie disciplinate dal codice di procedura civile o nelle forme specifiche regolate dal codice del processo amministrativo.

Anche se il giudizio di ottemperanza, nella sua attuale configurazione, “presenta un contenuto composito, entro il quale convergono azioni diverse”, non c’è dubbio che esso continui a veicolare anche un’azione di esecuzione delle sentenze o di altro provvedimento ad esse equiparabile (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2).

L’esigenza, a tutela della quale è posto l’art. 14 del decreto-legge, è strettamente connessa all’interesse pubblico, di cui l’Amministrazione è titolare. Pertanto, essa merita tutela qualunque sia la procedura esecutiva attivata dal privato, cosicché sarebbe incongruo limitare la portata della norma al processo esecutivo disciplinato dal codice di rito civile.

In questo senso, d’altronde, è orientata la giurisprudenza assolutamente prevalente del Consiglio di Stato (cfr. per tutte sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158;
Id., 23 agosto 2010, n. 5897;
13 giugno 2013, n. 3280, n. 3281, n. 3292 e n. 3293;
C.G.A.R.S., 27 luglio 2012, n. 725;
ivi riferimenti ulteriori), che non può ritenersi contraddetta da un’isolata pronuncia di segno contrario, forse anche determinata dalla particolarità del caso di specie (sez. IV, ordinanza 30 gennaio 2013, n. 591, citata dagli appellanti, è resa in sede di regolamento di competenza).

L’appello è dunque infondato e va perciò respinto.

Quanto alla domanda subordinata, relativa al carico delle spese di lite, il Collegio ritiene equo – considerate le ragioni della soccombenza in primo grado e in conformità ai propri costanti orientamenti in tema – compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

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