Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-26, n. 201503245

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-26, n. 201503245
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503245
Data del deposito : 26 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10769/2014 REG.RIC.

N. 03245/2015REG.PROV.COLL.

N. 10769/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10769 del 2014, proposto dalla C.p.l. Concordia Soc. Coop., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e M C L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via E. Gianturco, n. 1;

contro

Comune di San Remo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S R e G P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14a/4;

nei confronti di

Siram S.p.a., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria dell’A.t.i. costituita con Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiorgio Alberti, Fabio Cintioli, Alessandro Arredi, Mauro Pisapia e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo Messico, n. 7;

e con l'intervento di

ad adiuvandum Gestione Integrata S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Di Giovanni e Alfredo Di Mauro, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Santa Caterina Da Siena, n. 46;

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Liguria – Sezione II - n. 1881 del 18 dicembre 2014, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio energia – risarcimento danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Remo e della società Siram S.p.a. in proprio e quale mandataria della sopra indicata A.t.i;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della società Gestione Integrata S.r.l.,

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2015 il Cons. L M T e uditi per le parti gli avvocati G P, A P, anche su delega degli avvocati Annalisa Di Giovanni e Alfredo Di Mauro, Alessandro Arredi, Federico Tedeschini e Fabio Cintioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Liguria, C.p.l. Concordia Soc. Coop. ha chiesto:

a) l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 818 del 30/7/2014 del Comune di Sanremo, con la quale veniva aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’affidamento del “servizio energia” all’A.T.I. con capogruppo Siram S.p.a. e mandante Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l.;
della comunicazione prot. n. 41406 del 4/8/2014 di aggiudicazione della gara;
di tutti i verbali di gara;
della comunicazione prot. n. 47278 del 22/9/2014 di reiezione delle deduzioni riportate nell’informativa ex art. 243- bis , d.lgs. n. 163/2006, inviata da CPL in data 5/9/2014;
del disciplinare di gara, del capitolato speciale, dei chiarimenti e di tutti gli allegati agli atti di gara;
di ogni altro atto antecedente, connesso o comunque consequenziale;

b) la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore concluso;

c) il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente monetario.

2. Il primo giudice:

a) ha respinto tutti i motivi a sostegno del ricorso principale;

b) ha preso atto che il rigetto del primo motivo del ricorso principale conduceva all’accoglimento del secondo motivo posto a base del ricorso incidentale che ha accolto;

c) ha respinto il primo motivo del ricorso incidentale;

d) ha respinto la domanda di risarcimento del danno porposta dalla ricorrente principale.

e) ha compensato fr le parti le spese di lite,

3. L’originaria ricorrente principale ha interposto appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

a) la mandante del raggruppamento aggiudicatario avrebbe dichiarato di voler eseguire il 49% di ogni prestazione oggetto dell’appalto, pur essendo sprovvista del requisito richiesto per svolgere il 49% delle prestazioni di telecontrollo. Pertanto, l’interpretazione offerta dal primo giudice contrasterebbe con l’indirizzo espresso dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2014, secondo la quale l’art. 275, d.P.R. n. 207/2010, e l’art. 37, d.lgs. 163/2006, imporrebbero il rispetto delle percentuali previste dalla lex specialis ;

b) la legge di gara avrebbe previsto l’obbligo di indicare il fatturato per ogni prestazione principale e secondaria, mentre la mandante non avrebbe dichiarato di possedere i requisiti richiesti dall’art.

8.3.1. della lex specialis di gara con riguardo a due delle tre prestazioni secondarie. Quindi il soccorso istruttorio non sarebbe ammissibile in quanto non risulterebbe essere stata presentata la relativa documentazione. Le fatture depositate dalla mandate non sarebbero probanti quanto all’esecuzione degli appalti aventi ad oggetto il telecontrollo;

c) la Siram S.p.a., inoltre, avrebbe perso la SOA a seguito di cessione del ramo d’azienda relativo alla Facility Management. La cessione avrebbe dovuto comportarne l’esclusione per violazione dell’art. 118, comma 1, d.lgs. 163/2006.

4. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione comunale ha evidenziato che sarebbe infondato il primo motivo di appello, dal momento che trattandosi di un appalto di servizi non varrebbe la regola della corrispondenza tra quote di qualificazione quote di partecipazione e quote di esecuzione, sicché ogni causa di esclusione fondata sulla suddetta regola dovrebbe essere disapplicata. Quanto alla supposta violazione del principio della par condicio e della concorrenza non sussisterebbe, poiché la richiesta di chiarimento avanzata dalla stazione appaltante alla metà dei concorrenti avrebbe riguardato la dichiarazione relativa alla qualificazione pur prestata in omaggio a quanto disposto dalla lex specialis senza però rendere le ulteriori suddivisioni richieste dall’amministrazione. Quanto alla paventata perdita della SOA da parte della Siram S.p.a., la stessa non si sarebbe mai verificata, atteso che la cessione effettuata dalla stessa non vi avrebbe inciso come attestato anche dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Inoltre, anche qualora si volesse ritenere che la cessione avesse interessato la SOA per la categoria OS28 la stessa dovrebbe intendersi proporzionalmente a quanto disposto con l’avvenuta cessione e tale quindi da non far perdere alla Siram S.p.a. la classifica richiesta per l’appalto pari alla II a fronte di una classifica di partenza pari alla VII.

5. L’originaria ricorrente incidentale, dal canto suo, ha interposto appello incidentale, denunciando l’erroneità del capo sfavorevole dell’impugnata sentenza e riproponendo le censure non accolte o non esaminate.;
in particolare, le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 10 e 21 del 2012 avrebbero chiarito che la nozione di soggetti cessati dalla carica riguarderebbe anche gli amministratori delle società che siano interessate da vicende modificative quali l’affitto di azienda, regola che troverebbe applicazione per bandi pubblicati successivamente al 7 giugno 2012. Pertanto, CPL Concordia avrebbe dovuto essere esclusa perché affittuaria di Elleci s.n.c. in forza di contratto di affitto di azienda del 4 luglio 2012, quindi avrebbe dovuto rendere le dichiarazioni anche per gli amministratori di quest’ultima considerato che il bando sarebbe stato pubblicato il 21 giugno 2013. Né rileverebbe che la lex specialis si limitasse al mero rinvio a quanto disposto dall’art. 38, d.lgs. 163/2006 o che gli amministratori in questione non fossero gravati da precedenti penali, dal momento che come chiarito dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16/2014, ciò sarebbe irrilevante.

6. Nelle successive difese l’appellante principale sostiene l’infondatezza dell’appello incidentale, dal momento che gli amministratori di Elleci snc non avrebbero dovuto rendere alcuna dichiarazione in assenza di espressa previsione da parte della lex specialis , né l’appellante incidentale avrebbe proposto impugnazione avverso quest’ultima. Inoltre, il ricorrere di un affitto di azienda non comporterebbe che gli amministratori del ramo d’azienda concesso in uso all’appellante principale possano considerarsi amministratori cessati sui quali incombe un onere dichiarativo, mancando una qualsivoglia continuità imprenditoriale. Ed, infatti, le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 10 e 21/2012 riguarderebbero i diversi casi della cessione di azienda e della fusione per incorporazione. Anche a voler ritenere operante un simile principio le suddette pronunce avrebbero concluso che se i bandi non prevedano un simile obbligo in forma esplicita l’esclusione non possa essere disposto, qualora non ricorra in concreto, come nella fattispecie, alcuna causa di esclusione.

7. Dal canto suo l’appellante incidentale, oltre a riproporre le eccezioni di inammissibilità dettagliate in prime cure e non esaminate, evidenzia che, quanto all’appello principale, sarebbe infondata la doglianza con la quale si sostiene che la dichiarazione sul riparto delle attività dell’a.t.i. Siram – Bilfinger non dovrebbe essere interpretata come ha fatto il TAR ma andrebbe riferita ad ogni singola prestazione oggetto dell’appalto. Questa tesi sarebbe smentita per tabulas dal momento che la dichiarazione sarebbe riferita al valore complessivo delle prestazioni messe a gara. Sicché, non risulterebbe dimostrata l’affermazione dell’appellante principale secondo la quale la mandante Bilfinger si sarebbe impegnata ad eseguire il 49% della prestazione secondaria relativa al sistema di telecontrollo. Né sarebbe corretto affermare che in quanto r.t.i. orizzontale la dichiarazione non potrebbe essere riferita alla totalità delle prestazioni, valendo invece il principio contrario.

È, quindi, corretta la decisione del TAR che ha dichiarato nullo il punto 7.1 del disciplinare di gara, mentre a nulla rileverebbe il richiamo dell’art. 275 d.P.R. n. 207/2010, che sarebbe inoltre inammissibile in quanto non dedotto nel ricorso di primo grado. In ogni caso sia Siram che Bilfinger sarebbero in possesso della qualificazione SOA OS 28 la prima nella classifica VIII, la seconda nella classifica V. Quanto al requisito aggiuntivo concernente la dimostrazione di aver realizzato servizi nel telecontrollo per un importo complessivo non inferiore a 500.000,00 euro e almeno un contratto di importo non inferiore a 200.000,00 euro l’appellante incidentale, oltre a ribadire che la dichiarazione circa il riparto interno delle prestazioni si riferisce alla totalità delle stesse, precisa che il punto 8.3.1. del disciplinare sarebbe illegittimo nella parte in cui richiede tale requisito aggiuntivo rispetto alla SOA richiesta dal bando e dallo stesso disciplinare. In ogni caso Siram sarebbe in possesso di tale requisito.

Infondata sarebbe la censura con la quale l’appellante si duole del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, in quanto i concorrenti erano tenuti a rendere solo un’autodichiarazione circa i servizi espletati nell’ultimo triennio e non a dimostrare il fatturato, essendo l’invio della documentazione facoltativo.

Infondata si rivelerebbe, inoltre, la doglianza inerente alla presunta perdita dei requisiti di qualificazione perché diversamente rispetto a quanto analizzato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5573/2014: nella gara in esame la verifica circa il possesso dei requisiti da parte della società di attestazione è del 31 luglio 2013 a fronte di un termine di scadenza per la presentazione delle offerte dell’11 settembre 2013. L’obiezione dell’appellante secondo la quale essendo la categoria OS28 una categoria specialistica della OG11, una volta persa quest’ultima si perde anche la prima non coglie nel segno, in quanto proprio perché la OG11 è la sommatoria di più categorie il venir meno della prima non comporterebbe anche la perdita della seconda. Peraltro, la OS28 sarebbe attestata in data 9 novembre 2010 in data antecedente all’entrata in vigore del d.P.R. 207/2010 con conseguente impossibilità di ritenerla compresa nella categoria OG11. Non ogni cessione di ramo d’azienda potrebbe avere come effetto la perdita di tutte le qualificazioni dell’impresa cedente. Una diversa conclusione sarebbe in contrasto con i principi CEDU avendo di fatto carattere espropriativo e lesivo della libertà di impresa nonché con i principi comunitari di proporzionalità e di par condicio nella partecipazione alle gare, a tal fine avanza domanda di rinvio pregiudiziale per gli artt. 52 commi 3 - 4, e 44, commi 1 – 2, della direttiva 2004/18. In ogni caso una simile conclusione sarebbe avversata dall’oggetto del contratto di cessione e sarebbe avvalorata dalle conclusioni alle quali è giunta la società di attestazione Poros.

8. In sede di replica l’appellante principale sostiene che il punto 7.1. del disciplinare di gara non potrebbe ritenersi nullo, perché è proprio l’art. 275 d.P.R. n. 207/2010 che rimette al disciplinare di gara di indicare la misura dei requisiti come rilevato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 27/2014.

Sia nell’odierna fattispecie che in quella esaminata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5573/2014 Siram ha partecipato alla gara con una dichiarazione SOA non revisionata, poiché la nuova attestazione SOA data 7 novembre 2013. La nota del 31 luglio 2013 della Protos non avrebbe valore certificativo del possesso dei requisiti, essendo riservata tale valenza solo alle attestazioni SOA. Sarebbe, infine, infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dall’appellante incidentale.

9. Da ultimo, in data 26 marzo 2015, Gestione Integrata s.r.l. ha notificato atto di intervento ad adiuvandum , depositato il 28 marzo 2015.

10. Preliminarmente, il Collegio rileva la tardività dell’atto di intervento di Gestione Integrata s.r.l. per violazione dell’art. 50 comma 3, c.p.a., secondo il quale: “ Il deposito dell’atto di intervento di cui all’art. 28, comma 2, è ammesso sino a trenta giorni prima dell’udienza ”. Il suddetto termine non risulta, infatti, rispettato pur tenendo conto della dimidiazione dei termini che vige nel rito ex art. 119, 120 c.p.a., sicché l’atto di intervento va dichiarato inammissibile.

10. Venendo al merito dell’odierna decisione, appare opportuno esaminare le doglianze contenute nell’appello principale, dal momento che la loro infondatezza fa venire meno l’interesse all’esame dell’appello incidentale.

11. Quanto alla prima doglianza va premesso che la pronuncia dell’Adunanza Plenaria, n. 27/2014 ha enunciato il seguente principio: “ per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell'art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d'indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l'obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara ”. Al riguardo, la stessa Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 7/2014 in precedenza aveva già puntualizzato che il vincolo di “triplice corrispondenza” di corrispondenza per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture sarebbe venuto meno al 14 agosto 2012. Pertanto, in ragione del tempo di pubblicazione del bando di gara il suddetto principio di corrispondenza non risultava ratione temporis applicabile. Da ciò deriva che, stante la vigenza della previsione contenuta nell’art. 46 comma 1 bis , d.lgs. 163/2006, la previsione del bando di gara di cui al punto 7.1. secondo la quale: “ …ai fini dell’ammissione del soggetto raggruppato /associato…dalla documentazione di gara deve risultare perfetta corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione delle prestazioni e/o lavori, pena l’esclusione dalla gara ”, non può che ritenersi nulla.

Deve, inoltre, rilevarsi che la dichiarazione di impegno formulata dall’a.t.i. aggiudicataria è nel senso che la mandante Bielfinger: “ svolgerà tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, in misura pari al 49% (quarantanovepercento) del valore complessivo delle medesime ”. Pertanto, non può essere intesa come impegno a svolgere il 49% di ogni singola prestazione ivi compresa quella inerente al telecontrollo. Conseguentemente anche l’invocata violazione dell’art. 275, d.P.R. n. 207/2010, risulta non essere attendibile,, dal momento che il bando va riletto all’esito della declaratoria di nullità della cause di esclusione contrastante con il venir meno del triplice vincolo di corrispondenza.

Da ciò deriva anche la necessità di reinterpretare la clausola contenuta a pag. 20 del disciplinare di gara, secondo la quale: “ in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo di imprese…di tipo orizzontale, per quanto concerne la parte di requisito frazionabile…dovrà essere posseduto dalla società mandataria o capogruppo per la quota maggioritaria (minimo 40%), mentre la restante quota dovrà essere posseduta cumulativamente da una o più società mandanti;
per quanto riguarda la parte di requisito non frazionabile (almeno un contratto di importo non inferiore a 200.000,00 euro) potrà essere posseduto da una delle imprese mandanti, fermo restando comunque in capo alla società mandataria o capogruppo la quota maggioritaria dei requisiti in questione
” . Infatti, la norma in questione non può intendersi che prescriva il possesso di un requisito di capacità tecnico-professionale aggiuntivo rispetto alla qualificazione s.o.a. richiesta dalla stessa lex specialis , Inoltre, il requisito in questione risulta comunque posseduto dal r.t.i. nel suo complesso.

12. In ordine alla seconda censura contenuta nell’appello principale, invece, il punto 8.3.1. del bando di gara stabilisce che, a pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve aver realizzato nel triennio precedente i servizi con determinati limiti e importi e richiede semplicemente di presentare una dichiarazione relativa ai “ principali servizi e/o interventi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, per cui il concorrente presenta offerta ”.

Il punto 8.3.1 del disciplinare si chiude con una clausola del seguente tenore: “ A comprova del possesso dei suddetti requisiti, i concorrenti possono già allegare la seguente documentazione in originale o copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consistente in: certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici, contratti in essere o altra idonea documentazione da cui risultino tali dati ”. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 6 settembre 2013 presentata da Bilfinger in relazione ai principali servizi e/o interventi nel settore oggetto dell’appalto eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando soddisfa quanto richiesto dalla lex specialis e trova ulteriore conferma nei chiarimenti successivamente resi dalla stessa in sede di gara, poiché la formula utilizzata nel bando di gara circa la comprova del possesso dei requisiti è articolata come facoltà concessa ai concorrenti e certo non come obbligo la cui mancata violazione potesse comportarne l’estromissione dalla gara.

In particolare, quanto alla specificazione dei fatturati relativi all’attività di telecontrollo, l’amministrazione appaltante ha fatto un uso corretto del potere di soccorso istruttorio, dal momento che non vi è stata un’omissione della documentazione richiesta dalla lex specialis, ma solo un’incompleta produzione documentale, peraltro non sanzionata con l’esclusione dalla procedura di gara. Sicché legittimamente la stazione appaltante ha proceduto a richiedere chiarimenti al concorrente sulla documentazione dallo stesso prodotta.

13. Quanto all’ultima censura, infine, non può convenirsi con quanto sostenuto dall’appellante principale, ossia che la mandataria Siram sarebbe stata priva dell’attestazione SOA per la categoria OS28, richiesta a pena di esclusione dalla legge di gara. Una simile conclusione non può trarsi dalla cessione di ramo d’azienda stipulata tra Siram S.p.a. e Gestione Integrata S.r.l. Non può, infatti, convenirsi con l’appellante principale che sostiene che il contratto in questione avvrebbe determinato il venir meno della qualificazione s.o.a. nella categoria OS 28, la cui titolarità era richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione dalla gara. La cessione in parola, infatti, ha avuto ad oggetto esclusivamente il ramo di azienda organizzato per la gestione integrata di patrimoni immobiliari. Tanto si evince dall’atto notarile del 28 dicembre 2012, nel quale si specifica che: “ la Cedente…è unica titolare del ramo di azienda di natura esclusivamente mobiliare costituito dal complesso di beni e servizi organizzati per l’erogazione di servizi di gestione integrata di complessi immobiliari pubblici e privati, sia per quanto riguarda servizi di property management che per quanto riguarda servizi di facility management ”. Rispetto ai motivi contrari già posti in luce dal primo giudice quanto alle conclusioni opposte alle quali sono concordemente pervenute sia la Società di attestazione Protos (che, con nota del 31 luglio 2013, aveva escluso la revisione o il ridimensionamento dell’attestazione corrente di Siram in conseguenza della cessione predetta) sia l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, deve altresì rilevarsi che la categoria OS28 richiesto dal punto 8.3.3.: “ Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione ”. La cessione del ramo di azienda ha invece riguardato una tipologia di attività del tutto diversa, sicché le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice non possono che condividersi.

Né può ritenersi che il venir meno della soa OG11 comporti automaticamente il venir meno della soa OS28, dal momento che l’oggetto delle qualificazioni in questione è differente ed, infatti, il d.P.R. n. 207/2010 precisa che la prima non a caso “ riguarda, nei limiti specificati all’ articolo 79 , comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 ”. Pertanto, è lo stesso legislatore a specificare che la categoria OG11 concerne opere che impongono l’esecuzione di prestazioni congiunte che ricadono nelle singole categorie OS 3 OS 28 e OS 30, lasciando così intendere che è ben possibile che per alcune lavorazioni sia sufficiente solo il possesso della qualificazioni relative alle opere speciali.

Allo stesso tempo deve escludersi un contrasto con quanto deciso dalla Sezione III di questo Consiglio con la pronuncia n. 5573/2014, nella quale si rileva proprio sulla base della stessa cessione il venir meno in capo alla Siram S.p.a. del requisito delle qualificazioni per le ctg. OG1 cl. V e OG11 cl. V. Il venir meno delle qualificazioni nelle suddette categorie infatti non comporta automaticamente il venir meno per le diverse categorie possedute dalla Siram S.p.a. ed in particolare per la OS 28. Infatti, è la stessa pronuncia richiamata dall’appellante principale che ribadisce come “… la cessione, ad un’interpretazione di buona fede, non comporti certo il trasferimento di tutte le categorie SOA della SIRAM s.p.a. ”. Si tratta, pertanto, di verificare quali conseguenze derivino sul piano della perdita del possesso dei requisiti di qualificazione alla luce del contratto di cessione in concreto stipulato. Pertanto, non possono che richiamarsi le considerazioni sopra enucleate in ordine alla permanenza della titolarità in capo a Siram S.p.a. della qualificazione richiesta dalla lex specialis .

13.1. Da ultimo, l’appellante lamenta il mancato esame da parte del TAR della censura con la quale si sostiene che laddove la cessione de qua dovesse intendersi quale mera cessione di contratti, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’ATI Siram per violazione dell’art. 118 comma 1, d.lgs. n. 163/2006. La ricostruzione in fatto proposta dall’appellante, infatti, non è convincente dal momento che il contratto stipulato tra Siram S.p.a. e Gestione Integrata S.r.l. va qualificato come contratto di cessione di ramo d’azienda, sicché il parametro normativo invocato dall’appellante principale non è conferente.

14. L’appello principale deve, quindi, essere respinto, da ciò deriva il venir meno dell’interesse della società Siram e vedere esaminato il proprio appello incidentale che va, pertanto, dichiarato improcedibile. 15. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante principale, appellante incidentale ed amministrazione appellata e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

Devono invece compensarsi le spese tra interveniente ed appellante principale, stante la comune soccombenza.

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