Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-23, n. 202210332

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-23, n. 202210332
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210332
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2022

N. 10332/2022REG.PROV.COLL.

N. 00749/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 749 del 2020, proposto da Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Veneto - Ambito Territoriale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

I B, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01217/2019, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il Cons. S Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

A sostegno del gravame, la parte appellante deduce le seguenti circostanze: con decreto del 7 novembre 2018 n. 1546 del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca veniva indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente per la scuola primaria per la Regione Veneto.

Nel relativo bando di concorso il M.I.U.R. inseriva, all'articolo 3, comma 1, lettera b), un requisito di ammissibilità alla procedura selettiva consistente nell' "aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011 - 2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno", riproducendo sul punto l'articolo 4, comma 1-quinquies, lettera b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

La parte appellata veniva esclusa dalla procedura selettiva per mancanza dell’indicato requisito; avverso il provvedimento di esclusione controparte proponeva ricorso avanti al TAR del Veneto il 27 marzo 2019 fondato su di un unico motivo di censura.

Nel ricorso introduttivo la ricorrente osservava di avere svolto, nell’anno scolastico 2017/2018 un servizio per una durata superiore ai 180 giorni, di conseguenza doveva considerarsi quale “anno scolastico intero” integrante il requisito di Bando.

Quanto all’anno scolastico 2016/2017, osservava che il servizio era iniziato prima del 1° febbraio 2017 ed era durato “fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (12 giugno 2017) sicché anch’esso avrebbe dovuto essere considerato “anno scolastico intero”.

La ricorrente aveva dedotto queste circostanze ritenendo di essere stata esclusa dal concorso in ragione dell’interruzione del servizio avvenuta il giorno 11 giugno 2017 (domenica), ricadente nel periodo che va dal 23 gennaio 2017 al 12 giugno 2017, e che tale circostanza avrebbe escluso il riconoscimento dell’anno scolastico 2016/2017 come “anno scolastico intero”,

Nella sua costituzione in giudizio, l’amministrazione scolastica contestava l’avversa domanda, chiarendo che, diversamente da quanto opinato, la controparte era stata esclusa in quanto carente del “servizio specifico” biennale richiesto dal bando di concorso all’art. 3 comma 1 lett. b), dal momento che nell’anno scolastico 2016/17 era stata docente supplente di scuola primaria con specifico incarico per lo svolgimento di “attività didattiche alternative all'IRC– insegnamento di religione Cattolica”, sicché il servizio curricolare calcolabile – ai fini della partecipazione al concorso – era solo quello svolto nell’anno scolastico 2017/18.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso.

Avverso la stessa sono dedotti i seguenti motivi di appello: 1) Violazione dell’art. 64 c.p.a. e dell’art. 115 c.p.c.. 2) Violazione dell’art. 21 octies comma 2 L. 24171990. Violazione dell’art. 4, comma 1 quinquies lett. b) DL 87/2018 conv. in L. 96/2018; violazione delle previsioni del bando di concorso (art. 3 comma 1 lett. b). Erroneità nel merito della pronuncia.

Si è costituita la controinteressata I B, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.



DIRITTO

La parte appellata è stata esclusa dalla possibilità di partecipare al concorso indetto con il decreto del 7 novembre 2018 n. 1546 dal Direttore generale per il personale scolastico del MIUR, per non essere in possesso del requisito dello svolgimento di due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Nel disporre l’esclusione l’amministrazione non ha ritenuto di aggiungere ulteriori elementi giustificativi al di fuori di detta indicazione.

L’appellata – come riportato in fatto – ritenendo che la causa dell’esclusione risiedesse nel fatto che, nell’anno scolastico 2016/2017, in modo illegittimo, le erano stati calcolati solo 178 giorni, invece

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