Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-02-10, n. 201500703

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-02-10, n. 201500703
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500703
Data del deposito : 10 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00726/2013 REG.RIC.

N. 00703/2015REG.PROV.COLL.

N. 00726/2013 REG.RIC.

N. 01838/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 726 del 2013, proposto da:
S C, rappresentato e difeso dall'avv. L V, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

G E, rappresentata e difesa dall'avv. E F, con domicilio eletto presso E F in Roma, viale Mazzini, 6;
Università degli Studi di Bari, nella persona del rettore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2013, proposto da:
Università degli studi di Bari, nella persona del rettore in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Carbonara, Marcella Loizzi e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;

contro

G E, rappresentata e difesa dall'avv. E F, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

nei confronti di

S C, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n. 02084/2012, resa tra le parti, concernente valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario in “Genetica medica” (SSD MED/03)


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Bari e di Elvira G, anche appellante incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Cons. V C e uditi per le parti gli avvocati Volpe, Follieri, Loizzi e dello Stato Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I.- L’Università degli studi di Bari, con il decreto rettorale (d.r.) 10 dicembre 2009, n. 12029, indiceva una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore nel settore scientifico disciplinare SSD MED/03 ( Genetica medica ) presso quella Facoltà di chirurgia e medicina, che si è conclusa nel designato a vincitore il dott. S C.

Risulta dalla sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia-Bari 6 dicembre 2012, n. 2084, oggetto del presente appello sulla base di distinti gravami da parte del S e dell’Università degli studi di Bari, che la ricorrente originaria G E - di cui la sentenza accoglie il ricorso- aveva impugnato l’approvazione degli atti concorsuali con tutti i verbali relativi alla valutazione comparativa e la contestuale nomina conferita al detto controinteressato (d.r. n. 2665 del 20 aprile 2011), nonché la composizione e nomina della commissione giudicatrice (d.r. n. 5501 del 22 giugno 2010).

Con i motivi aggiunti del 16 novembre 2011 la medesima ricorrente G E denunziava il d.r. n. 5289 del 9 agosto 2011, adottato alla luce dei motivi di ricorso e recante annullamento parziale d’ufficio della valutazione comparativa di cui al menzionato d.r. n. 2665 del 2011 (a partire dal verbale n. 2 del 25 gennaio 2011 concernente l’individuazione dei titoli valutabili e per la valutazione delle pubblicazioni), nella parte in cui nel limitato ritiro veniva confermata la commissione giudicatrice nella stessa composizione ed era negata la sua sostituzione (prot. n. 58718 del 23 settembre 2011).

Successivamente, a seguito della rinnovazione della procedura, con ulteriori motivi aggiunti dell’11 gennaio 2012 l’interessata G E censurava anche questa ultima fase del concorso, approvato come da d.r. n. 6902 del 28 novembre 2011 e che aveva visto il controinteressato dott. S nuovamente vincitore all’unanimità.

II.- Il Tribunale amministrativo, in considerazione dell’avvenuto annullamento d’ufficio, dopo aver dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse l’atto introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, ha accolto il secondo gravame di motivi aggiunti limitatamente alla censura relativa alla genericità della motivazione, con consequenziale assorbimento di ogni altra doglianza.

La sentenza afferma: “ la Commissione giudicatrice ha, da un lato, rifiutato di effettuare la valutazione analitica comparativa di ciascun titolo della ricorrente G e del controinteressato S e, dall’altro, trascurato il doveroso giudizio di “significatività” di ciascun titolo in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca, così disattendendo la regola dettata dall’art. 2 del d.m. 28 luglio 2009 (richiamato dall’art. 7 del bando e dal verbale n. 1 del 6 ottobre 2010).

Inoltre, seppure la Commissione abbia effettuato - attraverso la griglia di cui agli allegati al verbale n. 2 del 2 novembre 2011 - una valutazione esplicita di ciascuna pubblicazione scientifica dei candidati, per i distinti profili di “originalità”, “congruenza con il settore scientifico-disciplinare”, “rilevanza scientifica” e “determinazione analitica dell’apporto individuale”, codificati dall’art. 3 del d.m. 28 luglio 2009, ciò è avvenuto senza alcuna specificazione, attraverso l’utilizzazione di descrizioni sintetiche (“scarsa”, “sufficiente”, “insufficiente”, “discreta”, “elevata”, “molto elevata”, ecc.) che non consentono di comprendere l’iter logico seguito dal singolo commissario e dalla commissione nella formulazione del giudizio.

Non può dubitarsi che i principi desumibili dal citato decreto ministeriale 28 luglio 2009 impongano una motivazione puntuale e dettagliata con riferimento a ciascuna pubblicazione prodotta dai candidati…

In altri termini, le Commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre;
poi devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del d.m. 28 luglio 2009;
infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati.

Non è più consentito alle Commissioni di giungere per saltum al giudizio sintetico complessivo sul valore dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.

Né a tal fine (i.e. necessità - alla stregua delle innovative previsioni contenute nel d.m. 28 luglio 2009, nell’art. 7 del bando e nel verbale n. 1/2010 - dell’elaborazione, da parte della Commissione esaminatrice, di un giudizio analitico per i singoli titoli e ciascuna pubblicazione) può considerarsi sufficiente - come sottolineato in precedenza - l’utilizzo di una griglia di valutazione - quale quella adoperata nel caso di specie a seguito della rinnovazione della procedura - recante mere descrizioni sintetiche (“scarsa”, “sufficiente”, “insufficiente”, “discreta”, “elevata”, “molto elevata”, ecc.) senza alcuna ulteriore specificazione, griglia che evidentemente non consente di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione nella formulazione dei giudizi ”.

La sentenza quindi conclude nel senso che “ Nel caso in esame, la Commissione di concorso è incorsa, pertanto, nel difetto di motivazione censurato al punto sub 3) del secondo ricorso per motivi aggiunti, non avendo adempiuto all’onere normativamente imposto di valutare analiticamente i titoli e gli scritti scientifici uno ad uno (con motivazione non meramente descrittiva), quantomeno per i due candidati in lite.

Va aggiunto che l’onere di valutazione analitica (e di conseguente motivazione) risulta viepiù stringente, quando la commissione di concorso intenda - come accaduto nel caso di specie - far prevalere un candidato che presenti una produzione scientifica quantitativamente inferiore ad altro candidato.

Senza che ciò configuri indebita invasione della sfera di discrezionalità riservata all’Amministrazione, il Collegio deve constatare che, nella fattispecie, l’immediato confronto dei curricula della ricorrente dott.ssa G e del controinteressato dott. S rivela ictu oculi, in favore della prima ben 124 pubblicazioni ammesse ai fini della valutazione contro le 31 pubblicazioni del controinteressato (cfr. allegati 6 e 12 del verbale n. 2/2011) ”.

Infine, la sentenza anche dispone che l’Università è tenuta a rinnovare la valutazione dei candidati G e S, a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, previa nomina di una nuova commissione, onde garantire che il riesame si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, V, 16 giugno 2009, n. 3882;
IV, 18 ottobre 2006, n. 6196), apparendo “ inopportuno ” demandare la nuova valutazione al medesimo organo collegiale, che è incorso nel difetto di motivazione denunciato dalla ricorrente.

III.- Questa pronuncia è stata censurata dal dott. S tramite dodici motivi d’appello (r.g. n. 726 del 2013) con cui lamenta: l’illogicità, il travisamento e l’erroneo apprezzamento delle risultanze procedimentali per l’incomprensibilità dell’affermazione che la commissione giudicatrice avrebbe “ rifiutato di effettuare la valutazione analitica comparativa di ciascun titolo ”;
il manifesto fraintendimento della normativa (d.m. 29 luglio 2009, n. 89, e art. 7 del bando) circa la modalità di valutazione, nella specie pienamente osservata;
la palese confusione logica in ordine alla valutazione di significatività tra titoli e pubblicazioni scientifiche, separatamente regolate dagli artt. 2 e 3 del d.m. n. 89 del 2009;
l’inappropriatezza dei precedenti giurisprudenziali citati a ragione di una asserita sinteticità e genericità, mentre la commissione nella specie ha diffusamente ed analiticamente motivato;
l’irrilevanza del ritenuto “ superato il risalente orientamento giurisprudenziale, anteriore al D.M. 28/7/2009 n. 89 ”, di sufficienza di un accertamento globale e complessivo, quando nello specifico ciascuna pubblicazione è stata presa puntualmente in esame;
l’illogico apriorismo di insufficienza motivazionale nei giudizi individuali e collegiali, bollati come “ descrizioni sintetiche ” a fronte della analitica disamina scientifica;
l’aberrazione ” di una valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo e di ogni singola pubblicazione per ogni candidato, in distonia con quanto previsto dall’art. 4 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 e in modo non dissimile dall’art. 3 del d.m. n. 89 del 2009;
le deformate affermazioni sul reale contenuto del verbale conclusivo n. 4 del 9 novembre 2011;
l’incomprensibile insistenza riguardo al saltum nel “ giudizio sintetico complessivo sul valore dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ”, apparendo per i primi giudici insufficiente la griglia di valutazione, additata di contenere mere descrizioni sintetiche;
stravolgente la pronuncia di difetto di motivazione, che non regge minimamente nel confronto con i verbali;
arbitraria l’affermazione, in sé e nel criterio implicito enunciato, di una valutazione analitica “ più stringente ” per dare prevalenza a “ un candidato che presenti una produzione scientifica quantitativamente inferiore ad altro candidato ”;
l’esorbitanza dalla giurisdizione e l’eccesso di potere giurisdizionale, potendo il giudice amministrativo disporre la sostituzione della commissione soltanto per vizi di legittimità, che peraltro deve investire tutta la procedura e non in modo contraddittorio “ a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ”.

Con l’atto di costituzione in giudizio l’appellata dott. G, nel riproporre i motivi dichiarati assorbiti in primo grado e nel formulare appello incidentale condizionato, ha opposto e lamentato: l’infondatezza dell’appello principale;
l’erronea delibazione da parte della sentenza della improcedibilità dei primi motivi aggiunti, l’accoglimento del qual mezzo aprirebbe all’esame delle tre censure relative alla composizione della commissione (almeno uno dei tre commissari avrebbe dovuto essere donna), all’affidamento alla medesima della rinnovazione, al diniego del rettore della sua sostituzione;
la riproposizione delle sei censure assorbite (esclusa ovviamente la terza accolta) attinenti ai secondi motivi aggiunti (l’omessa motivazione comparativa, trattandosi di un mero commento di dati;
l’ impact factor determinato, non al momento di presentazione della domanda da parte dei candidati, ma in relazione al numero totale di citazioni raggiunto dai candidati al 21 ottobre 2011, con la conseguenza che l’appellante ha ricevuto ben 588 citazioni in più, laddove essa appellata ne ha ottenuto solo 204;
il dottorato conseguito dall’appellante non attinente all’SSD MED/03, essendo inquadrato nel settore 9 “ medicina veterinaria ”;
il commento alla griglia riassuntiva dei giudizi emessi sulle pubblicazioni dei candidati, che si sostanzia in un nuovo criterio di valutazione, non preveduto dai criteri preliminari;
l’incompatibilità della specializzazione dell’appellante in genetica medica presso l’Università di Bari con il concomitante incarico universitario alla Temple University;
l’illegittimità derivata connessa alle doglianze assorbite dei primi motivi aggiunti e relative alla reclamata nuova commissione).

L’Università degli studi di Bari si è formalmente costituita in giudizio con il patrocinio della difesa statale.

L’appellante ha prodotto varie memorie, con l’ultima in particolare richiamando il precedente di questa Sezione VI del Consiglio di Stato 21 giugno 2013, n. 3387.

IV.- L’appellante Università degli studi di Bari (r.g. n. 1838 del 2013), ha criticato la sentenza con un unico articolato mezzo di censura, sostenendo la sua erroneità, illogicità e travisamento dei fatti, in violazione della normativa universitaria e dei comuni canoni utilizzati nelle valutazioni comparative, a fronte del completo ed accurato esame reso dalla commissione sui titoli e sulle pubblicazioni, che vanno ancorati a “ dati qualitativi e non quantitativi ”, con un giudizio che è espressione di discrezionalità tecnica;
quanto alla sostituzione della commissione, richiamando il precedente di cui alla decisione della Sezione n. 396 del 26 gennaio 2012.

Anche in questo ricorso l’appellata ha formulato speculari e identiche difese con la riproposizione dei motivi dichiarati assorbiti in primo grado e di appello incidentale condizionato. Inoltre con l’ultima memoria ha sostenuto che la decisione richiamata di questa Sezione non sia estendibile alla odierna controversia.

In questo ricorso il dott. S non si è costituito.

V.- Entrambi i contendenti hanno rappresentato nelle memorie di essere risultati abilitati nella recente tornata alle funzioni di professore di II fascia nel settore 06/A1-genetica medica, secondo la procedura di cui all’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“ istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale ”).

All’udienza del 20 maggio 2014 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1.1- Nei giudizi in esame è controversa la procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore nel settore scientifico disciplinare SSD MED/03 (Genetica medica), indetta dall’Università degli studi di Bari con il decreto rettorale (d.r.) 10 dicembre 2009, n. 12029, che ha visto a voti unanimi quale vincitore il dott. S C.

Con la sentenza oggetto di appello il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse l’atto introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti in relazione all’intervenuto annullamento d’ufficio dei giudizi selettivi), ha accolto il secondo gravame di motivi aggiunti proposto dalla ricorrente originaria dott. G E (limitatamente alla censura relativa alla genericità della motivazione, con consequenziale assorbimento di ogni altra doglianza, nel contempo disponendo la sostituzione della commissione giudicatrice).

1.2- Tale pronuncia è stata censurata con distinti gravami dall’appellante dott. S C e dall’amministrazione universitaria interessata, oltre in via incidentale da parte della stessa appellata dott. G E.

Per la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva gli appelli in epigrafe indicati, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza, vanno dunque riuniti ai fini di un’unica decisione.

2.1- In linea preliminare, si pongono le questioni in rito: ma queste meritano di essere disattese, perché non influenti ai fini della risoluzione della controversia.

L’appellata-appellante incidentale si duole dell’asserita improcedibilità dei primi motivi aggiunti ritenuta dalla sentenza, poiché per un verso la statuizione è in coerenza alla contestuale sostituzione disposta della commissione esaminatrice e, quindi, quelle doglianze essendo ormai superate dalle nuove valutazioni da parte dell’organo a rinnovarsi (salvo a verificare nel seguito la validità di una siffatta pronuncia per ragioni di “ opportunità ”);
da altro verso, le stesse critiche sollevate sono state riproposte, insieme agli altri motivi assorbiti in primo grado, a mezzo dell’appello condizionato qui introdotto (tali doglianze verranno pertanto a trovare risposta nella pertinente sede di merito).

Non conferente è la circostanza, dedotta da entrambi i contendenti, di essere stati abilitati in sede di Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia (associato) per il settore 06/A1-genetica medica, nel quadro della procedura di cui all’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“ istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale ”). Si tratta infatti di un distinto e successivo procedimento, che per di più ha ad oggetto non un concorso per la copertura di un posto di ricercatore, bensì la mera abilitazione per l’accesso alla docenza universitaria.

2.2- Gli appelli da riunire meritano di essere accolti e la sentenza deve essere quindi riformata nel merito, con il rigetto dell’appello incidentale condizionato per le ragioni in appresso esaminate. Vanno qui affrontati i nodi sostanziali della controversia in relazione alla scansione delle varie fasi concorsuali.

Non sussiste presupposto per discostarsi dai precedenti di questo Consiglio di Stato.

3.1- In anteprima, al fine di identificare gli effettivi termini della controversia, occorre muovere dai contenuti delle fonti normative qui rilevanti assunte a riferimento dal bando di indizione della procedura comparativa: d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 ( Regolamento recante modifiche al dPR 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210 );
d.m. n. 139 del 27 marzo 2009 ( Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari );
d.m. n. 89 del 28 luglio 2009 ( Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ) a contenuto non regolamentare.

Il d.P.R. n. 117 del 2000, in sintonia alle previsioni della legge n. 210 del 1998 ( Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo ), regola, all’art. 3 ( Costituzione delle commissioni giudicatrici ), la composizione delle commissioni giudicatrici (in particolare, per la copertura di posti di ricercatore, con un sistema misto elettivo a sorteggio e di designazione, i cui commissari nella specie non sono stati ricusati);
all’art. 4 ( Lavori delle commissioni giudicatrici ) ne disciplina il modo di procedere delle commissioni medesime (tenute a predeterminare i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati che sono pubblicate senza indugio dal responsabile del procedimento. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo del candidato tengono conto della originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico, dell’apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione, della congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono, della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all’interno della comunità scientifica facendo anche ricorso ove possibile a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, della continuità temporale della produzione scientifica. Valutano specificamente l’attività didattica svolta anche all’estero, i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri, l’attività di ricerca comunque svolta presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, il servizio prestato nei periodi di distacco, l’attività in campo clinico, l’organizzazione direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Nello specifico, al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, si svolgono le prove relative per la copertura di posti di ricercatore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore);
all’art. 5, prevede l’accertamento della regolarità degli atti da parte del rettore (nel caso in cui riscontri irregolarità il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine. Per le procedure concernenti posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in ruolo il vincitore).

Il decreto ministeriale n. 139 del 2009 precisa le modalità di elezione e di nomina per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa indette per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari, tramite procedure informatizzate.

Il decreto ministeriale n. 89 del 2009, che si presenta a carattere non regolamentare, nello stabilire i parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati alla stregua dei criteri generali di legge, dettaglia che le commissioni giudicatrici effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base di elementi debitamente documentati: relativamente ai titoli (dottorato di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
titolarità di brevetti in quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
in un quadro di valutazione dei predetti elementi che consideri specificamente la significatività che esso assumono in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato e con la previsione a titoli preferenziali del dottorato di ricerca, di assegni e contratti di ricerca, di borse postdottorato); quanto alle pubblicazioni scientifiche (esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in relazione alla originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
alla congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, “ ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate ”;
alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
alla determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
alla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, all'intensità e alla continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali); circa gli indici di impact factor nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale (le Commissioni, “ nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche ” del numero totale delle citazioni;
del numero medio di citazioni per pubblicazione;
dello " impact factor " totale, medio per pubblicazione e di combinazioni dei precedenti parametri “ atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato ”, quali l’indice di H o simili).

3.2- All’indagine odierna, la pronuncia oggetto di critica si presenta non in armonia, rispetto ai predetti parametri normativi e alla citata matrice applicativa (dalla indicata, apparente e non confutata, natura), per le considerazioni che seguono.

4.1- Sono innanzitutto da disattendere le doglianze incidentali relative alla mancata sostituzione della commissione esaminatrice da parte del rettore nella fase iniziale del parziale annullamento della procedura comparativa nonché relativamente alla composizione, con la conseguenza che, specularmente, vanno ritenute fondate le doglianze sollevate dalle parti appellanti contro la sentenza denunziata, che ha disposto la sostituzione di detta commissione in via sanzionatoria per “ ragioni di opportunità ”.

L’appellata-appellante incidentale con i motivi aggiunti – che torna a ripresentare - lamentava l'illegittima composizione della Commissione per l’assenza di un componente donna, avuto riguardo alla norma generale di cui all’art. 9 ( Commissioni esaminatrici ) del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ( Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ), a tenore del cui comma 2 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, e' riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in tema di pari opportunità: da ciò facendone scaturire una discriminazione nei di lei confronti rispetto al controinteressato ora appellante;
denunziava la violazione del principio di imparzialità soggettiva, posto che, a seguito dell’avvenuto autoannullamento delle prime valutazioni, la medesima Commissione non poteva giudicare nuovamente i candidati, come da regola “ d’esperienza ” per “ pregiudizio anche inconscio ”;
criticava l’illogica motivazione del rifiuto del rettore a rinnovare la Commissione, giacché la disciplina citata nel diniego (art. 1, comma 5, decreto-legge n. 180 del 2008 e arrt. 5 e 6 d.m. 27 marzo 2009) riguarda la selezione dei commissari e prevede il procedimento di sostituzione dei componenti in caso di necessità.

In punto di fatto - riguardo alla composizione della Commissione esaminatrice - va rilevato che hanno partecipato alla procedura nove candidate di sesso femminile su diciotto concorrenti.

Relativamente alla doglianza in esame , è sufficiente richiamare il carattere di specialità rivestito dalle norme in tema di accesso a posti di ricercatore e docente rispetto alla disposizione generale di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994. Specialità che evidentemente si fonda sul riguardo all’oggetto e alla finalità del concorso, essendo la procedura essenzialmente orientata al vaglio dei compiti scientifici propri di un ricercatore universitario.

Del resto e più in generale, la mancanza del componente femminile in seno ad una commissione esaminatrice è censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare la violazione dell'art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 487 del 1994 solo in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile (Cons. Stato, VI, 27 dicembre 2006, n. 7962 e 18 aprile 2012, n. 2217).

Per tali motivi, la circostanza in questione, non essendo stato dimostrato che abbia inciso sull'imparzialità delle operazioni, non può essere fatta utilmente valere come motivo di ricorso da parte di chi sia stato escluso dal concorso o sia insoddisfatto della posizione di graduatoria, difettando in concreto la necessaria presenza di una effettiva condotta discriminatoria, per ragioni di genere, della commissione in danno delle concorrenti. Il che nella specie nemmeno era stato dedotto.

Nemmeno, da nessuna parte della valutazione criticata, si palesa alcun profilo di apprezzamento che attenga alla condizione di genere.

4.2- Circa il diniego del rettore di procedere alla sostituzione della Commissione esaminatrice e in ordine al suo impedimento a rinnovare le operazioni concorsuali a causa di un preteso pregiudizio anche inconscio, valgano le seguenti considerazioni.

Dalle disposizioni sopra ricordate del d.P.R. n. 117 del 2000 a tutela della par condicio dei concorrenti, per derogare alla regola dell’immutabilità della commissione giudicatrice (che poggia sul sistema di elezione, di sorteggio o di designazione dei componenti ), occorre che la sostituzione dei suoi componenti (totale o parziale) si imponga in connessione a vizi propri del loro procedimento di selezione o a causa di disfunzioni dell’organo (per impedimento, malfunzionamento, dissenso perdurante, inattività oltre i termini prefissati di legge o prorogati dal rettore) ovvero in caso di necessità o di particolari ragioni pratiche ed organizzative nel portare tempestivamente e compiutamente a termine il procedimento concorsuale .

Nessuna di queste ipotesi, però, ricorre nella vicenda in contestazione.

Come ritenuto da questo Consiglio di Stato in vicende similari, “ la necessità di sostituire o meno una commissione di concorso dopo l'annullamento dei suoi atti non si fonda sull'applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all'annullamento degli atti. In tale ipotesi, infatti, occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l'autorevolezza dell'organo, e quindi dell'Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell'imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate…certamente non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione. Tale scelta costituisce anzi una sorta di extrema ratio [… ] Infatti, non giova certo alla credibilità dei concorsi pubblici l'esasperata delegittimazione degli organi preposti ai necessari giudizi;
quest'ultima può anzi favorire fenomeni di attacco a commissioni sgradite proprio per la loro imparzialità da parte di candidati giustamente pretermessi o di amministratori pubblici, desiderosi di influire sui risultati della selezione
” (Cons. Stato, VI, 27 gennaio 2012 , n. 396).

D’altronde, questa Sezione ha avuto anche occasione di ribadire che nell’ordinamento non vige il principio per il quale, al fine di rinnovare gli atti annullati in sede giurisdizionale (nel caso di specie in autotutela), occorre sostituire la commissione che li abbia adottati (Cons. Stato, VI, 30 giugno 2011 n. 3896);
come pure, la giurisprudenza della stessa Sezione (da ultimo, Cons. Stato, VI, 17 dicembre 2009, n. 8248), ha ritenuto legittimo che della commissione esaminatrice di un concorso pubblico, ripetuto a seguito di annullamento giurisdizionale, facciano parte i medesimi membri della commissione del procedimento annullato, nel caso in cui, nel procedimento già annullato, non sia stata sollevata alcuna censura verso la composizione dell’organo valutativo (nella specie, la censura sollevata era circoscritta all’assenza di un componente donna, che si è ravvisata palesemente infondata).

Questi precedenti assumono interesse in considerazione degli “ errori di fatto ” conclamati nella prima valutazione che avrebbero potuto “ determinare l’annullamento in sede giurisdizionale dell’intera procedura concorsuale ” e che hanno indotto il rettore ad annullare in autotutela le prove del concorso per le ragioni indicate [ 1) nella valutazione delle pubblicazioni, il mancato riferimento agli indici di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M. n.89/2009, sebbene richiamati nella riunione preliminare;
2) con riferimento al verbale n.2, la individuazione di un ulteriore criterio valutativo delle pubblicazioni, in una fase (quella di valutazione) successiva a quella naturale della riunione preliminare;
3) il vincitore dott. S, diversamente da quanto rilevato dalla Commissione, non può ritenersi titolare di attività clinica in quanto ad essa non può ricondursi a quella espletata durante l'attività di medico in formazione specialistica;
diversamente, la ricorrente ha svolto attività medica presso strutture sanitarie;
4) il vincitore dott. S ha svolto "attività didattica tutoriale" (pagg. 3 e 4 del curriculum) che non può essere ricondotta ad attività didattica, come richiesta dal D.M. 89/2009
].

Ebbene, i vizi lamentati sono stati superati dalla rinnovazione delle operazioni concorsuali e comunque rilevano in questo grado di appello al solo fine di riscontrare la sussistenza delle condizioni per giungere in sede di autotutela alla sostituzione della Commissione esaminatrice. Si osserva inoltre che dette carenze erano solo di forma e che non si sono concretizzate in vizi sostanziali o in omissioni di fatti o in scorrette o patentemente discriminatorie scelte tecniche.

Peraltro, detti vizi non solo hanno riguardato il complesso dei candidati con giudizi tutti dati all’unanimità, ma sono stati piuttosto espressione di una sinteticità di motivazione che comunque aveva considerato gli elementi essenziali censurati;
ovvero si sono tradotti in specificazioni dei contenuti insiti al criterio da applicare relativo all’apporto individuale nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche in collaborazione dei candidati.

4.3- Infatti, quanto a tale “ ulteriore criterio valutativo ”, si desume dalla lettura del verbale n. 2: [ la Commissione precisa, così come deliberato nella seduta del 6/10/2010 (verbale n. 1), che saranno prese in considerazione solo quelle in cui sarà possibile determinare in modo analitico, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, l’apporto individuale del candidato. LEGENDA: Ai fini dell'individuazione dell'apporto del candidato, oltre ai criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, la Commissione potrebbe considerare come elementi di valutazione la coerenza tematica, l'ambito di specializzazione, l'eventuale conoscenza dell'articolazione del gruppo di ricerca in cui il candidato ha operato, conoscenza desunta dal complesso dei lavori presentati, dalle relazioni a convegni e congressi, da seminari, collaborazioni ed altri titoli scientifici. Un'ulteriore fonte di valutazione è la comparazione di tali lavori con quelli redatti a nome singolo, ed in particolare con la tesi di Dottorato di Ricerca ].

In base al citato art. 4 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (recante gli elementi di valutazione da prendere in considerazione), rilevano la coerenza alla tematica, l’inerenza specialistica, la congruenza e la continuità temporale dell’attività pubblicistica in collaborazione, da stimare e porre a raffronto dei lavori singoli prodotti al fine di vagliare da un punto di vista sostanziale l’apporto individuale, qualitativo e quantitativo rispetto all’ambito della disciplina oggetto del concorso.

Si discute dunque pur sempre di specificazione di un criterio indicato dalla norma e in concreto preveduto, come dimostra il verbale preliminare di fissazione dei criteri la cui esplicitazione contenutistica, seppure formalmente successiva, non si è tramutata in irregolarità sostanziale: è una componente congenita al previsto parametro dell’apporto individuale e, anche se non palesata nel verbale n. 2 (per di più prima di ogni operazione di singolo apprezzamento concreto), non ne precludeva la dovuta analisi in un doveroso e attento processo logico-valutativo.

Ciò in quanto “ in materia di procedura per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. b), del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la commissione può valutare i contributi che i concorrenti abbiano dato a pubblicazioni collettanee, purché l'apporto individuale del candidato sia analiticamente determinato nei lavori in collaborazione. In base a tale norme, quindi, in difetto della possibilità di determinare l'apporto individuale di ogni coautore, la pubblicazione collettanea non è valutabile in sede concorsuale ” (Cons. St., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6209).

4.4- Relativamente agli altri aspetti dell’autotutela, dai rispettivi giudizi collegiali si riscontra: [GRANDONE: “ dai titoli e dalle pubblicazioni prodotte dalla candidata emerge un'estesa produzione scientifica e una capacità di conduzione di progetti, documentate dai finanziamenti ottenuti. Per le numerose pubblicazioni scientifiche prodotte, in cui si riconosce molto bene l'apporto individuale della candidata, non sono stati utilizzati metodi particolarmente innovativi. La maggior parte delle pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare Genetica Medica, e sono riportate su riviste scientifiche internazionali di discreta rilevanza e diffusione, non sempre direttamente attinenti la genetica medica. Di rilievo l'attività di revisore per riviste internazionali. La candidata mostra esperienza clinica e didattica nell'ambito dell'Ostetricia e Ginecologia e delle patologie della coagulazione ”. SIMONE: “ Il candidato ha percorso tutte le tappe necessarie per ottenere una eccellente formazione ed acquisire esperienza professionale e scientifica nel settore della Genetica Medica. Infatti oltre a conseguire una specializzazione in Genetica Medica, nel corso della quale ha svolto attività clinica nella disciplina, ed un titolo di Dottore di Ricerca, ha svolto attività di ricerca in una prestigiosa struttura degli Stati Uniti d' America. Si è dimostrato in grado di mettere a frutto queste esperienze, diventando leader di un gruppo di ricerca autonomo, per il quale ha ottenuto finanziamenti da parte di prestigiose organizzazioni, ed instaurando stretti rapporti collaborativi con gruppi di ricerca internazionale. La sua produzione scientifica, di eccellente livello abbraccia tematiche attinenti alla genetica medica, incluse ricerche sui meccanismi di regolazione del ciclo cellulare, fondamentali per la comprensione di patologie geneticamente determinate. Va anche sottolineato come il conseguimento di tutti questi risultati sia stato ottenuto in un arco di tempo limitato, a dimostrazione della sua capacità di concretizzare le idee sviluppate. Di rilievo la attività di revisore di articoli per riviste scientifiche internazionali. Ben documentata la attività di didattica e di tutoraggio per laureandi in Biotecnologie ”].

Nei detti giudizi, si è dunque tenuto conto della diffusione su riviste della produzione scientifica ed è altresì chiarito, senza manipolazione alcuna, sia che il candidato S ha svolto attività clinica durante la specializzazione in Genetica Medica, sia che la natura dell’attività docente ha riguardato la didattica e il tutoraggio ai laureandi in Biotecnologie.

Per quanto qui importa, vengono in rilievo i precedenti giurisprudenziali oltre riportati:

- [ l'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 117 del 2000, nelle sue varie lettere, va inteso come un elenco di criteri, di valutazione delle pubblicazioni scientifiche (e del "curriculum"), posti in ordine decrescente di importanza. Sicché, una volta valutati, da parte della commissione, l"originalità ed innovatività" dell'opera (lett. a), l'"apporto individuale del candidato" (lett. b), la "congruenza con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare" (lett. c), può essere assorbita la valutazione della diffusione dell'opera (lett. d), siccome ininfluente a modificare il giudizio già espresso in base ai criteri delle precedenti lettere a), b), c). La diffusione dell'opera nell'ambito della comunità scientifica, il grado di tale diffusione, il livello di apprezzamento espresso dalla comunità scientifica sull'opera, sono elementi che, se esistenti, contribuiscono all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo;
ma l'insussistenza di tali elementi non impedisce la valutazione dell'opera da parte della Commissione di concorso alla luce degli altri precedenti e prioritari criteri
] (Cons. Stato,. VI, 29 aprile 2013, n. 2330);

- comunque “ il medico specializzando non è un mero spettatore esterno, estraneo alla comunità ospedaliera, godendo egli di un'autonomia vincolata nell'esercizio delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici… svolgendo la sua attività sotto la guida e le direttive di un tutore ” (Cass. pen., V, 2 maggio 2011, n. 16857);

- sia pure con riguardo all’istruzione non accademica e non essendo qui in discussione la veridicità e il tipo del specifico rapporto di preposizione alle attività accademiche integrative, che “ l'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente [… ] in possesso di specifica formazione che […] svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività e degli insegnamenti, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti ” (Cons. Stato, Sez VI, 23 dicembre 2005, n. 7380).

4.5- In conclusione, nella fattispecie e nella fase dell’autotutela, non è stata realizzata una discriminazione personale, ponendosi soltanto questione di peso delle rispettive attività didattica e clinica. Né emergono quei gravi motivi che sono ritenuti necessari dalla giurisprudenza per procedere alla sostituzione di una commissione esaminatrice. Questi devono consistere nella violazione delle regole della collegialità e dell’anonimato oppure nell’adozione di criteri confliggenti con quelli legali ovvero nella reiterata infrazione di medesimi vizi già sanzionati o nella perdurante inosservanza di un giudicato o in altre inadempienze similari caratterizzate da condizioni oggettive di non imparzialità (Cass., SSU.U., 22 maggio 2012, n. 8071;
Cons. Stato, VI, 29 luglio 2009, n. 4708;
IV, 30 ottobre 1989, n. 713).

Del resto, come prevede il d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, nella valutazione si deve considerare il “ curriculum complessivo ”, tra l’altro, sotto gli aspetti della “ congruenza dell’attività del candidato ”, della “ attività didattica svolta anche all’estero ”, della “ attività in campo clinico ” con un portato di “ effettività ” delle attività stesse in ricerca, didattica e clinica. Perciò non può predicarsi in astratto e in assoluto l’irrilevanza formale delle concrete attività in divenire disimpegnate dall’appellante e che costituiscono bagaglio professionale proprio del ricercatore, una volta che la Commissione ha precisato l’ambito di loro svolgimento (nel corso della specializzazione in Genetica medica e attività integrative didattico-tutoriali nel corso dei laureandi in Biotecnologie).

Va tenuto difatti presente che la normativa di cui al citato art. 4 del d.P.R. n. 117 del 2000, rispetto all’antecedente d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ha delineato una figura di ricercatore già formata sul piano scientifico fin dall’assunzione, come si ricava dal raffronto con l’art. 32 ( Compiti dei ricercatori universitari ) di tale ultimo decreto presidenziale “ I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali… ”, con un passaggio, sotto il profilo valutativo, dalla “ attitudine alla ricerca ” alla “ preparazione scientifica ” specifica in termini di competenze ed esperienze manifestate dai titoli e dalle pubblicazioni.

Giustamente pertanto il Rettore ha lasciato invariata la commissione esaminatrice e, correlativamente, impropriamente la sentenza impugnata ha disposto la sua rinnovazione per motivo di “ opportunità ”, che si è sostanziata nello scegliere un’opzione, più o meno opinabile, quando non sono rintracciabili nella vicenda gli estremi dei presupposti sanzionatori riconducibili a evidenti irregolarità o omissioni sostanziali rivelanti indici sintomatici devianti, come la macroscopica illogicità, l’incoerenza e l’irragionevolezza, la manifesta irrazionalità, il travisamento dei fatti o la palese disparità di trattamento.

5.1- Nel merito delle rinnovate operazioni di valutazione, le parti dibattono intorno alla analiticità della motivazione (minuziosa per l’appellante e meramente ripetitiva per l’appellata) nonché sulla indeterminatezza della incerta scala di valori applicata (aggettivazioni) e per l’appellata utilizzata ma non predeterminata dalla Commissione (che ha indagato il singolo titolo e ciascuna pubblicazione), a dire sempre dell’appellata-appellante incidentale con una tecnica redazionale della motivazione in modo non “ oggettivamente e metodologicamente analitico ” in quanto non lascerebbe cogliere le ragioni di quella determinata valutazione: in particolare, relativamente al rapporto tra qualità e quantità della produzione scientifica, alla preferenza accordata al vincitore nonostante una produzione scientifica minore, ai parametri bibliometrici aggiornati al novembre 2011 (ovvero non alla data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso).

Nel riesame, la Commissione esaminatrice, che si è conformata alle indicazioni date in autotutela dal Rettore innanzi già illustrate, dopo aver espunto dalla valutazione dei titoli lo svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a cinque candidati (compreso l’appellante) e per lo svolgimento di attività in campo clinico al candidato S, ha evidenziato per ogni candidato i titoli prodotti e i lavori pubblicati su riviste internazionali come singolo, come primo autore o in collaborazione secondo gli indici della produzione scientifica (numero complessivo di citazioni;
numero complessivo pubblicazioni con IF;
H index Wos su pubblicazioni presentate;
numero medio citazione per pubblicazione;
IF totale;
IF medio su pubblicazioni con IF;
numero totale pubblicazioni in extenso con e senza IF elencate sulla domanda, escluso abstract e poster, incluse pubblicazioni senza IF, libri e capitoli libri;
IF medio di tutte le pubblicazioni elencate dal candidato).

Quindi la Commissione esaminatrice ha proceduto per lo stesso candidato a formulare i giudizi individuali su ogni singola pubblicazione, in riferimento agli indicatori stabiliti dal d.P.R. n. 117 del 2000 (IF 2010, citazioni Web of Science 21-10-2011, Originalità, Congruenza settore MED-03, Rilevanza scientifica, Determinazione analitica dell’apporto individuale) e in relazione ai descrittori dettagliati dal d.m. n. 89 del 2009, secondo un’ordinata scala di valori (scarsa, sufficiente, discreta, elevata, molto elevata) e, anche, con un commento finale di sintesi sulla produzione scientifica e l’attività di ricerca;
le medesime operazioni sono state seguite per i giudizi collegiali.

Poi la Commissione ha invitato i candidati all’illustrazione e discussione dei titoli, sui quali sono stati dati i giudizi individuali e poi quelli collegiali titolo per titolo in base ad una scala di valori (modesto, sufficiente, buono, ottimo, eccellente) e a fronte una specifica motivazione di dettaglio.

Successivamente nel verbale n. 4, dopo aver comparato gli indici relativi alla produzione scientifica dei candidati in relazione ai giudizi espressi sulle pubblicazioni e sui titoli illustrati e discussi davanti alla Commissione stessa, ha formulato i giudizi complessivi finali su ciascun candidato, individuale e collegiale, cui ha fatto seguito la votazione all’unanimità di indicazione a vincitore del dott. S.

Alla stregua della suesposta illustrazione dei contenuti e dell’andamento valutativo nella fase del riesame, si deve pervenire quindi a un contrario apprezzamento del conclamato annullamento per genericità della motivazione ritenuta dai primi giudici.

5.2- La decisione del Consiglio Stato, VI, 29 luglio 2009, n. 4708 così ricostruisce " la sequenza procedurale logica: giudizi individuali, giudizio collegiale, valutazione comparativa, relazione riassuntiva ". La valutazione comparativa, quindi, costituisce momento culminante e conclusivo dei lavori, e, logicamente, precede la deliberazione (e dunque la conclusione dei lavori da parte della Commissione medesima).

Come è noto, secondo quanto più volte affermato in giurisprudenza, la " valutazione comparativa " che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere “ consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati " (Cons. Stato, VI, 22 aprile 2004, n. 2364). Inoltre, in base ad altra decisione di questo stesso Consiglio di Stato (VI, n. 1054/2007), dal tenore della disposizione di cui all'art. 4 del DPR n. 117 del 2000 non si ricava affatto che la Commissione debba in ogni caso esternare attraverso una apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto “ una motivazione siffatta non sarà certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. In definitiva, ove dal raffronto dei giudizi emerga immediatamente una scala di valori, sarà adeguatamente giustificata la scelta della Commissione corrispondente a tale scala, mentre sarebbe evidentemente illogica e censurabile quella che non la rispecchiasse. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione dovrà dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa ".

Orbene, arrestando per un attimo l'esame del concreto atteggiarsi della seconda selezione concorsuale in discussione, appare doveroso rilevare che, se è consentito dubitare della formale mancanza di alcuni elementi di valutazione antecedentemente all’iniziativa rettorale di autotutela in ordine ai punti già illustrati e commentati, altrettanto non si può sostenere riguardo alla rinnovazione valutativa, dove è stata data contezza con diffusa e dettagliata motivazione (per singolo titolo e pubblicazione anche in comparazione tra tutti i candidati) delle ragioni, tanto analitiche quanto sintetiche, che convincono della differenziazione e della prevalenza del candidato appellante rispetto alla candidata appellata-appellante incidentale.

5.3- Un siffatto apprezzamento appare incontestabile solo che si leggano i giudizi individuali e collegiali espressi unitamente alla predetta comparazione svolta dalla Commissione esaminatrice (in modo accurato, meticoloso, particolareggiato, analitico), dai quali emerge l'elevato valore dei due candidati tra cui alla fine è stata ristretta la scelta votata all’unanimità: l’una più anziana ed esperta nelle patologie genetiche ostetrico-ginecologiche e, l’altro, giovane dottore di ricerca, orientato alla ricerca di base e applicata attinenti alla genetica medica, con esperienze all’estero e inserito in un contesto internazionale.

Di seguito in esteso i finali giudizi individuali e collegiali relativi alla dott. G:

Prof. Cesare Danesino: la candidata ha una estesa produzione scientifica. Gli studi su polimorfismi e mutazioni geniche si sono concentrati per la maggior parte su malattie multifattoriali nell'ambito delle patologie della coagulazione e patologie della riproduzione. Le pubblicazioni sono su riviste internazionali di buon livello;
in alcune di queste le casistiche studiate sono di dimensioni limitate rispetto alla potenza statistica necessaria per studi di associazione. L'attività didattica documentata si è rivolta principalmente al settore ostetricia e ginecologia, quella clinica anche al settore della medicina di laboratorio per suscettibilità genetica a malattie complesse. La candidata discute in modo ottimale gli argomenti di stretta pertinenza clinica con particolare riferimento alle patologie della coagulazione e alle patologie ostetrico-ginecologiche. Le metodiche e gli approcci utilizzati appaiono solidi ma convenzionali.

Prof. A A: la candidata dimostra un ottimo curriculum durante un periodo ventennale. I suoi interessi scientifici sono stati sostanzialmente rivolti allo studio genetico di malattie della coagulazione e allo studio di polimorfismi di geni coinvolti nella fertilità e nella gravidanza, settori nei quali la candidata ha contribuito in maniera originale allo sviluppo di conoscenze. Si rileva però dal suo curriculum che non è in possesso di titolo di dottore di ricerca e che la sua attività scientifica non ha abbracciato altri settori della genetica medica, concentrandosi in maniera quasi esclusiva sulle patologie sopracitate. Anche la sua attività clinica appare rivolta alla ginecologia ed ostetricia e ai disturbi della coagulazione. E' apprezzabile la responsabilità di progetti di ricerca. Nella discussione, la candidata mostra un'indubbia capacità di sviluppare ricerca scientifica che nel corso del tempo si è focalizzata su temi più congruenti con il settore genetica medica. Dimostra di aver sviluppato numerose collaborazioni e una profonda autorevolezza nel campo dei disturbi genetici della coagulazione, anche se la sua esperienza nel campo della genetica medica si esaurisce sostanzialmente a queste malattie.

Prof. M G: la candidata dimostra una notevole esperienza scientifica, documentata dal grande numero di lavori pubblicati e dalla conduzione di diversi progetti di ricerca. Le pubblicazioni presentate riguardano nella maggior parte dei casi lavori di interesse per il settore Genetica Medica, ma alcune non mostrano attinenza, essendo di interesse essenzialmente ostetrico o ematologico/cardiovascolare. L'attività scientifica si è concentrata sullo studio di polimorfismi genetici e sull'identificazione di mutazioni in patologie dell'emostasi e della coagulazione e della riproduzione femminile. Più recentemente la candidata ha partecipato a studi inerenti altre patologie complesse. Anche se il contributo scientifico globale e considerevole, e rilevante è il ruolo della candidata nelle pubblicazioni prodotte, non sono evidenziabili approcci particolarmente innovativi nelle ricerche svolte. L'attività assistenziale è ben documentata ed ha riguardato sia la diagnostica di laboratorio che la clinica, ma la pertinenza con la disciplina di genetica medica è solo parziale;
l'attività didattica svolta, seppur considerevole, riguarda la disciplina Ostetricia e Ginecologia.-

Giudizio collegiale: Dai titoli e dalle pubblicazioni prodotte dalla candidata emerge un'estesa produzione scientifica e una capacità di conduzione di progetti, documentate dai finanziamenti ottenuti. Per le numerose pubblicazioni scientifiche prodotte, in cui si riconosce molto bene rapporto individuale della candidata, non sono stati utilizzati metodi particolarmente innovativi. La maggior parte delle pubblicazioni sono sufficientemente congruenti con il settore scientifico-disciplinare Genetica Medica, e sono riportate su riviste scientifiche internazionali di discreta rilevanza e diffusione, non sempre direttamente attinenti la genetica medica. La candidata mostra esperienza clinica e didattica nell'ambito dell'Ostetricia e Ginecologia e delle patologie della coagulazione ”.

Questi invece gli integrali giudizi finali, individuale e collegiale, del candidato dott. S:

Prof. Cesare Danesino: il candidato presenta una serie di pubblicazioni di ottimo livello che hanno-portato un concreto contributo allo sviluppo nel suo campo di lavoro, come dimostrato dall'altissima quantità di citazioni. Dalla documentazione presentata si evince come il candidato sia riuscito a costituire un gruppo di ricerca e a inserirlo in un contesto progettuale nazionale ed internazionale. Le pubblicazioni sono congruenti con la genetica medica perché si rivolgono allo studio di meccanismi di base utili a spiegare la patogenesi di capitoli quali lo sviluppo tumorale e il differenziamento muscolare. Il candidato discute in modo molto brillante i suoi titoli. Appare di estrema rilevanza la capacità di assumersi responsabilità direttive con la costituzione di un gruppo di ricerca per il quale ha dimostrato di riuscire anche a ottenere e garantire negli anni i finanziamenti necessari allo svolgimento del lavoro. Molto evidente l'inserimento nella comunità scientifica internazionale, estesa l'esperienza di lavoro in centri internazionali di ricerca in genetica medica. Di grande interesse gli approcci di studio che risultano innovativi per i metodi utilizzati e la concretezza con la quale anche una ricerca di base viene sempre inserita in un contesto progettuale finalizzato al miglioramento della gestione clinica e terapeutica delle malattie geneticamente determinate.

Prof. A A: il candidato presenta un profilo di ricercatore di assoluto rilievo con produzione scientifica di elevata qualità. E' da rilevare, in merito a quest'ultima, la sua capacità ne! costruire un gruppo di ricerca autonomo, nell'ottenere finanziamenti per l'attività di ricerca, e nel conseguire risultati scientifici ben valorizzati su riviste internazionali di ottimo livello. Alla discussione, il candidato dimostra il raggiungimento di una piena autonomia nello sviluppare attività di ricerca, dalla fase di ideazione, a quella dell'ottenimento di finanziamenti, fino a quella della realizzazione. Partendo dallo studio della genetica dei tumori, i suoi interessi scientifici si sono via, via focalizzati su alcuni meccanismi molecolari che regolano il ciclo cellulare, in particolare su quelli implicati nell'autofagia, con contributi davvero originali. Si apprezzano i periodi passati all'estero in istituti prestigiosi e le possibili ricadute in medicina delle sue ricerche.

Prof. M G: il curriculum scientifico del candidato è di assoluta eccellenza, come documentato dalla qualità delle pubblicazioni prodotte, dalla produttiva esperienza svolta in prestigioso istituto estero, dai finanziamenti ottenuti da parte di istituzioni altamente competitive, e dal raggiungimento di una completa autonomia scientifica, testimoniata dalla posizione di leader di un gruppo di ricerca. Dalla discussione dei titoli emerge chiaramente la capacità progettuale del candidato, che illustra in maniera articolata le linee di ricerca svolte e i progetti condotti e quelli di cui è attualmente responsabile. Il candidato mostra di aver raggiunto una piena maturità scientifica, che lo rende in grado di guidare un gruppo di ricerca autonomo e in grado di utilizzare approcci articolati per la conduzione di progetti scientifici. Le tematiche di attività e le pubblicazioni appaiono congrue con il settore genetica medica.

Giudizio collegiale:Il candidato ha percorso tutte le tappe necessarie per ottenere una eccellente formazione ed acquisire esperienza scientifica nel settore della Genetica medica. Ha conseguito un titolo di Dottore di Ricerca, svolgendo progetti pienamente congruenti con la genetica medica, e ha svolto attività di ricerca in prestigiose strutture degli Stati Uniti d' America. Si è dimostrato in grado dí mettere a frutto queste esperienze, diventando leader di un gruppo di ricerca autonomo, per il quale ha ottenuto finanziamenti da parte di prestigiose organizzazioni, ed instaurando stretti rapporti collaborativi con gruppi di ricerca internazionali. La sua produzione scientifica, di eccellente livello, abbraccia tematiche attinenti alla genetica medica, incluse ricerche sui meccanismi di regolazione del ciclo cellulare, fondamentali per la comprensione di patologie geneticamente determinate ”.

La contraddizione interna, ad avviso del Collegio, è ben espressa ed è contenuta nel percorso motivazionale dell’appellata decisione, laddove si è affermato: [ In definitiva, ad avviso del Collegio, la Commissione giudicatrice ha, da un lato, rifiutato di effettuare la valutazione analitica comparativa di ciascun titolo della ricorrente G e del controinteressato S e, dall’altro, trascurato il doveroso giudizio di “significatività” di ciascun titolo in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca…Inoltre, seppure la Commissione abbia effettuato - attraverso la griglia di cui agli allegati al verbale n. 2 del 2 novembre 2011 - una valutazione esplicita di ciascuna pubblicazione scientifica dei candidati, per i distinti profili di “originalità”, “congruenza con il settore scientifico-disciplinare”, “rilevanza scientifica” e “determinazione analitica dell’apporto individuale”…ciò è avvenuto senza alcuna specificazione, attraverso l’utilizzazione di descrizioni sintetiche (“scarsa”, “sufficiente”, “insufficiente”, “discreta”, “elevata”, “molto elevata”, ecc.) che non consentono di comprendere l’iter logico seguito dal singolo commissario e dalla commissione nella formulazione del giudizio.

Analogamente deve dirsi per quanto concerne la valutazione delle pubblicazioni scientifiche… la disposizione richiede la valutazione di “ciascuna” pubblicazione. Detta valutazione deve, evidentemente, essere motivata, specifica e dettagliata e non esaurirsi in vuote formule descrittive, come accaduto nel caso di specie… Né a tal fine… può considerarsi sufficiente - come sottolineato in precedenza - l’utilizzo di una griglia di valutazione… l’onere di valutazione analitica (e di conseguente motivazione) risulta viepiù stringente, quando la commissione di concorso intenda - come accaduto nel caso di specie - far prevalere un candidato che presenti una produzione scientifica quantitativamente inferiore ad altro candidato ].

5.4- Queste argomentazioni vengono riprese dall’appellata-appellante incidentale e, all’opposto, contestate dall’appellante.

Su tali punti va precisato come, alla luce della riportata illustrazione dell’andamento valutativo, non corrisponda a realtà che le valutazioni siano state ingiustificate o ripetitive oppure insufficienti e in libertà ovvero che “ Il processo logico di valutazione è rimasto nel foro interno del commissari ”, essendo esse al contrario particolareggiate, esaustive e persuasive per singolo titolo, pubblicazione e nel complesso del loro commento, che si è risolto in un resoconto di sintesi descrittivo dell’operato emergente dalle aggettivazioni e non in un nuovo criterio di valutazione.

I giudizi sono stati infatti resi sulla base di una serie di informazioni analitiche codificate composte da indicatori (parametri o elementi di valutazione fissati dal decreto presidenziale) e descrittori delle prestazioni (identificate dal d.m.), con il risultato di valore assegnato agli elementi considerati (singoli titoli e pubblicazioni) secondo la ordinata scala o griglia (giudizio sintetico), per di più accompagnata anche da una valutazione complessiva descrittiva.

Come sopra precisato, si deve allora considerare che i criteri di valutazione sono stati definiti dal decreto presidenziale in linea generale e dal decreto ministeriale in via di dettaglio, mentre la Commissione, orientata dall’autotutela rettorile, ha soltanto provveduto con una nota metodologica, in autolimite e prima delle operazioni di valutazione dei singoli candidati (di cui agli individuali allegati al verbale n. 2), ad esplicitare il meccanismo di ponderazione, che è esso stesso valido criterio riassuntivo ed efficace metro di valutazione, senza obbligo di motivazione per esteso, quando - come nella specie - facciano da argine descrittori e indicatori che permettono di circoscrivere l'ampiezza della discrezionalità e consentono di ricostruire il relativo iter logico.

Si può perciò brevemente chiudere sull’argomento, relativamente alla presunta mancanza o genericità di motivazione delle valutazioni, come alla stregua dei previsti descrittori e indicatori non fosse necessario predisporre preventivamente ulteriori appositi criteri, essendo sufficiente l'indicazione della scala parametrica di ponderazione: ogni operazione di misura presuppone necessariamente un confronto, cioè una comparazione tra ciò che si vuol misurare e una omologa unità di misura, che nella fattispecie non è stata contestata in sé e che non è irragionevole.

Appare quindi illogico nella specie parlare di " misure non comparative ”, con le quali di solito si indicano le operazioni valutative in cui sia assente quel confronto, che le più usuali misurazioni compiono, tra prestazione di un soggetto e prestazione di un altro soggetto o, ancora, tra singola prestazione e la media di tutte le prestazioni di un gruppo ben definito, impiegata appunto come termine di paragone fondato sulla valutazione di elementi stabiliti di riferimento capaci di garantire, assieme ad altri fattori, l'attendibilità, la validità e quindi l'oggettività delle informazioni e dei giudizi.

Il giudizio analitico previsto dalla normativa in questione è fondato sul principio d’identità e di non contraddizione: questo, in un'unione con altri elementi precisi e concordanti di valutazione che vengono a comporlo nella fattispecie concreta, definisce il quadro complessivo sufficientemente attendibile e consente di argomentare la prevalenza di un candidato su un altro.

In un tale contesto concorsuale di accesso a posti universitari di docente e di ricercatore, necessariamente caratterizzato da requisiti di originalità di elaborazione e apporto professionale e culturale del candidato, su cui deve incentrarsi il giudizio della Commissione esaminatrice, la conseguente valutazione costituisce dunque un unicum che rende inaccettabile un metodo, ancorché analitico, di comparazione con gli altri candidati ai fini della verifica della correttezza del giudizio assegnato. Non si tratta di valutare la bontà di ciascuna pubblicazione sull’altra o del singolo titolo, ovvero di parametrare in termini quantitativi l’attività di uno sull’altro;
bensì di soppesare, in base agli elementi emergenti dalla valutazione individuale e collegiale, la capacità di uno piuttosto che altro candidato a contribuire all’avanzamento della scienza nel settore disciplinare messo a concorso.

Infatti, come affermato da questa Sezione in fattispecie consimile derivata dal medesimo primo giudice (Cons. Stato, VI, 21 giugno 2013, n. 3387), nei concorsi per ricercatore la prescrizione della valutazione specifica dei titoli, di cui all'art. 4, comma 4, d.P.R. n. 117 del 2000, “ deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario;
la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione
”.

Pertanto, secondo quanto da tempo già ravvisato da questa Sezione (Cons. Stato, VI, 29 aprile 2009, n. 2705, e 22 aprile 2004, n. 2364), non è condivisibile l'approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum , ai titoli e alle prove debba recare una “ valutazione comparativa ” sulla procedura concorsuale nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto dei singoli giudizi (individuali, prima, e collegiali, poi) i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura (relativamente) insufficiente.

Ne deriva, nell'ambito di una procedura di selezione universitaria a docente e ricercatore, dal carattere analitico e non comparativo almeno nel senso presupposto ed usuale in altri campi di reclutamento, che l’apprezzamento dato è idoneo a rendere informata la candidata ricorrente originaria delle ragioni dell’analisi effettuata e della corrispondente valutazione assegnata. Dunque è priva di motivazione la pretesa all'esplicitazione di ulteriori enunciati a sostegno del giudizio valutativo espresso.

5.5.- Una volta appurato che il metodo seguito dalla Commissione non può essere considerato ex se illegittimo, resta da sindacare la correttezza e la congruità delle valutazioni finali, alla luce dei giudizi di valore espressi in ordine alla preferenza accordata al vincitore nonostante una produzione scientifica minore e ai parametri bibliometrici aggiornati al novembre 2011 (ovvero non alla data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso).

Sulle ragioni della preferenza si è sul punto in precedenza già trattato (maggiore congruenza e omogeneità delle concrete caratteristiche del soggetto per strumenti e tecniche di studio e di ricerca). Residua qui la ventilata incoerenza della Commissione a causa della ritenuta produzione scientifica numericamente minore posseduta dal prescelto designato vincitore.

Al riguardo è appena il caso di sottolineare l’inconsistenza della prospettazione di una valutazione quantitativa dei titoli e delle pubblicazioni, mai presa in considerazione dalla normativa di settore, che invece assume a riferimento la originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico, l’apporto individuale del candidato, la coerenza dell’attività del candidato con le discipline dello specifico settore disciplinare messo a concorso ovvero con le tematiche interdisciplinari che le comprendano, la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica, la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
inoltre, detta normativa (art. 4, commi da 1 a 6, del d.P.R. n. 117 del 2000) prevede che nella valutazione comparativa si tenga conto di altri elementi e, in particolare, privilegia il titolo di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca in Italia e all’estero.

Vale a dire che i suddetti parametri sono a contenuto qualitativo e non quantitativo, nella fattispecie doviziosamente evidenziati e analiticamente ben illustrati nei loro contenuti, rifiutando la personalità e l’opera scientifica di un candidato (docente o ricercatore) che la sua comparazione possa essere circoscritta sulla base paradigmatica di un mero dato numerico e non della qualità del merito intrinseco dell’opera scientifica maturata “ per quella che è ” (Corte cost., 24 luglio 1972, n. 143;
Cons. Stato, VI, 23 settembre 1998, n. 1283).

Circa i parametri bibliometrici contestati, è qui assai poco necessario ricordare come la Commissione abbia valutato gli indici citazionali sia al 2010 (tenuti presente nella valutazione annullata in autotutela), sia al 2011 (alla data della rinnovazione). Va poi anche rilevato che, secondo le prescrizioni del d.m. n. 89 del 2009, le Commissioni “ nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche ” del numero totale delle citazioni;
del numero medio di citazioni per pubblicazione;
dello " impact factor " totale, medio per pubblicazione e di combinazioni dei precedenti parametri “ atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato ”, quali l’indice di H o simili).

Anche a riguardo delle citazioni bibliometriche la Sezione ha avuto modo di rilevare (Cons. Stato, VI, 10 aprile 2014, n. 1724;
21 ottobre 2013, n. 5079;
7 aprile 2010, n. 1970) che, a termini dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 117 del 2000, nei concorsi a docente e ricercatore universitario l’ impact factor (cioè il numero di citazioni che una certa pubblicazione ha avuto su riviste in un determinato arco temporale) non è criterio vincolante per misurare l’originalità scientifica della pubblicazione, la quale è invece rimessa alla diretta valutazione della commissione;
e tale possibile criterio non può prevalere su quello dell’originalità scientifica delle pubblicazioni, perché il criterio dell’originalità e innovatività della produzione scientifica è individuato dall’art. 4 stesso come prioritario (Cons. Stato, VI, 22 aprile 2004, n. 2364);
l’ impact factor non è, di per sé, indice di originalità scientifica (Cons. Stato, VI, 28 gennaio 2009, n. 487;
2 marzo 2007, n. 1063).

Orbene, se l’ impact factor è (eventualmente) collegato alla valutazione delle pubblicazioni, non poteva nel caso di specie la Commissione legittimamente esimersi dal prendere in considerazione anche gli indici aggiornati al momento della rinnovazione del giudizio analitico.

Inoltre, se come lamentato dall’appellata-appellante incidentale al 21 ottobre 2011 l’appellante ha ricevuto ben 588 citazioni in più, laddove essa appellata ne ha ottenuto solo 204, tanto viene solo a testimoniare l’ulteriore livello della significatività reputazionale raggiunto dal vincitore in tale breve arco temporale presso la comunità scientifica, che pertanto convalida e giustifica la scelta operata dalla Commissione giudicatrice.

D’altro canto, le doglianze sollevate dalla ricorrente originaria si sostanziavano su un alternativo criterio automatico e matematico degli indici bibliografici (ritenuti di per sé espressivi della qualità scientifica della produzione, e aventi carattere di parametri oggettivi) ma che si sono mostrati non aderenti ai principi elaborati in tema dalla giurisprudenza, dato che:

- l’originalità della pubblicazione consiste nella non ripetizione dei contenuti da altri o da altre fonti (non si vede come possa il fattore di impatto di ciò dare conto, in quanto elemento statistico certamente ma anche variamente significativo e perciò di per sé solo non determinante);

- l’innovatività va riferita al positivo ampliamento di conoscenza scientifica e di riflessione offerto dai risultati delle ricerche svolte (anche questa è una valutazione che non ha a che fare con la mera rilevazione citazionale, la quale non può essere assorbente di quel dovuto giudizio intrinseco);

- la commissione non è precostituita dalla legge per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato (è un collegio tecnico di pari , appositamente composto per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco degli indicati elementi legali di soppesamento).

6.1- Restano ora da esaminare le finali doglianze assorbite in primo grado, relative al dottorato conseguito dall’appellante e dedotto come non attinente all’SSD MED/03 perché titolo inquadrato nel settore 9 “ medicina veterinaria ”;
l’incompatibilità inoltre della specializzazione dell’appellante in Genetica medica presso l’Università di Bari con il concomitante incarico universitario alla Temple University.

In linea generale si deve rilevare che, non essendo nella controversia in contestazione il valido conseguimento di detti titoli, la censura avverso il giudizio di rilevanza in relazione al profilo di significatività scientifica di essi, è censura che, attenendo al merito della valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice, sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Le doglianze sollevate sono comunque nel concreto prive di pregio.

6.2- Assume in sintesi l’appellata-appellante incidentale che il dottorato di ricerca di cui è in possesso il dott. S non avrebbe potuto essere valutato, o avrebbe dovuto ricevere una valutazione minima, in quanto dottorato di ricerca in " Biologia della riproduzione umana ed animale ".

A termini dell’art. 68 ( Istituzione del dottorato di ricerca , abrogato da successivi interventi legislativi che hanno rimesso l’istituzione e l’organizzazione dei dottorati di ricerca agli Atenei nell’ambito dell’autonomia universitaria) del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ( Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ), “ Il titolo di dottore di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attività di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari, presso consorzi di Università o presso Università le cui facoltà o dipartimenti, se costituiti, siano abilitati a tal fine. Forme di collaborazione, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell'art. 69 potranno essere realizzate tra diverse Università, taluna delle quali anche straniere, nelle quali siano state notoriamente sviluppate le tematiche di ricerca nei settori disciplinari per i quali si intende istituire il dottorato. Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica… ”.

Come esaminato in precedenti della Sezione (Cons. Stato, VI, 5 aprile 2007, n. 1524 e 2 settembre 1998, n. 1181) la normativa di settore in materia di procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (art. 73 d.P.R. n. 382 del 1980 e art. 2 d.P.R. n. 387 del 1997) prevede che la Commissione giudicatrice nominata dal Rettore sia composta da tre professori i quali appartengano ai settori scientifico-disciplinari “ attinenti ” al dottorato, sicché è irrilevante il singolo settore disciplinare in sé oppure la sede o scuola di organizzazione, assumendo invece significato il “ gruppo di discipline ” o “ materie ” e il “ piano di studi ” sulla cui base il dottorato è costituito.

Nello specifico, alla scuola del dottorato di ricerca in discorso (Bioscienze e metodologie per la salute) afferiscono vari indirizzi disciplinari (Biologia della riproduzione umana ed animale che ricomprende la materia della Genetica medica;
Biologia e Biochimica medica;
Morfobiologia applicata e Citometabolismo dei farmaci) e non si può neanche prescindere dai contenuti metodologici e formativi previsti dallo specifico piano di insegnamenti e pratiche multidisciplinari.

Pertanto, senza qui ripetere quanto già richiamato a proposito delle coordinate normative, non si può neppure fondatamente sostenere su base scientifica di comune conoscenza che nelle ricerche genetiche mediche la riproduzione umana e animale non venga a costituire tematica interdisciplinare ad esse correlate dall’unitarietà e dalla strumentalità della fisiopatologia degli organismi viventi.

L’art. 1, comma 7, delle legge 4 novembre 2005, n. 230 ( Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari ) - abrogato, successivamente alla pubblicazione del bando che ne occupa, dall’art. 29, comma 1, lett. c), legge 30 dicembre 2010, n. 240, poi modificata dall’art. 49, comma, 1, lett. n), n. 2), decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 -, prevedeva che nella copertura dei posti di ricercatore di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 ( Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo ), bandite fino al 30 settembre 2013, costituiscono titoli preferenziali “ il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo ”.

Corretto e non irragionevole, né sproporzionato, appare dunque che la commissione abbia dato atto del possesso del titolo di dottore in ricerca in capo all’appellante, che è quindi ulteriore circostanza dirimente, essendone l’appellata sprovvista.

6.3- Altrettanto da rigettare è infine la censura relativa alla reclamata incompatibilità della specializzazione conseguita dall’appellante in Genetica medica presso l’Università di Bari con il concomitante svolgimento di incarichi universitari, in particolare alla Temple University.

In argomento va subito precisato come il regime di incompatibilità dei specializzandi medici di cui all’art. 40 del d.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ( Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE ), e successive modifiche, preveda soltanto che “ Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private ” e consente invece che “ Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola ”.

Nemmeno è dato in sede giurisdizionale entrare nel merito della validità dei diplomi accademici rilasciati dalle Università ovvero di autorizzazioni concesse dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Genetica medica, proprio ai fini di una più approfondita specializzazione, a parte la considerazione che, non essendo tali titoli, in quanto tali, oggetto di impugnazione, neppure è possibile mettere in dubbio la qualità intrinseca di detti documenti

Nel caso concreto, in breve, gli argomenti dell’appellata non appaiono dunque nel complesso tali da inficiare, in punto di legittimità, il giudizio su di lei reso dalla commissione giudicatrice di metodi “ non particolarmente innovativi ” e di pubblicazioni solo “ sufficientemente congruenti …(e)… non sempre direttamente attinenti la genetica medica ”.

7.1- L’appello deve in conclusione essere accolto, con riforma della sentenza impugnata: nella specie la valutazione individuale e collegiale, analitica e comparativa, risulta avvenuta secondo un imparziale processo dialettico correlato alla concreta situazione di fatto dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio, dai quali scaturisce come la votazione unanime sia intervenuta su un quadro di giudizi che, pur manifestando l’elevato valore di entrambi i candidati, non sono tra loro simili e tali da poter sorreggere la scelta di preferenza accordata, per le considerazioni innanzi illustrate.

Nemmeno la giurisprudenza di questa Sezione (indicativamente, VI, 29 aprile 2009, n. 2705) ha mai messo in discussione il principio che la procedura concorsuale dei docenti e dei ricercatori universitari è fondato su “ giudizi assoluti per ciascun candidato ”, come prefigurato dalla normativa applicabile (legge 3 luglio 1998, n. 210, e d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117) e sulla quale non possono incidere criteri a contenuto non regolamentare (d.m. 28 luglio 2009, n. 89), non suscettibili perciò di innovare il sistema delineato, se non nei limiti di una diversa semantica delle stesse regole presupposte.

Peraltro, pur in ipotesi di norma regolamentare, secondo lo stabile insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 15 giugno 1972, n. 102) “ è principio generale, infatti, non essere consentito all'interprete di identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, secondo la gerarchia delle fonti del diritto positivo (art. 1 delle preleggi - disposizioni sulla legge in generale), valore inferiore e secondario;
disposizioni, cioè, che non possono contenere norme contrastanti con quelle della legge (art. 4, primo comma, delle preleggi citato). Al contrario, alla legge devesi riconoscere, nell'ordinamento, posizione gerarchica e funzione prevalente, che la pone quale dato inderogabile di raffronto ai fini della conformità ad essa della norma regolamentare
”.

Di conseguenza, tale criterio del “ merito assoluto ”, in quanto per volontà di legge aderente alla razionalità della ricerca accademico-universitaria nonché dotato di maggiore trasparenza ai fini del raggiungimento di siffatti obiettivi, costituisce il procedimento logico legalmente predeterminato, che per l’appunto consente alla Commissione proprio di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri, e che costituisce poi l'essenza della “ procedura comparativa ” di specie.

Di fronte ai già riferiti elementi, la valutazione tecnica operata dalla commissione appariva non inattendibile, sussistendo una più che esaustiva rilevazione in punto di fatto, uno sviluppo logico e coerente dell’apprezzamento valutativo, un corretto riferimento ai parametri generali stabiliti.

Perciò, il sindacato giurisdizionale di legittimità sul giudizio circa le attività svolte dai candidati, e in particolare dalla ricorrente iniziale, non poteva che arrestarsi di fronte a questa non irragionevolezza della valutazione di maggiore coerenza del controinteressato con il profilo professionale del ricercatore universitario (Cons. Stato, VI, 8 settembre 2006, n. 5220).

7.2- Di conseguenza il ricorso di primo grado andava e va respinto, essendo i consonanti giudizi analitici e collegiali, fatti propri all’unanimità, immuni insomma dai vizi lamentati e da censure derivate o ritenuti dal primo giudice, nonché avendo la commissione dato puntuale contezza delle ragioni che convincono sulla idoneità del determinato candidato rispetto all’ altra.

Non è dubitabile, invero, che la quantità, cioè il numero assoluto delle pubblicazioni, non è di suo un elemento risolutivo circa il merito scientifico di un candidato. E, per riprendere ancora qui il tema sopra ampiamente trattato, la stessa valutazione, da parte della commissione giudicatrice, della qualità intrinseca delle pubblicazioni non può essere adeguatamente sostituita da un indicatore astratto ed esterno qual è l’ impact factor (Cons. Stato, VI, 8 ottobre 2013, n. 4943).

Per equi e giusti motivi, in ragione della particolarità e complessità della controversia, le spese di lite relative al doppio grado di giudizio possono essere pertanto interamente compensate tra le parti.

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