Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-06-30, n. 201103896

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-06-30, n. 201103896
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201103896
Data del deposito : 30 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03992/2010 REG.RIC.

N. 03896/2011REG.PROV.COLL.

N. 03992/2010 REG.RIC.

N. 04057/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3992 del 2010, proposto dall’Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il signor B F, rappresentato e difeso dagli avv.ti G D M e G P, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14/A;

nei confronti di

il signor Paolo C, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Vagnozzi e Luigi Pontrelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Angelico n. 103;
il signor Guelfo T, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 4057 del 2010, proposto dal signor Paolo C, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Vagnozzi e Luigi Pontrelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Angelico n. 103;

contro

il signor B F, rappresentato e difeso dagli avv.ti G D M e G P, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14/A;

nei confronti di

L’Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il signor Guelfo T, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione prima, n. 881/2010;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Pafundi, Vagnozzi, Dal Molin e l’avvocato dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 101 del 24 dicembre 2002, veniva indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la Facoltà di lettere e filosofia della medesima Università, settore scientifico disciplinare ICAR/13 - disegno industriale, alla quale partecipava, tra gli altri, il signor F Biagio, non giudicato idoneo, essendo stati dichiarati tali i candidati concorrenti C Paolo e T Guelfo (con decreto del Rettore n. 4763 del 10 dicembre 2003).

2. Tale provvedimento, impugnato dal predetto con ricorso straordinario, veniva annullato con decreto del Capo dello Stato del 27 luglio 2006, reso su conforme parere del Consiglio di Stato.

3. In attuazione di detto annullamento, con decreto del Rettore n. 476/2007 del 14 febbraio 2007 la procedura concorsuale veniva rinnovata, al cui esito con decreto rettorale n. 1991 del 14 giugno 2007 è stata confermata l’idoneità dei candidati C e T ed esclusa quella del candidato F.

4. Avverso tale decreto quest’ultimo interponeva ricorso dinnanzi al T.A.R. per la Campania, iscritto sub n. 1622 del 2007, formulando le seguenti censure:

a) l’illegittima composizione della commissione d’esame in sede di rinnovazione della procedura di valutazione comparativa, essendovi stati incaricati gli stessi membri della commissione che vi avevano provveduto in precedenza, in violazione dei canoni d’imparzialità e di parità di trattamento che ne avrebbero imposta la sostituzione, tenuto anche conto che il parere del Consiglio di Stato, richiamato nel d.P.R. di annullamento, aveva fatto riferimento alla “ sussistenza nel caso concreto di una certa prevenzione dei Commissari stessi nei confronti del candidato ”;

b) l’illegittima introduzione da parte della commissione, nella prima seduta della rinnovata procedura di valutazione comparativa tenutasi il 14 maggio 2007, di nuovi criteri per la valutazione dei candidati, divergenti da quelli stabiliti in occasione della precedente procedura (nella seduta del 1 ottobre 2003), con particolare riferimento ai curricula analitici, mentre la stessa, secondo l’assunto del ricorrente, avrebbe dovuto utilizzare i criteri già individuati in occasione della prima seduta della precedente fase valutativa, peraltro fatti salvi nello stesso verbale del 14 maggio 2007 e non annullati dal provvedimento di accoglimento del ricorso straordinario;

c) l’elusione della decisione adottata sul ricorso straordinario con d.P.R. 27 luglio 2006 (e del relativo parere del Consiglio di Stato), costituita dall’omessa rinnovazione della valutazione nei confronti dei candidati concorrenti C e T, sebbene le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato investissero anche la posizione di questi ultimi;

d) l’illegittima omissione della fase di valutazione comparativa dei candidati, al cui esito la commissione avrebbe dovuto esprimere un giudizio di prevalenza sul candidato ritenuto meritevole di ricoprire il posto, in violazione dell’art. 2 l. 3 luglio 1998, n. 210, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 e dell’art. 5 del bando di concorso, con conseguente incomprensibilità dell’ iter logico sotteso all’attribuzione dei punteggi finali;

e) l’illegittimità, sotto plurimi profili, dei giudizi valutativi formulati nei confronti del ricorrente, in quanto la commissione non avrebbe tenuto adeguatamente conto del contributo innovativo da lui offerto alla disciplina del disegno industriale, sia in ambito professionale che accademico, e avrebbe escluso la rilevanza di una serie di titoli e dati curriculari, erroneamente ritenuti non congruenti con le linee identificative del settore scientifico disciplinare ICAR/13 - disegno industriale, così come evincibili dall’all. B del d.m. 4 ottobre 2000, e/o privi di natura innovativa (con riguardo a pubblicazioni).

Il ricorrente svolgeva altresì domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’illegittimo operato dell’Amministrazione resistente.

5. L’intimata Università degli Studi di Salerno e il controinteressato C Paolo si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

6. L’adito T.A.R., con la sentenza in epigrafe (n. 881/2010 del 25 gennaio 2010), disattesa l’eccezione d’improcedibilità del ricorso sollevata dal controinteressato C sotto il profilo dell’omessa impugnazione dei provvedimenti di nomina dei candidati giudicati idonei, provvedeva come segue:

(i) accoglieva il motivo dedotto avverso la composizione della Commissione, rilevando che il Rettore, pur potendo incaricare la commissione precedente, aveva omesso di motivare tale scelta;

(ii) dichiarava assorbito in parte il motivo sub 4.c), pur affermando il principio che in sede di rinnovazione della procedura comparativa, imposta dall’esigenza di comporre diversamente la commissione, i giudizi sarebbero dovuti essere estesi anche ai concorrenti;

(iii) respingeva il motivo sub 4.b), escludendo che la commissione avesse introdotto nuovi criteri valutativi;

(iv) respingeva il motivo sub 4.d), relativo all’omessa valutazione comparativa;

(v) accoglieva alcuni profili del motivo sub 4.e), in particolare ritenendo illegittima la mancata valorizzazione di una serie di titoli ed esperienze curriculari del ricorrente nel settore del design management , di natura interdisciplinare, sulla base del rilievo che la commissione aveva espresso un erroneo giudizio d’incongruenza in relazione al settore scientifico disciplinare ICAR/13 - disegno industriale;

(vi) accoglieva dunque parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente;

(vii) respingeva la domanda risarcitoria sulla base del testuale rilievo che “ la concreta misura della ingiustizia del danno lamentato dal ricorrente potrà essere acquisita solo all’esito dell’attività rinnovativa che verrà posta in essere dall’amministrazione intimata ”;

(viii) condannava l’Amministrazione resistente e il controinteressato C a rifondere al ricorrente le spese di causa.

7. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Università (con ricorso iscritto sub n. 3992 del 2010), censurando l’erronea affermazione dell’illegittima composizione della commissione in sede di rinnovazione della procedura valutativa, l’erronea declaratoria d’illegittimità della mancata rinnovazione del giudizio valutativo anche nei confronti dei controinterssati (considerati i limiti della statuizione di annullamento adottata in sede di ricorso straordinario in relazione agli atti della precedente procedura), nonché l’erronea affermazione della parziale illegittimità della valutazione dei dati curriculari (comprese alcune pubblicazioni) del ricorrente e, in una prospettiva comparativa, anche di quelli dei candidati concorrenti.

L’Amministrazione chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, l’integrale reiezione del ricorso in primo grado, con vittoria di spese.

8. Con separato ricorso (iscritto sub n. 4057 del 2010) interponeva appello anche l’originario controinteressato C, deducendo i seguenti motivi:

a) l’erroneo rigetto dell’eccezione d’improcedibilità del ricorso in primo grado, sollevata sotto il profilo della mancata impugnazione dei provvedimenti di nomina dei candidati dichiarati idonei, attesa l’inidoneità della pronuncia di annullamento adottata dal T.A.R. a produrre la caducazione del decreto di nomina di esso appellante, adottata da un’Amministrazione (Politecnico di Milano) diversa da quella (Università di Salerno) cui erano riferibili gli atti della procedura valutativa;

b) l’erronea omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità delle censure di primo grado che investivano il merito dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice, sottratto al sindacato giurisdizionale;

c) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mai avendo il ricorrente di primo grado dedotto la carenza di motivazione della decisione del Rettore di confermare la composizione originaria della decisione, ma essendosi lo stesso limitato a censurare – con motivo da ritenersi comunque infondato nel merito – l’illegittimità in sé della scelta di nominare i medesimi commissari;

d) l’erroneo accoglimento nel merito di alcuni profili del complesso motivo di ricorso in primo grado, di cui sopra sub 4.e).

L’appellante C chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, l’integrale rigetto, in rito e in merito, del ricorso in primo grado.

9. Costituendosi, l’appellato signor F contestava la fondatezza degli avversari appelli, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e proponendo appello incidentale avverso le statuizioni di rigetto a lui sfavorevoli, contenute nella gravata sentenza.

10. Accolte con ordinanze nn. 2559 e 2560 del 7 giugno 2010 le istanze di sospensiva proposte dagli appellanti principali, con la motivazione “ che la comparazione dei diversi interessi nella specie coinvolti induce il Collegio a ritenere non preferibile l’ipotesi di una terza ripetizione della procedura selettiva per cui è causa nelle more della decisione di merito, la quale dovrebbe pertanto intervenire re adhuc integra ”, all’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 le cause venivano trattenute in decisione.

11. Premesso che i due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a., si osserva che gli appelli principali sono fondati nei sensi di seguito precisati, mentre va disatteso l’appello incidentale proposto dal ricorrente in primo grado avverso i capi di sentenza a lui sfavorevoli.

11.1. Procedendo in ordine logico all’esame dei dedotti motivi d’appello, va affermata l’infondatezza del motivo d’appello sub 8.a), avendo il T.A.R. correttamente rilevato l’autonomia della posizione giuridica di vantaggio conseguibile col ricorso giudiziale dal candidato dichiarato inidoneo, indipendente dall’intervenuta nomina degli altri concorrenti dichiarati idonei, atteso il combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. g), l. 3 luglio 1998, n. 210, e 5, comma 8, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), che consente alle università, le quali non abbiano emanato il bando per la copertura del posto, di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, entro i prestabiliti termini di legge, indipendentemente dalla sorte delle nomine di altro concorrente dichiarato idoneo.

11.2. Meritano invece accoglimento i motivi di gravame proposti da entrambi gli appellanti principali avverso la statuizione di cui sopra sub 6.(i), affermativa dell’illegittima composizione della commissione nelle persone dei precedenti commissari il cui operato era stato annullato in sede di ricorso straordinario.

In primo luogo, il T.A.R., adottando la statuizione in esame, è incorso nel lamentato vizio di ultrapetizione, non avendo il ricorrente di primo grado specificamente dedotto il vizio di carenza di motivazione della determinazione del Rettore di confermare la composizione originaria della commissione – profilo, sotto il quale il T.A.R. ha annullato tale provvedimento –, ma essendosi lo stesso limitato a censurare l’illegittimità in sé della scelta di nominare i medesimi commissari.

In secondo luogo, la doglianza di primo grado è comunque infondata nel merito, poiché, come ripetutamente affermato da questa Sezione (v., ex plurimis , C.d.S., Sez. VI, 17 dicembre 2009, n. 8248;
C.d.S., Sez. VI, 19 agosto 2008, n. 3954;
C.d.S., Sez. VI, 15 marzo 2007, n. 1265;
C.d.S., Sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3689), deve ritenersi che legittimamente della commissione esaminatrice di un concorso pubblico, reiterato a seguito di annullamento giurisdizionale, facciano parte gli stessi componenti della commissione nel procedimento annullato, qualora non sia stata mossa alcuna censura nei confronti della composizione dell’organo valutativo nel procedimento annullato.

Infatti, la garanzia d’imparzialità richiesta dalla Costituzione scaturisce dalla qualità di pubblici ufficiali dei commissari, i quali, nello svolgimento della loro attività, sono tenuti a operare nel rispetto dei principi dell’ordinamento e sono responsabili di eventuali danni arrecati al candidato o all’amministrazione per la quale operano, mentre nell’ordinamento non è rinvenibile – salvo il diverso caso della concomitante violazione della normativa sulla formazione dell’organo – un principio generale per cui a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell’organo che li abbia adottati al fine della loro rinnovazione.

Né siffatto obbligo nel caso di specie può scaturire dalla decisione assunta in sede di ricorso straordinario.

Infatti, dall’affermazione – peraltro estrapolata in modo atomistico dal contesto motivazionale, e dunque sulla base di un’operazione ermeneutica lesiva dei principi che presiedono all’interpretazione di provvedimenti di valenza decisoria e che impongono una lettura globale e sistematica della parte motiva in combinazione con la parte dispositiva dell’atto –, contenuta nel parere posto a base della decisione, della “ sussistenza di una certa prevenzione dei Commissari stessi nei confronti del candidato ”, non si può desumere una statuizione sulla constatata incompatibilità in sede di (parziale) rinnovazione della procedura selettiva.

Inoltre, la medesima affermazione si riferisce alla sola valutazione della prova didattica, affrontata dal candidato con metodi non convenzionali, e si accompagna alla precisazione, inserita nello stesso contesto discorsivo, che non sussistono “ elementi per contestare in modo diretto la validità dei giudizi espressi dai Commissari sulla prova didattica ” (v. p. 9, penultimo cpv., del parere del Consiglio di Stato del 22 giugno 2005), sicché risulta che la stessa decisione non ha constatato alcuna circostanza tale da precludere la prosecuzione del procedimento con la medesima composizione della commissione.

Questa, in sede di rinnovazione delle operazioni valutative all’esito del d.P.R. del 27 luglio 2006, di parziale annullamento delle prime operazioni d’esame, deve dunque ritenersi pienamente legittima.

11.3. Considerato l’accoglimento dei motivi degli appelli principali, proposti avverso la statuizione sub 6.(i), e attesi i limiti oggettivi e soggettivi delle statuizioni di parziale annullamento della precedente procedura concorsuale, adottate in sede di decisione sul ricorso straordinario con riguardo alla sola posizione del candidato F, deve escludersi la necessità di una nuova valutazione delle posizioni dei candidati dichiarati idonei, derivandone l’assorbimento e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dei motivi d’appello principale proposti avverso la statuizione sub 6.(ii), e salva la persistente necessità della relativa valutazione in termini meramente comparativi rispetto alla posizione dell’odierno appellato, peraltro correttamente assolta dalla commissione in sede di rinnovazione del giudizio sul conto del predetto.

11.4. Meritano, poi, accoglimento i motivi d’appello principale che investono la statuizione di accoglimento sub 6.(v), affermativa dell’illegittimità dell’operato valutativo della commissione sotto vari profili, in particolare sub specie di omessa valorizzazione di una serie di titoli ed esperienze curriculari del ricorrente nei settori del marketing e del design management .

11.4.1. Premesso che l’attività della commissione è, in parte qua , informata ad ampia discrezionalità tecnica, osserva il Collegio che nell’ambito dei motivi di gravame in esame resta sostanzialmente da definire – secondo i principi generalmente ritenuti applicabili, in tema di giudizio di legittimità sugli atti discrezionali – la congruità del nuovo apprezzamento formulato dalla commissione esaminatrice in sede di (parziale) rinnovazione della procedura valutativa.

In ordine a tale apprezzamento, insindacabile nel merito, la cognizione del giudice amministrativo – in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale – non è limitata a un esame estrinseco della valutazione discrezionale (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria e dell’impianto motivazionale), dovendo invece l’oggetto del giudizio estendersi all’esatta valutazione dei fatti oggetto del giudizio valutativo, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello costituzionale e comunitario –, se è vero che il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione, è anche vero che il medesimo giudice non può esimersi dal valutare l’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’Amministrazione stessa, ove tale erroneità sia in concreto valutabile.

Il limite al controllo del giudice, in siffatta fattispecie, coincide tendenzialmente con l’oggetto del controllo stesso, tenuto conto della relatività e opinabilità delle valutazioni scientifiche, in rapporto alle quali l’erroneità – ove non esattamente individuabile – si traduce in non attendibilità. Il giudice amministrativo, quindi, può considerare viziata da eccesso di potere la valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnico-scientifici di univoca lettura, ovvero oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia (v., in termini, C.d.S., Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).

Concludendo sul punto, il sindacato giurisdizionale in materia può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (v., ex plurimis , C.d.S., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694;
C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635;
Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).

11.4.2. O, applicando gli enunciati principi di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, rileva il Collegio che è, bensì, infondata l’eccezione – sollevata in primo grado dagli odierni appellanti principali – d’inammissibilità dei motivi di ricorso volti a censurare i giudizi, individuali e collegiali, espressi dalla commissione esaminatrice (attesa l’evidenziata astratta sindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla medesima).

Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R. nell’impugnata sentenza, tali motivi non possono trovare accoglimento nel merito, poiché dall’esame dei giudizi della commissione non emergono vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, né elementi tali da far ritenere che sia stato superato l’ambito di opinabilità secondo i correnti criteri tecnico-scientifici, trattandosi di giudizi analiticamente motivati, espressi in applicazione di criteri congruenti, ciascuno coerente nel proprio interno e rispetto agli altri giudizi individuali, nonché rispetto ai giudizi collegiali e finale, oltreché rispettosi dei margini di opinabilità/plausibilità propri di valutazioni connotati da ampia discrezionalità tecnica, quali quelli in esame.

Al riguardo si rileva, anzitutto, che i giudizi sia individuali che collegiali sull’attività scientifica dei candidati risultano articolati e specifici riguardo a tutti gli elementi da riscontrare, concernendo la precisazione del campo di studio e della sua congruenza, l’originalità e l’innovatività, il prestigio e l’impatto editoriale, la valutazione dell’apporto individuale, la qualificazione e il riconoscimento in ambito nazionale e internazionale.

Premesso che la commissione, in sede di (parziale) rinnovazione delle operazioni valutative, ha espressamente riconfermato i criteri già stabiliti nella seduta del 1° ottobre 2003 nell’ambito della precedente procedura parzialmente annullata in sede di ricorso straordinario, limitandosi – come in parte qua correttamente rilevato dal T.A.R. – ad alcune precisazioni con riguardo alle prescrizioni relative alla compilazione di un curriculum analitico relativo a ogni candidato, in sostituzione del precedente curriculum sintetico considerato manchevole e incompleto dal Consiglio di Stato, con conseguente infondatezza del correlativo motivo d’appello incidentale, osserva il Collegio in relazione ai singoli profili valutativi devoluti in appello che sia i giudizi individuali sia i giudizi collegiali si sottraggono alle censure avverso gli stessi mosse dal ricorrente in primo grado.

In particolare, la valutazione collegiale – costituente il sunto logico e sintetico dei giudizi individuali espressi dai singoli commissari, unanimemente di tenore negativo – relativa ai titoli e alle pubblicazioni, per quanto qui rileva, testualmente recita:

Pressoché nessun documento o titolo accompagna il curriculum del candidato.

L’iter didattico, scientifico e culturale complessivo del candidato – che si dichiara “economista” e “dirigente industriale” – mostra un lungo percorso, sostanzialmente autodidatta, svoltosi prevalentemente in ambito aziendale, dapprima internamente e successivamente come consulente esterno, articolato in diversi ruoli generalmente riconducibili alle aree del marketing e della gestione aziendale, in particolare del product management e del design management.

L’approdo all’insegnamento si caratterizza in modo evidente quale trasferimento in questo ambito delle esperienze accumulate in ambito professionale. Gli incarichi di professore a contratto, svolti continuativamente a partire dal 1995, sono tutti, tranne uno – il più recente –, inerenti a svariati, molteplici e fra loro difficilmente conciliabili come contenuti scientifici, Settori Scientifici Disciplinari diversi dal SSD

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