Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-09-06, n. 202106227

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-09-06, n. 202106227
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106227
Data del deposito : 6 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2021

N. 06227/2021REG.PROV.COLL.

N. 01399/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2021, proposto da M S, rappresentato e difeso dall'Avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, n. 28;

contro

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 206/2020, resa tra le parti, concernente l’annullamento della comunicazione di AGEA di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 su immobili di proprietà del ricorrente, notificata il 7.3.2019, a seguito di emissione di cartella di pagamento per omesso versamento di prelievo supplementare in relazione alle “quote latte” per le annate dal 2005 al 2008.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 luglio 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020 e 25, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e presente per la parte appellante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, l'Avvocato C T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso al TAR per il Friuli Venezia Giulia r.n.g. 253/2019, il ricorrente, titolare dell’omonima azienda agricola, impugnava la comunicazione in epigrafe, a seguito di notifica di cartella di pagamento n. 300201500000081422000 in data 16.5.2015 e di comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, notificata in data 7.12.2018, per l’importo di euro 1.210.755,56 pari al doppio dei debiti risultanti alla data di richiesta di iscrizione (vedi Allegato A alla comunicazione impugnata).

2.- Con la sentenza appellata, il TAR respingeva il ricorso, ritenendo, in primis, che non sia stato dimostrato che il provvedimento di iscrizione ipotecaria e la sua comunicazione ricadano nel periodo di sospensione di cui al comma 10-ter del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, l. 21 maggio 2019, n. 44.

Inoltre, nel merito, il TAR rilevava la non pertinenza dei motivi di ricorso ai contenuti del provvedimento impugnato, sì da sconfinare nella totale genericità.

I motivi avrebbero dovuto proporsi avverso gli atti presupposti (intimazione di pagamento e cartella esattoriale).

Invece, l’impugnazione della cartella di pagamento è stata dichiarata inammissibile dal TAR con sentenza n. 352/2015 del 24 giugno 2015, passata in giudicato.

Rileva ancora il TAR che le annate lattiere dal 2005 al 2008 sono escluse dai vizi che hanno afflitto le modalità di calcolo degli interessi per le annate antecedenti al 2002/2003 e, analogamente, nessun rilievo assumono le decisioni giurisprudenziali concernenti i criteri di compensazione seguiti per le annate dal 1995/96 al 2004, trattandosi di annate diverse e considerato che in ogni caso non è più in discussione la legittimità o meno del prelievo.

Neppure può formare oggetto di contestazione in questa sede il meccanismo di rateizzazione o il sistema delle c.d. “compensazioni atecniche” su cui, peraltro, il TAR si era già pronunciato, dichiarando il difetto di giurisdizione con la citata sentenza n. 352/2015, “ palesandosi una eccezione di pagamento o una forma di opposizione nel contesto di una procedura esecutiva ”.

Infine, la notifica della cartella di pagamento nel marzo 2015 ha interrotto il termine di prescrizione.

Circa il motivo proposto con l’ultima memoria (illegittimità derivata dal sopravvenuto annullamento dell’atto presupposto costituito dall’intimazione di pagamento n. 54702 2019 00000 839000 con sentenza del TAR FVG n. 251/2019) il TAR ha ritenuto di non poterlo esaminare, essendo irritualmente proposto, salva la possibilità per l’interessato di far valere l’esito di quel giudizio in sede amministrativa.

3.- Con l’appello in esame, il ricorrente lamenta l’erroneità e ingiustizia della sentenza, di cui chiede la riforma.

4.- Alla pubblica udienza del 29 luglio 2021, a seguito di deposito di note di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- L’appello non merita accoglimento.

2.- L’appellante deduce con nuovo motivo la nullità della notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria, eseguita da AGEA e non dal personale della Guardia di Finanza.

Il motivo è palesemente inammissibile, ai sensi dell’art.104, comma 1, c.p.a. che pone espressamente il divieto dei nuovi motivi in appello, in ossequio al principio del c.d. effetto devolutivo dell’appello (giurisprudenza pacifica, Consiglio di Stato sez. IV, 15/06/2021, n.4639;
sez. V, 08/09/2020, n.5415;
sez. IV, 12/10/2017, n.4729).

3.- Con il secondo motivo, l’appellante lamenta la violazione degli artt. 8 ter , 8 quater, 8 quinquies della legge n. 33/2009 in relazione alle metodiche di calcolo dei prelievi esigibili, senza idonea appostazione nel registro nazionale dei debiti di Agea e con verifica della loro spettanza ed effettiva esigibilità, e denuncia l’erroneità della sentenza che non ha rilevato l’inesistenza del diritto di AGEA di procedere in executivis per l’intero prelievo imputato e per gli importi appostati a fondamento dell’iscrizione ipotecaria.

Non è dato comprendere, secondo l’appellante, se nelle somme sono stati conteggiati eventuali recuperi per c.d. compensazione atecnica.

3.1. - Anche tale motivo è destituito di fondamento, a parte taluni profili inammissibili di novità della censura.

Il primo giudice ha correttamente rilevato che trattasi di motivi che andavano proposti tempestivamente avverso gli atti presupposti (intimazione di pagamento e cartella esattoriale) e a nulla vale l’argomentazione del ricorrente che trattasi di atti presupposti impugnati nel presente giudizio nei limiti in cui sarebbe consentito per contestare il diritto di AGEA di procedere in executivis.

Come ha osservato il TAR, l’impugnazione degli atti presupposti (in particolare, della cartella di pagamento) è stata dichiarata inammissibile con sentenza dello stesso Tar n. 352/2015, passata in giudicato.

Non è, pertanto, più possibile sollevare contestazioni avverso tali atti, ovvero contestare l’esatto ammontare del debito, sebbene posti a fondamento dell’azione esecutiva, pena la violazione del giudicato che copre il dedotto e deducibile.

4.- Con il terzo motivo, l’appellante si duole della violazione dei principi giurisprudenziali affermati anche da questo Consiglio di Stato circa la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie attinenti l’attuazione e applicazione del c.d. prelievo supplementare.

Il primo giudice avrebbe errato nel non considerare l’aspetto dirimente relativo all’importo da considerarsi oggetto della fase di riscossione.

Erronea sarebbe anche l’omessa considerazione dello jus superveniens e della documentazione prodotta con memoria autorizzata e con motivi aggiunti in data 20.2.2020, compresa l’allegazione della sentenza del 14.1.2020 del Consiglio di Stato che annullato anche per l’azienda appellante il prelievo supplementare imputato per la campagna 2004/2005, incidente in maniera diretta proprio su quomodo della riscossione del prelievo qui azionato da AGEA e fatto oggetto di iscrizione ipotecaria, senza tenersi in debito conto che l’amministrazione non è legittimata ad iscrivere ipoteca per la parte inerente il prelievo supplementare 2004/2005 ormai definitivamente annullato.

La parte esigibile e compensabile del SIAN e del Registro Nazionale dei Debiti si compone anche di importi frutto di rettifiche ex lege, ricalcoli, riduzioni delle presunte appostazioni debitorie per effetto di quanto viene annualmente decontato e defalcato dall’”esigibile”.

L’appellante afferma che occorre partire dalla “Carenza del superamento di quota” intesa come quota di garanzia totale assegnata al nostro Stato dall’UE sin dal 2008/2009.

4.1. – Il Collegio osserva che tutti gli argomenti spesi dal ricorrente non sono attinenti alla materia del contendere (che si riferisce esclusivamente alla legittimità della garanzia apposta ai crediti AGEA per le annate 2005/2008) e comunque rimangono indimostrati, essendo ipotizzata solo astrattamente la riduzione del debito per effetto di c.d. compensazioni atecniche, solo genericamente enunciate.

Del tutto avulse dall’oggetto del giudizio sono le considerazioni concernenti la carenza del superamento di quota dal 2008/2009 ed il riferimento alle indagini penali promosse dalla Procura di Roma riguardanti l’inserimento in Banche Dati di bovini improduttivi.

Oggetto di impugnazione nel presente giudizio non sono gli atti di assegnazione dei q.r.i. di inizio periodo, ma solo l’atto relativo ad iscrizione di ipoteca per un debito il cui ammontare è stato ormai definitivamente accertato.

Infine, non incide sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata neppure il rilievo (fatto valere, peraltro, in modo irrituale e tardivo) dell’avvenuto annullamento della intimazione di pagamento riferita all’annata 2004/2005, giacchè l’iscrizione ipotecaria in oggetto riguarda solo il debito relativo alle annate successive, dal 2005 al 2008 (cfr. Allegato A alla comunicazione AGEA del 7.12.2018 impugnata).

5.- Con altro motivo il ricorrente censura la sentenza per la sommaria reiezione dell’eccezione di prescrizione.

5.1.- Sul punto va condivisa la decisione impugnata che ha rilevato l’interruzione della prescrizione per effetto dell’avviso di pagamento e della cartella notificata nel 2015;
la compensazione andava in ogni caso fatta valere in sede di contestazione del debito.

6.- Da ultimo, quantomeno in relazione ai prelievi intimati per le campagne produttive dal 1995/1996 fino al 2004/2005, il ricorrente lamenta l’erroneità dei contenuti delle intimazioni e l’inesatta determinazione della parte “esigibile” per violazione della normativa comunitaria e dei corretti criteri di distribuzione delle quote latte inutilizzate, invocando la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato dopo le recenti sentenze della Corte di Giustizia UE del 2019.

6.1.- Anche tali motivi sono infondati ed avulsi dall’oggetto del giudizio che, si ribadisce, concerne il debito del ricorrente relativo alle annate lattiere dal 2005 al 2008.

Non pertinente è la giurisprudenza invocata dal ricorrente che ha annullato atti di prelievo concernenti le annate fino al 2003/2004 (ritenendo illegittimamente effettuate le operazioni di imputazione del prelievo supplementare per tutto il periodo 2003/2004, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 119/2003, in applicazione del Regolamento CE n. 3590/1992, secondo l’interpretazione pregiudiziale fornita dalla Corte di Giustizia UE con sentenza 11 settembre 2019 nel procedimento C-46/18 – cfr. C.d.S., Sez. III, n. 257 del 7.1.2021 Sezione II 28/01/2020, n.699).

Successivamente, a decorrere dall’annata lattiera 2004/2005 è applicabile dal 1° aprile 2004 il Regolamento UE n. 1788 del 29 settembre 2003, con la conseguenza che la compatibilità del decreto legge n. 49/2003 doveva essere condotta alla stregua di tale Regolamento (cfr. Sez. II, n. 699/2020).

Dunque, è evidente che si tratta di giurisprudenza concernente l’applicazione di una diversa normativa comunitaria.

Peraltro, non è qui in discussione la questione esaminata dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza di questo Consiglio relativa alla disciplina della “compensazione”, come risultante dal D.L. 28 marzo 2003, n. 49 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119) e dal D.L. 157 del 2004, art. 2, comma 3, in forza della quale l’AGEA ha calcolato l’ammontare del prelievo versato in eccesso, ai fini della conseguente riduzione proporzionale della produzione in esubero e della restituzione del prelievo eccedente ai produttori.

7.- In conclusione, l’appello va rigettato.

8.- Nulla va disposto per le spese non essendosi costituita AGEA.

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