Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-05-17, n. 201802990

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-05-17, n. 201802990
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802990
Data del deposito : 17 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2018

N. 02990/2018REG.PROV.COLL.

N. 04151/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4151 del 2013, proposto da RA OC, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Lavitola e Marco Lavitola, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 71;
NA NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lavitola e Riccardo Lavitola, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 71;



contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Comune di NN, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II- QUATER , n. 9322/2012, resa tra le parti, in tema di parere favorevole al rilascio di sanatoria edilizia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Marco Lavitola e Roberta Guizzi dell'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe le persone fisiche ivi pure indicate hanno impugnato la sentenza del Tar per il Lazio, Roma, n. 9322/2012, pubblicata il 13.11.2012, che – a spese compensate – ha respinto il loro originario ricorso avverso il decreto della Sovrintendenza laziale 2.1.2004 di annullamento del parere favorevole n. 12 del 5.11.2003 rilasciato dal Comune di NN (di seguito “Comune”) per una sanatoria edilizia ai sensi degli artt. 32 e 39 delle, rispettivamente, ll. nn. 47/1985 e 724/1994.

1.1. La sentenza – premesso che i ricorrenti, al tempo della domanda di sanatoria, erano comproprietari nel Comune di un terreno di mq 2.600 in località Via Colle S. Andrea, assoggettato a vincolo paesistico con d.m. 5.4.1960, qualificato (al medesimo tempo) dal PRG come “Rurale E”, nonché come RP3 (zona agricola con rilevante valore paesistico-ambientale) al successivo PTP n. 9 e che, su tale terreno, gli stessi avevano abusivamente realizzato nel 1993 il fabbricato per il quale era stata chiesta la sanatoria il 23.2.1996 – ha ritenuto, nei suoi principali e significativi brani:

- infondate le censure di parte tese, nell’insieme, ad eccepire che i vincoli derivanti dal predetto PTP n. 9 sarebbero stati successivi alla realizzazione dell’edificazione (e, come tali, irrilevanti ed inopponibili) e ciò sia perché l’area d’interesse era comunque già sottoposta al vincolo di cui al citato d.m. 5.4.1960 sia alla luce dell’orientamento in materia espresso dall’Ad. plen. n. 20/1999, secondo il quale “ la Pubblica Amministrazione, sulla quale incombe più pressante l’obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone ”;

- infondate le tesi di una possibile lettura applicativa meno rigorosa delle norme in tema di condono, dovendosi escludere “ un’interpretazione della normativa di sanatoria nel senso che dette leggi costituirebbero espressione dell’intenzione del legislatore della sanatoria di procedere ad un condono “a tappeto” di tutte le opere già eseguite al momento dell’entrata in vigore della legislazione condonistica, avendo invece la giurisprudenza chiarito che “la salvezza delle opere abusive decretata dalla normativa clemenziale, lungi dal basarsi in via automatica sul referente temporale, può essere ricavata solo dall’espressa volontà incarnata dal diritto positivo. Non va, infatti, dimenticato che la specialità della normativa sul condono edilizio, attesa la sua natura derogatoria ed eccezionale, ne impone una lettura di stretta interpretazione” Cons. Stato Sez. VI 22/8/03 n. 4765 ”;

- che conseguentemente il Comune, da un lato, avrebbe dovuto tenere conto delle prescrizioni derivanti dal vincolo sopravvenuto e, dall’altro lato, nella specie la sua valutazione della compatibilità paesaggistica si mostrava “ formulata in termini del tutto assiomatici ”, sotto forma di “ mera affermazione di una non meglio specificata compatibilità delle opere abusive con il contesto ambientale ”, come tale traditrice dell’onere di motivazione che invece gli incombeva;

- in particolare, che il Comune non aveva rilevato (come poi invece correttamente osservato dalla Soprintendenza) che nella fattispecie difettava il requisito del ‘lotto minimo’, in rapporto alle dimensioni dell’edificato abusivo, e che in contrario non valeva dedurre che “ il manufatto in contestazione risulta conforme alla disciplina paesistica prevista dal PTP n. 9 per le zone 3 (zone agricole con rilevante valore paesaggistico) che ammette nella zona piccole costruzioni a servizio dell’agricoltura ”. L’orientamento negativo della Soprintendenza doveva dunque rettamente intendersi non come volto a disconoscere che la costruzione abusiva rientrasse fra quelle ammesse dal PTP ma, al contrario, a stigmatizzare che essa – per dimensioni – era incompatibile coi parametri edificatori previsti dal medesimo PTP, in tale prospettiva risultando allora inadeguata la motivazione del parere della C.E.I. comunale che s’era limitata a dire “ vista la modesta consistenza dell’intervento si esprime parere positivo ”. Ed irrilevanti, in questa prospettiva, erano le poche prescrizioni pur date con quel parere, relativamente alla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi