Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-04-04, n. 201901055

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-04-04, n. 201901055
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901055
Data del deposito : 4 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="011d4d9d-0ad6-5a56-9ec6-60d4c0161d78" href="/decisions/itcs4lu8r6zt52aoy75">N. 00111/2018</a> AFFARE

Numero 01055/2019 e data 04/04/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 marzo 2019




NUMERO AFFARE

00111/2018

OGGETTO:

Ministero della difesa direzione generale previdenza militare e leva.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-

contro

Ministero della difesa, Croce Rossa Italiana - Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, avverso la nota prot. cri/cc/0082376/15/incm/1.12.8 del 6 novembre 2015 in materia di valutazione per avanzamento al grado superiore - quadro 1995.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 118001 del 27 settembre 2017 con la quale il Ministero della difesa direzione generale previdenza militare e leva ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G R;


Premesso e Considerato

Con il ricorso straordinario in esame, il tenente colonnello commissari C.R.I. -OMISSIS-impugna, unitamente ad altri atti presupposti e connessi, la nota datata 6 novembre 2015 recante l’esito negativo della proposta di avanzamento al grado di colonnello.

Il giudizio reso è stato di “Non Prescelto” con la seguente motivazione: "L'ufficiale in questione concorre all'avanzamento al grado superiore con il seguente titolo "-OMISSIS-". Il titolo è idoneo ad ammettere a valutazione il candidato. La Commissione, dopo aver analizzato il fascicolo personale dell'Ufficiale in questione, ha verificato che l'interessato non ha effettuato alcun richiamo in servizio nel Corpo Militare della C.R.I. Nella considerazione che elemento determinante per l'avanzamento a scelta degli Ufficiali della C.R.I., oltre ai titoli espressamente previsti dalla legge, è il contestuale possesso in modo spiccato dei requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore e che la presenza di tali requisiti deve emergere, oltre che dai titoli professionali anche dalla valutazione dei servizi effettivamente prestati nel Corpo, la Commissione non rileva quegli elementi atti a dimostrare il possesso, in modo spiccato, dei requisiti per bene adempiere alle funzioni del grado superiore, in questo caso dirigenziale e, pertanto, all'unanimità lo giudica NON PRESCELTO per il Q.A. 1995”.

Nel gravarsi avverso il giudizio negativo, egli deduce difetto di motivazione, violazione degli artt. 78 e seguenti del R.D. n. 484 del 1936, violazione degli artt. 1684, 1688, 1689 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 nonché eccesso di potere.

Il Ministero ha depositato documenti e relazione.

All’adunanza del 27 marzo 2019, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione del parere.

Il ricorso è infondato.

Giova preliminarmente rammentare che la procedura di avanzamento degli Ufficiali del Corpo Militare della C.R.I. è disciplinata dal Titolo IV, Capo I, Sez. XI del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, segnatamente dagli articoli 1684 e seguenti.

Nel caso in esame, il ricorrente è stato sottoposto (ora per allora) ad avanzamento “a scelta” al grado di Colonnello, ai sensi dell'art. 1685 del Codice dell’ordinamento militare.

L’art. 1689, comma 2, del Codice medesimo, stabilisce che per “l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria o equipollenti;

b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche;

c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali”.

Il tenente colonnello -OMISSIS-, avendo maturato l’anzianità di servizio minima prescritta di tre anni nel grado e malgrado nel frattempo fosse già stato cancellato dal ruolo per il raggiungimento dei limiti di età, è stato ammesso (ora per allora) al giudizio di avanzamento.

La procedura ha seguìto l'iter indicato nell'art. 1686, che prevede tre gradi di giudizio, l'ultimo dei quali dichiara il candidato “prescelto” o “non prescelto”. Laddove, invece, il candidato sia in difetto di uno o più requisiti sopra indicati, il suo nominativo viene riportato nell'elenco dei “non presi in esame”, indicandone il motivo, ai sensi dell'art. 1690, comma 2, D.Lgs n. 66/2010.

All’esito della procedura, la Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile della Croce Rossa Italiana ha ritenuto di dichiarare il ricorrente “Non prescelto” per la motivazione sopra riportata. In particolare, e nello specifico per quanto qui rileva e viene contestato, la commissione lo ha giudicato negativamente per non avere svolto il servizio nel grado.

Il ricorrente sostiene che nessuna norma contempli, come requisito per l’avanzamento, l’avere prestato servizio nel grado posseduto.

Occorre innanzitutto chiarire che, come ha già messo recentemente in evidenza questa Sezione, “l’avanzamento al grado di Colonnello (significativamente operato dall’amministrazione “a scelta”) non configura un “diritto acquisito” (Cons. Stato, Sez. II, 7 giugno 2018, n. 1502), non potendo operare, al ricorrere dei requisiti minimi richiesti dalla legge, in modo automatico. A ben vedere, il possesso dei requisiti necessari per poter essere “valutabili” costituisce il mero presupposto per l’attivazione di un potere valutativo, che, in ogni caso, “costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia manifestamente affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti” (Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2018, n. 1114).

Tale conclusione, peraltro, si evince chiaramente dal tenore letterale delle disposizioni richiamate. Invero, l’art. 1689, comma 2, prevede che “per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti […]”.

Orbene il richiamato art. 1689, D.Lgs 66/2010 prevede che:

A) “[i] requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che possono essere assunte dal centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato” (comma 1);

B) “[l]e autorità giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, si assicurano che:

a) ha bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;

b) è in possesso di tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

c) è degno e meritevole di conseguire la promozione per la condotta tenuta” (comma 2).

Ricostruito il quadro normativo in cui s’innesta la presente controversia, è di tutta evidenza che il Legislatore non abbia voluto configurare l’attività amministrativa suddetta alla stregua di un’attività vincolata;
altrimenti ragionando, non avrebbe avuto senso conferire all’amministrazione il potere di concludere il procedimento con una valutazione corrispondente a “Non prescelto”, potendosi risolvere esclusivamente nelle formule terminative di “Prescelto” ovvero “Non preso in esame”, per mancanza dei presupposti.

Ciò comporta che per la progressione al grado dirigenziale - corrispondente a quello di colonnello - è richiesto un bagaglio tecnico-operativo qualificato che la commissione deve vagliare e giudicare.

Nel caso di specie, il provvedimento è stato motivato in ragione del fatto che il militare non ha comprovato di possedere “quegli elementi atti a dimostrare il possesso, in modo spiccato, dei requisiti per bene adempiere alle funzioni del grado superiore”, in questo caso dirigenziale.

Ad avviso della Sezione, la motivazione del provvedimento, sotto questo profilo, non risulta irragionevole alla stregua del quadro normativo di riferimento (che impone nello scrutinando la sussistenza di determinati requisiti di capacità) e della discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata nella fattispecie (consistente nell’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali ad assumere funzioni del grado superiore, segnatamente dirigenziali).

Il requisito attitudinale deve cogliersi in modo spiccato, siccome funzionale al degno adempimento delle funzioni del grado superiore.

La sua presenza deve emergere, oltre che dai titoli professionali, anche dalla valutazione dei servizi effettivamente prestati nel Corpo con riguardo al grado rivestito al momento della valutazione.

E invero, se si prescindesse dal servizio prestato nel grado di appartenenza al momento della valutazione, oltre che infrangere la norma ordinamentale (art. 1689, DLgs. 66 del 2010), si frusterebbe anche la “ratio” del sistema di avanzamento poiché si renderebbe la promozione del tutto indifferente e sganciata dal profilo attitudinale che costantemente e in modo crescente il militare deve dimostrare di possedere per accedere ai più elevati gradi della carriera militare. E non è dubbio che il servizio prestato nel grado rivestito al momento della valutazione (comunque non disgiunto da quello svolto nell’arco della carriera) costituisce l’elemento di giudizio più rappresentativo perché più prossimo al grado superiore per il quale il soggetto concorre e dunque in grado di far emergere il profilo di militare idoneo a ricoprire il ruolo di maggiore responsabilità, specie se dirigenziale.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il gravame non appare meritevole di accoglimento

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