Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-06-25, n. 201004072
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Testo completo
N. 04072/2010 REG.DEC.
N. 08726/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso r.g.n. 8726/2009, proposto da:
G D S, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto presso lo studio Mastrorosa, in Roma, via Nizza, 92;
contro
Comune di Manduria, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. F D J, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L M, in Roma, via Ronciglione, 3;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, Sezione II, n. 01750/2009, resa tra le parti e concernente l’approvazione del programma di assunzioni di personale per il triennio 2008/2010 .
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di comune di Manduria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Parato e Muscatello, per delega di De Jaco;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
A) - G D S, dipendente del comune di Manduria, inquadrato nell’area di vigilanza, cat. C3, con il profilo d’istruttore di Polizia municipale, impugnava avanti al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, la deliberazione giuntale. n. 160 del 19.06.2008, avente ad oggetto l’approvazione del programma triennale delle assunzioni di personale per il triennio 2008-2010.
Egli esponeva quanto segue:
- con deliberazione del Commissario straordinario n. 106 del 23.11.2001 veniva indetto un corso-concorso, riservato al personale interno, per la copertura di un posto d’istruttore direttivo dell’area di vigilanza;il numero dei posti da ricoprire veniva successivamente elevato a due, con deliberazione . n. 46 del 4 marzo 2002;
- il ricorrente veniva ammesso al suddetto corso- concorso, collocandosi al 6° posto della graduatoria di merito, approvata con delib. n. 72 dell’8 maggio 2002;
- con delib. n. 111 del 7 novembre 2002, la Giunta comunale disponeva di procedere allo scorrimento della graduatoria , inquadrando nella cat. D, posizione economica D1, anche il terzo classificato;
- la Giunta comunale, in sede di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2006-2008, con deliberazioni n. 195 del 6 luglio 2006 e n. 348 del 14.12.2006, la copertura di un posto di cat. D, da effettuarsi nel corso dell’anno 2007, mediante scorrimento della graduatoria;
- con la deliberazione impugnata l’organo esecutivo dell’ente aveva implicitamente revocato la propria volontà di procedere allo scorrimento della graduatoria, stabilendo una diversa modalità di assunzione (concorso pubblico o mobilità).
B) - Il D S censurava la deliberazione impugnata per:
violazione dell’art. 91, comma 1, t.u. n. 267/2000;dell’art. 6, comma 1, t.u. n. 165/2001;dell’art. 97, Cost.;dell’art. 3, legge n. 241/1990;del principio di legalità;dei doveri di buona e corretta azione amministrativa;dei principi in materia di pubblico impiego;carenza di motivazione;eccesso di potere;contraddittorietà manifesta;irrazionalità .
Si costituiva il Comune di Manduria, che resisteva al gravame, eccependo anche il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo , per essere la materia devoluta, ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, al giudice ordinario del lavoro ed evidenziando anche l’ inammissibilità del ricorso per difetto dell’interesse del ricorrente a censurare un atto discrezionale di carattere organizzatorio .
Con la sentenza in epigrafe il TAR, disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune, respingeva nel merito il ricorso.
C) – La sentenza è stata prontamente impugnata dal D S per le stesse ragioni già esposte in primo grado: obbligo di scorrimento della graduatoria degli interni idonei , dopo aver deciso di coprire il posto d’istruttore direttivo; illegittimità della utilizzazione di altri procedimenti (concorso pubblico o mobilità);esigenze di contenimento della spesa pubblica ;rispetto delle legittime aspettative .
Il comune appellato si costituiva in giudizio con apposita memoria difensiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione amministrativa , in materia di scorrimenti nel pubblico impiego, già prospettato in prima istanza;la natura politico-programmatica dell’atto di previsione triennale del fabbisogno di personale, non sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa, se non per macroscopiche irrazionalità, nella specie non ravvisabili (cfr. C.S., dec. n. 5759/2006);la posizione di mero idoneo dell’interessato allo scorrimento di una graduatoria concorsuale ad efficacia già esaurita nell’anno 2005;l’inapplicabilità delle invocate proroghe legali alle graduatorie concorsuali interne (cfr. parere