Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-02-19, n. 201400760
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Testo completo
N. 00760/2014REG.PROV.COLL.
N. 09066/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9066 del 2012, proposto da:
Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti A B e A P, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Villa Sacchetti n. 11, per mandato a margine dell’appello;
contro
- R R, U R, L A, W B, S M, tutti rappresentati e difesi dall’avv. G L S, e con questi elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’avv. E N, per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di appello;
- Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. I S, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. B. Morgagni n. 2/a, presso lo studio dell’avv. Umberto Segarelli, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;
nei confronti di
Novello Bocci, intimato, non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Umbria n. 521 del 14 dicembre 2012, resa tra le parti, con cui, in accoglimento dei ricorsi riuniti nn. 359/2008, 360/2008, 361/2008, 362/2008, sono state annullate le deliberazioni di adozione e approvazione del piano regolatore generale del comune di Spoleto, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R R, U R, L A, W B e S M e della Provincia di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Antonio Bartolini, A P per il Comune di Spoleto appellante, e l'avv. E N, per delega dell'avv. G L S, per le parti private appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) R R, U R, L A, W B, S M sono proprietari di suoli ubicati nel comune di Spoleto o sue frazioni, già a destinazione edilizia e riclassificati come agricoli (Ranucci e Rosati), o con destinazione agricola o a verde pubblico, che non hanno conseguito la richiesta destinazione edilizia (Antimi, Bernacchia, Maggi) a seguito dell'adozione e approvazione del nuovo piano regolatore generale del Comune di Spoleto.
Con i ricorsi in primo grado, integrati con motivi aggiunti, sono stati impugnati tutti gli atti della sequenza procedimentale di adozione e approvazione del P.R.G. (parte strutturale e parte operativa), ivi compresa la deliberazione provinciale di verifica dei contenuti della parte strutturale del P.R.G., nonché gli atti connessi, deducendo una pluralità di censure di tipo formale, procedimentale, sostanziale.
Con la sentenza n. 521 del 14 dicembre 2012, all’esito di verificazione tecnica, il T.A.R. ha accolto i ricorsi, già riuniti con ordinanza collegiale istruttoria n. 292 del 5 settembre 2011 (con la quale era stata disposta verificazione tecnica), in relazione al motivo concernente l’omessa acquisizione del parere sulla compatibilità sismica ex art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ritenendo inapplicabile, ratione temporis , la disciplina di cui all’art. 13 della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11, che demanda ai comuni la formulazione del parere in sede di adozione del piano regolatore generale, e non assimilabile al suddetto parere lo studio geologico in prospettiva della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, non riconducibile all’organo regionale competente, con assorbimento degli altri motivi.
Con appello notificato il 20 dicembre 2012 e depositato in pari data, il Comune di Spoleto ha impugnato la sentenza deducendo i seguenti motivi:
1) Difetto di legittimazione. Carenza d’interesse dei ricorrenti , perché il motivo concernente l’omessa acquisizione del parere di regolarità sismica, integrando vizio formale e procedimentale, non corrisponde ad un interesse sostanziale dei ricorrenti in primo grado, in tal modo carenti di legittimazione e/o comunque d’interesse a dedurlo.
2) Falsa e/o erronea applicazione dell’art. 13 della legge n. 64/1974. Falsa e/o erronea applicazione dell’art. 10 comma 2 della