Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-02-19, n. 201801062
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Pubblicato il 19/02/2018
N. 01062/2018REG.PROV.COLL.
N. 00915/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2012, proposto dal Condominio "Borgo dei Lambertiana", in persona del legale rappresentante p.t., e dalle signore G R e R C, rappresentati e difesi dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso lo studio Srl Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
Il Comune di Valenzano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro D'Egidio, con domicilio eletto presso lo studio del signor I M in Roma, via Sicilia, n. 253;
la Regione Puglia, in persona del Presidente
pro tempore
, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Il signor Gianfranco D'Aloja, rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Ventura, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, n. 1651/2011, resa tra le parti, concernente l’ordine di chiusura di un pozzo artesiano e il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano e del signor Gianfranco D'Aloja;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi l’avvocato Massimo Colarizi, in delega dell’avvocato M P, l’avvocato Raffaella Diomeda, in delega dell’avvocato Pietro D'Egidio, e l’avvocato Costantino Ventura.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, n. 1651/2011 di reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dal condominio "Borgo dei Lambertiana" e da due proprietari avverso l’ordinanza dirigenziale n. 21/2008, con la quale il Comune di Valenzano – richiamata l’ordinanza n. 72/06 e la sentenza del TAR Puglia n. 3743/06 – ha ordinato al Condominio, ai sensi dell’art. 12 L.R. 18/99, oltre il ripristino dello stato dei luoghi entro i successivi 60 giorni, la chiusura del pozzo di emungimento localizzato all’interno del compendio immobiliare di proprietà comunale.
2. Rilevata l’abusiva realizzazione del pozzo artesiano e delle relative opere di emungimento, nonché la perdurante efficacia della convenzione di lottizzazione risalente al 1978 che destinava l’area su cui si trova il pozzo, siccome ricompresa fra le opere di urbanizzazione primaria, al patrimonio indisponibile del Comune, i giudici di prime cure respingevano i gravami, precisando – sull’istanza di sospensione del giudizio formulata dai ricorrenti – che il Comune “non aveva alcuna ragione per attendere l’esito del procedimento di sanatoria del pozzo presentata dal condominio, perché aveva l’aspettativa a divenire proprietario al 100% delle aree per le urbanizzazioni primarie, ivi compresa l’area nel cui sottosuolo sono state realizzate le opere di captazione dell’acqua nonché lo stesso pozzo artesiano”.
3. Appellano la sentenza il Condominio "Borgo dei Lambertiana” e le signore G R e R C. Resistono il Comune di Valenzano e il sig. Gianfranco D'Aloja, originario proprietario dell’intero compendio immobiliare ed unico lottizzante.
4. Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. In limine , è inammissibile l’eccezione sollevata dai ricorrenti appellanti di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale superiore delle acque.
5.1 Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, da cui non sussistono ragioni per qui discostarsi, per il quale è inammissibile la contestazione in appello della giurisdizione da parte di chi abbia optato per quella stessa giurisdizione, esperendo la sua impugnativa dinanzi al giudice amministrativo di primo grado e che, pur se soccombente nel merito, abbia visto riconoscere tale giurisdizione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2016, n. 856).
6. Con i motivi d’appello, gli appellanti, oltre a censurare il capo di sentenza di reiezione dell’istanza di sospensione del processo in ragione della pendenza del ricorso proposto innanzi al TSAP avverso il diniego di sanatoria regionale del pozzo, lamentano gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’affermare, rispettivamente: l’abusività del pozzo senza attendere l’esito del giudizio innanzi al TSAP; la proprietà demaniale dell’area su cui insiste il pozzo;l’assenza di transazione in corso fra le parti;la competenza del dirigente del Comune ad adottare gli atti impugnati;il difetto di legittimazione dell’amministratore del Condominio a proporre l’azione, in assenza di espresso mandato dei singoli condomini, a tutela dei diritti esclusivi di essi.
7. L’appello è infondato.
7.1 Quanto all’abusività del pozzo, va precisato che con la sentenza n. 3743 /2006, passata in giudicato, il TAR aveva già espressamente riconosciuto l’assenza d’autorizzazione del pozzo artesiano e delle opere strumentali all’abusiva captazione delle acque in favore dei singoli condomini.
7.2 Venendo agli altri motivi di censura, va ribadito che il Comune è divenuto proprietario (almeno, allo stato, nella quota dei 4/21) del compendio immobiliare su cui insistono le opere di urbanizzazione primaria, realizzate in esecuzione della convenzione di lottizzazione in forza della quale sono state costruite le unità abitative facenti parte del condominio.
7.3 Le strade, le aree limitrofe e gli acquedotti fanno parte ex art. 822 e 824 c.c. del demanio comunale.
7.4 La natura demaniale dei beni esclude in radice la prescrizione dei diritti e delle potestà pubblicistiche in essa ricompresi.
Viceversa, sul rilievo della maturata prescrizione, gli appellanti basano la loro pretesa alla composizione transattiva della questione relativa alla esclusiva disponibilità del pozzo artesiano.
7.5 Sotto altro concorrente profilo, va rilevato che il Comune ha doverosamente esercitato il potere pubblicistico di tutela del demanio, ordinando doverosamente l’immediata rimozione delle opere di captazione dell’acqua sorgiva oggetto del provvedimento impugnato (ossia di opere finalizzate all’esercizio non di una regolare concessione – mai rilasciata in favore degli appellanti – ma di una servitù prediale di diritto privato, ex se incompatibile con la natura demaniale – anche se solo pro quota – del fondo servente).
7.6 Né sussiste la lamentata incompetenza del dirigente nell’adozione degli atti impugnati.
L’ordinanza impugnata non ha ad oggetto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del pozzo, bensì l’esercizio del potere di polizia demaniale, preordinato alla rimozione delle opere abusive realizzate sul suolo demaniale.
7.7 L’infondatezza della domanda per l’accertamento della <prescrizione>del diritto di proprietà comunale (recte : della potestà pubblicistica di polizia demaniale), promossa a tutela del diritto di ciascun condomino al trasferimento pro quota della proprietà delle aree, determina l’irrilevanza della questione relativa alla legittimazione attiva dell’amministratore del condominio in assenza di delega rilasciata dai singoli condomini.
8. Da ultimo, sulla domanda formulata dagli appellanti di correzione del capo di sentenza contenente la condanna alle spese del primo grado di giudizio, va dato che i criteri adottati dal TAR, per quantificare le spese di lite, lungi da essere indefiniti, sono perspicui ed univoci: euro 1.500,00 per il ricorso introduttivo;euro 1.000,00 per ogni atto di motivi aggiunti; pari complessivamente a euro 5.500,00
9. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.