Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-05-08, n. 201302500
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N. 02500/2013REG.PROV.COLL.
N. 03349/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3349 del 2013, proposto da:
M F, G Z, V M, M C A, C C, C V, P L, E D V e D N, rappresentati e difesi dagli avv. A C e G M, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
N B S e N F, rappresentati e difesi dall'avv. S B, con domicilio eletto presso S B in Roma, viale Regina Margherita n. 1;
nei confronti di
U.T.G. - Prefettura di Avellino, in persona del Prefetto p.t., non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01046/2013, resa tra le parti, concernente esclusione della lista dei candidati "PROGETTOCOMUNE/PROGETTOCOMUNE” dalla consultazione elettorale del 26 e 27 maggio Comune di Montefusco
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di N B S e di N F;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 8 maggio 2013 il Cons. C Sardi e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Macri e Bozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30 aprile 2013, depositato in pari data, i signori N B S e N F, nella qualità di delegato alla presentazione della lista “PROGETTO COMUNE/PROGETTOCOMUNE” e candidato alla carica di sindaco, impugnavano il verbale con il quale la Sottocommissione circondariale elettorale di Avellino aveva sancito la mancata ammissione della lista alla competizione amministrativa relativa al Comune di Montefusco, prevista per i giorni 26 e 27 maggio 2013, prospettando violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 del T.U. n. 570/1960.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso, assumendo che “nella specie il relativo adempimento, legittimamente richiesto allo stesso Segretario comunale officiato della contestuale ricezione delle liste, avrebbe dovuto essere portato a termine alla sola condizione che i richiedenti fossero fisicamente e personalmente presenti entro le ore 12,00 dell’ultimo giorno utile (non trattandosi ai fini in questione, di compiere operazioni ulteriori o di riservare l’allegazione di documentazione aggiuntiva)”;
Avverso la decisione del T.A.R. n. 1046/2013, con ricorso depositato il 6 maggio 2013, notificato lo stesso giorno alle parti interessate a mezzo p.e.c., hanno proposto appello il signor M F ed altri, tutti cittadini residenti ed elettori per il rinnovo del Consiglio comunale di Montefusco, censurando la sentenza sotto vari profili e assumendo la inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti a impugnare il diniego di ammissione della lista.
La causa è stata assunta in decisione all’udienza dell’8 maggio 2013;
Preliminarmente occorre esaminare la questione relativa alla legittimazione da parte di cittadini elettori del Comune di Montefusco a proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. con cui è stato annullato il provvedimento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di esclusione della lista de qua, ammettendola alla consultazione elettorale.
Non è dubbio che l’art. 129 comma 1, c.p.a., consente l’impugnazione immediata solo dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati relativi al procedimento preparatorio delle elezioni amministrative ed esclusivamente su ricorso dei delegati di liste o dei gruppi di candidati esclusi.
Nella fattispecie non possono quindi attivare il giudizio di primo grado i cittadini elettori, che possono invece tutelare le proprie ragioni in via ordinaria, dopo la proclamazione degli eletti. Tuttavia nel caso di specie tale tutela sarebbe impossibile, qualora sul procedimento disciplinato dall’art. 129 c.p.a. si dovesse formare il giudicato circa l’ammissibilità o meno della lista.
Da ciò la necessità, per assicurare il diritto costituzionalmente garantito degli interessati ad ottenere giustizia, di dover ritenere gli attuali appellanti legittimati a proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. di ammissione della lista in questione.
In tema di contenzioso elettorale, infatti, il giudicato formatosi acquista autorità ed efficacia “erga omnes”, non essendo compatibile con la natura popolare dell’azione, con il suo carattere fungibile e con le sue funzioni e finalità, che gli effetti della pronuncia rimangano limitati alle sole parti del giudizio (Cons.Stato sez. V, 23 febbraio 2011 n. 488).
Ne deriva che, ai sensi dell’art. 129, comma 1 c.p.a., l’unica specialità, quanto alla legittimazione attiva, del rito elettorale preparatorio, riguarda la fase introduttiva del giudizio di primo grado in quanto, una volta incardinato il rapporto processuale, tutti i soggetti legittimati possono contrastare il ricorso originario o appellare la sentenza di accoglimento al fine di evitare la formazione di un giudicato a loro opponibile
Nel merito si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso avanzata dagli appellanti, atteso che l’appello è fondato e va accolto.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie ricorre, invero, il principio pacifico secondo cui la tempestiva autenticazione delle firme è adempimento procedimentale indefettibile, non regolarizzabile in via postuma (Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 1990 n. 263).
Nella dichiarazione resa dal Segretario Comunale in data 6 maggio 2013, acquisita in atti, il pubblico ufficiale sostiene “che sia il facsimile di dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, che quello dei Consiglieri comunali erano sprovvisti delle firme” e ancora dichiara “non ho materialmente visto essere presenti (dette persone) nel mio ufficio, fatta eccezione per il sig. Figliolino sull’uscio della porta al momento della concitazione delle ore 12,00”.
Da ciò consegue che il Segretario comunale, come egli stesso conclude, non si è rifiutato di procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni in questione per mancanza di tempo, ma ciò non si è reso sostanzialmente possibile per la non accertata presenza degli interessati all’orario limite perché a tanto si potesse eventualmente procedere.
Tanto premesso l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso in primo grado.
Sussistono giusti motivi perché le spese anche dell’attuale grado di giudizio siano compensate tra le parti.