Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-10-29, n. 201907410
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 29/10/2019
N. 07410/2019REG.PROV.COLL.
N. 09496/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9496 del 2016, proposto da
R A, P A, T A, A L, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati M B, S D, con domicilio eletto presso lo studio S D in Roma, via S. Tommaso D'Aquino 47;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
A A, A M R P G, non costituiti in giudizio;
per la riforma
per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sez. III quater, n. 10417/2016, resa tra le parti, concernente la graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati S D e l'avvocato dello Stato Angelo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, un gruppo di soggetti, fra i quali gli odierni appellanti, tutti dottori in medicina, impugnavano la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017, nella quale sono stati collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non sono stati ammessi al corso (ivi compresi gli atti di successive revisioni e rettifiche), nonché il decreto del Ministero della Salute emesso in data 7 marzo 2006, e le sue successive integrazioni e modificazioni, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale", nella parte in cui non ha stabilito l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale.
I ricorrenti chiedevano inoltre l'accertamento del loro diritto a ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della illegittimità degli atti del concorso, nonché la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ex art. 30, secondo comma, c.p.a., all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
I medesimi esponevano di avere partecipato in data 17 settembre 2014 al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017, svoltosi su base regionale con test uguale per tutte le regioni, ed esponevano altresì di avere partecipato per la Regione Puglia.
Nel riferire che nelle diverse regioni la correzione è avvenuta in alcuni casi a lettura ottica in altri manualmente, rappresentavano
- alcune irregolarità avrebbero caratterizzato la prova in Sicilia, Campania, Calabria e Puglia;
- alcune domande sarebbero state formulate erroneamente, come sostenuto negli esposti di alcuni candidati, il che ha comportato la convocazione presso il Ministero della Salute della Commissione ex art. 3, comma 3, del D.M. 7 marzo 2006, la quale non si è pronunciata nemmeno a concorso già espletato;
A fondamento delle loro doglianze, essi deducevano:
a) la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33 ultimo comma, 34 commi 1, 2, e 97 Cost.;violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 264 del 1999 e dell'art. 7 comma 2 del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85;eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento;
b) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis del concorso, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 14 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del D.M. 7 marzo 2006, degli articoli 3, 4, 34 e 97 Cost., violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità travisamento e sviamento dalla causa tipica;
c) violazione del 'principio di paternità' della prova di concorso, dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;
d) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento;
e) violazione del D.P.R. n. 487/1994, dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento;
f) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis del concorso, nonché dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti.
g) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento;
h) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali, violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità, violazione e falsa applicazione dell'art. 10 dell'Allegato A del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85;
i) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis del concorso, dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, del D.M. 24 aprile 2012, n. 74, e dell'Allegato 1 al decreto, degli articoli 3, 4, 34 e 97 Cost., della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.
Il TAR Lazio ha dapprima, in sede cautelare, ammesso i ricorrenti al corso, con riserva, in soprannumero e senza borsa di studio.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo del Lazio, ha poi respinto il ricorso.
Avverso la sentenza hanno proposto appello solo i dott.ri A, A, D’Ariano, L.
Nel giudizio si è costituito il Ministero della Salute e ha chiesto la reiezione del gravame.
Dopo numerosi rinvii, la causa è stata da ultimo trattenuta in decisione all’udienza del 10 ottobre 2019.
D
Gli appellanti sono tutti medici ammessi con riserva, sulla base di provvedimenti cautelari, al corso di formazione di medicina generale triennio 2014/2017.
Nella memoria depositata in vista della discussione essi precisano che solo per i ricorrenti A, A e D’Ariano sussiste ancora interesse alla pronuncia, avendo invece, l’appellante L rinunciato alla frequenza per aver ottenuto l’ammissione ad altri percorsi formativi.
Il Collegio dunque, in relazione alla dott.ssa L non può che limitarsi ad una pronuncia di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.
I tre appellanti, aventi ancora interesse, deducono invece di aver frequentato il corso a seguito dell’ammissione disposta in forza dell’ordinanza cautelare, di aver preso parte attivamente alle attività didattiche, sostenendo con profitto gli esami, e di avere infine conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale, senza riserva alcuna.
Sulla base di tale allegazione chiedono che la Sezione si limiti ad accertare la sopravvenuta carenza d’interesse per avvenuto consolidamento della posizione giuridica con riferimento al bene della vita cui i ricorrenti aspiravano. Ciò sulla base dell’art. 4, comma 2 bis, L. 17 agosto 2005 n. 168 secondo cui “ conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ”.
Deducono che se è pur vero che secondo taluna giurisprudenza, la norma citata “è da reputarsi inapplicabile alle procedure selettive finalizzate - come, appunto, quella de qua - al conferimento di un numero limitato di posti”, nella specie questo contingentamento non sarebbe leso dall’applicazione della norma, giacchè sono rimasti numerosi posti vacanti per rinuncia non intaccati dall’applicazione a parte appellante del consolidamento. Non sarebbe contestato, infatti, che, nonostante le ammissioni dei ricorrenti, stante le vacanze createsi in questi anni, non vi è un problema di sovrannumero, ad anzi continuerebbe ad esservi una forte carenza di medici generali.
Ritiene il Collegio che la richiesta debba essere disattesa.
La Sezione si è già occupata dello specifico tema con sentenza n. 209/2017. In quell’occasione ha richiamato l’orientamento già espresso da C. di S., III, 8 giugno 2016, n. 2448, in forza del quale : “l’ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all’esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l’effettività della tutela giurisdizionale (Cons. St., sez. III, 16 giugno 2015, n. 3038)”. Lo stesso principio è stato affermato da Cons. Stato, III, 6 maggio 2016, n. 1839, in un caso analogo .
Gli appellanti invocano l’applicazione dell’art. 4, comma 2 bis, L. 17 agosto 2005 n. 168 secondo cui “ conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ”.
Tuttavia, come ricordato dagli stessi appellanti, questo Consiglio ha chiarito che “la disposizione del comma 2 bis dell'art. 4 d.l. 30 giugno 2005 n. 115 (“Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della p.a."), convertito nella l. 17 agosto 2005 n. 168, resta circoscritta all'idoneità degli aspiranti ad una professione priva di "numero chiuso" e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti” (Cons. St. 4877/2014).
Nel caso di specie non si tratta di una procedura meramente idoneativa, ma di una procedura selettiva, dunque non v’è margine per l’applicazione della disposizione citata.
Gli appellanti non mancano di richiamare, nelle loro memorie conclusive, due precedenti della Sesta Sezione (n. 2155/19 e 5263/19) in cui si è affermato, in relazione all’ammissione con riserva di studenti alla frequenza della facoltà a numero di chiuso di medicina, ossia a fattispecie di natura comunque selettiva che, pur non rilevando il testo dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nondimeno “ nel caso di specie, vi sia ugualmente una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, quasi completato, che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art.