Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-06-23, n. 201503185

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-06-23, n. 201503185
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503185
Data del deposito : 23 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04075/2014 REG.RIC.

N. 03185/2015REG.PROV.COLL.

N. 04075/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4075 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A L, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Comune di Cogorno, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione I n. 1256/2013, resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione paesaggistica per realizzazione intervento di ristrutturazione edilizia.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 17 marzo 2015 il consigliere Andrea Pannone e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Tidore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. A L, proprietario in Cogorno di un immobile a due piani di civile abitazione, chiedeva l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia con recupero a fini abitativi del sottotetto esistente.

La Soprintendenza in data 14 febbraio 2012 esprimeva preavviso di parere negativo ai sensi dell’art. 146, c. 5, d.lgvo 42/2004 in quanto l’intervento non risultava conforme alle prescrizioni del vincolo entro cui l’opera prevista ricadeva e alla disciplina paesaggistica in vigore per la Regione Liguria.

Il Comune rilevava, quanto alla motivazione riportata nel preavviso di parere negativo della Soprintendenza, relativa alla inapplicabilità della legge regionale n. 24/2001 per le condizioni plano volumetriche dello stato attuale del sottotetto oggetto di intervento, che la valutazione erano di competenza del Comune il quale, supportato dalla Commissione del paesaggio, aveva ritenuto l’intervento conforme alla legge regionale nonché alla circolare esplicativa della Regione Liguria del 16 novembre 2005.

La Soprintendenza con nota del 24 aprile 2012, n. 12581 rispondeva alla nota del Comune del 17 febbraio 2012, rilevando che l’applicazione della legge regionale incideva sulla puntuale disciplina paesaggistica degli strumenti pianificatori in quanto ne modificava i valori volumetrici ed estetici e di conseguenza la legittima applicazione di tale disciplina aveva un considerevole risvolto paesaggistico, oggetto del parere espresso dalla stessa Soprintendenza.

Con provvedimento del 27 giugno 2012, n. 5028 il Comune negava l’autorizzazione paesaggistica.

2. Il signor A L, odierno appellato, impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sia il diniego di autorizzazione paesaggistica n. 5028 del 27 giugno 2012, adottato dal Comune di Cogorno che il parere contrario, reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria n. 12581 del 24 aprile 2012.

3. La sentenza qui appellata ha accolto il ricorso rilevando preliminarmente come il diniego opposto dall’amministrazione comunale si sia basato proprio sul previo parere negativo della Soprintendenza 24 aprile 2012 a mente del quale “… l’intervento non pare aderire ai disposti della l.r. 24/2001 e s.m. sul recupero dei sottotetti, in quanto stante l’altezza, che non consente di omologare come praticabile il sottotetto esistente in esame, lo stesso non è sopraelevabile”.

4. La sentenza ha ritenuto il parere viziato perché l’organo statale ha svolto unicamente considerazioni ermeneutiche sul dato normativo edilizio, quindi estraneo all’ambito di propria competenza, senza approfondire la valutazione spettante, cioè quella relativa al rapporto fra l’intervento proposto e il vincolo paesaggistico.

Dall’illegittimità del parere soprintendentizio è derivata l’illegittimità del diniego finale adottato dal Comune, <<il quale ha agito come vincolato dalla (illegittima) statuizione dell’organo statale>>, secondo quanto testualmente affermato dal giudice di primo grado.

5. Propone ricorso in appello l’amministrazione statale evidenziando innanzitutto che, con la nota 24 aprile 2012, la Soprintendenza non aveva espresso alcun parere, ma si era limitata a interloquire con il Comune, evidenziando comunque il contrasto dell’intervento richiesto con la disciplina paesaggistica. In altri termini, a dire dell’appellante, il riscontro fornito con la nota impugnata non riguardava profili di competenza del Comune ma argomentava che la palese illegittimità di applicazione della norma edilizia inficiava la procedura stessa, incidendo sulla disciplina puntuale paesaggistica degli strumenti pianificatori, in quanto ne modificava i valori volumetrici ed estetici, e che conseguentemente la legittima applicazione della stessa aveva un considerevole risvolto paesaggistico.

Nel merito, infatti, la Soprintendenza dopo aver richiamato il D.M. 25.06.1977 che dichiara di notevole interesse pubblico il territorio circostante la Basilica dei Fieschi nel Comune di Cogorno che comprende una zona che include quella dell’intervento oggetto di istanza, osservava “ che il progetto presentato propone un’incongrua trasformazione del territorio, non in linea con quanto sopra disposto dal Codice, e che, se realizzato, può compromettere i valori paesaggistici individuati nel sopraccitato D.M. 25.06.1977, vanificando le disposizioni del D.M. stesso, con grave pregiudizio per il pubblico interesse connesso con la tutela del paesaggio prevista dall’ari. 9 della Costituzione ed in contrasto con le disposizioni del Codice ;

che la sopraelevazione che si intende realizzare risulta tipologicamente incongrua rispetto at contesto tutelato e alle caratteristiche insediative della zona poiché graficamente appare come una superfetazione aggiunta, estranea all’edificio originario e compromissoria del valori estetico-tradizionali tutelati dal vincolo ;

che l’intervento non persegue fini migliorativi della qualità architettonica e paesaggistica come previsto invece dalla norma di PTCP ”.

Si sono costituiti in giudizio il signor L e il Comune di Cogorno.

6. L’appello è fondato.

Indipendentemente dalla qualificazione dell’atto della Soprintendenza, su cui si sofferma pure l’amministrazione appellante, deve ritenersi che il diniego comunale, che su quell’atto di fonda, è legittimo, proprio per le ragioni, attinenti senz’altro anche ai profili di compatibilità paesaggistica, contenute nell’atto della Soprintendenza e sopra richiamate.

La nota della Soprintendenza, nel richiamare le circolari della Regione Liguria 16 gennaio 2002 e 16 novembre 2005, ribadiva che, in ogni caso, la legge incideva “sulla puntuale disciplina paesaggistica degli strumenti pianificatori, in quanto ne modifica i valori volumetrici ed estetici, con conseguente risvolto paesaggistico”. In altri termini, l’Amministrazione di tutela evince dal contrasto con gli strumenti pianificatori profili di incompatibilità paesaggistica dell’intervento;
non si sostituisce dunque al Comune ma esprime la propria valutazione in ordine alla compatibilità paesaggistica.

Così ricostruita la non lineare vicenda procedimentale, deve ritenersi che il provvedimento originariamente impugnato sia legittimo e comunque immune dai vizi originariamente denunciati, fondandosi esso autonomamente e sufficientemente sulla valutazione di incompatibilità paesaggistica rilevata dalla Soprintendenza;
e ciò basta a ritenere legittimo il provvedimento con conseguente inidoneità di ogni altro profilo di censura a inficiare tale legittimità.

Dall’accoglimento del ricorso in appello consegue non solo la riviviscenza del provvedimento dell’autorità statale, ma anche quello adottato dal Comune di Cogorno n. 5028 del 27 giugno 2012, sebbene l’ente locale non abbia proposto appello avverso la medesima sentenza che ha annullato quest’ultimo provvedimento.

Tale conseguenza deve ritenersi necessaria per la medesima, e contraria, ragione indicata dal giudice di primo grado, ossia per l’automatica caducazione del diniego comunale derivante dall’annullamento del provvedimento dell’autorità statale.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vengono compensate nel confronti del Comune di Cogorno.

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