Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-02-12, n. 202001049

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-02-12, n. 202001049
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001049
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 12/02/2020

N. 01049/2020REG.PROV.COLL.

N. 07445/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

sezione"> Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7445 del 2018, proposto da
A C e E P, rappresentati e difesi dall'avvocato C G, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege ;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Terza) n. 06203/2018, resa tra le parti, concernente un concorso per il reclutamento di personale docente.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. A M e uditi per le parti l’avvocato Cinzia Di Marco in sostituzione dell'avv. C G e l’avvocatura Generale dello Stato

Giovanni Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, i sig.ri A C e E P, entrambi insegnanti tecnico-pratici (d’ora in poi ITP), iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto dopo il 31/5/2017, hanno impugnato il Bando (approvato con D.D.G. 1/2/2018, n. 85) con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha indetto il “ Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”, contestando la disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2, secondo cui: “ Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto alla data del 31 maggio 2017… ”.

L’adito Tribunale, con sentenza 5/6/2018, n. 6203, ha respinto il ricorso.

Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri Cirimele e Paglione.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il MIUR.

Con successiva memoria le parti ha meglio illustrato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 30/1/2020 la causa è passata in decisione.

Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nell’affermare che al diploma di ITP debba riconoscersi valore di titolo abilitante solo ai fini dell’ammissione ai concorsi ordinari, mentre tale valore dovrebbe essere escluso con riguardo alla partecipazione ai concorsi riservati, come quello per cui è causa.

Infatti, il diploma di ITP avrebbe in ogni caso valore di titolo abilitante come si ricaverebbe dall’allegato C al D.M. n. 39/1998, dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 14/2/2016, n. 19 e dall’art. 402, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297.

A prescindere da ciò gli odierni appellanti avrebbero avuto, comunque, titolo per essere ammessi al concorso in base alla norma di cui all’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 13/4/2017, n. 59 che consente la partecipazione ai “ docenti in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria ”.

Il Tribunale non ha, inoltre, considerato che gli odierni appellanti avrebbero avuto i requisiti necessari per poter essere iscritti nelle dette graduatorie d’istituto, come è stato riconosciuto giudizialmente.

Peraltro sarebbe illegittimo richiedere che i requisiti di ammissione siano posseduti da una data antecedente a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione fissato nel bando.

In definitiva un’interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 17, comma 3, avrebbe consentito di giudicare illegittimo il bando nella parte in cui impediva di partecipare al concorso a coloro che non risultassero iscritti nella seconda fascia della graduatoria d’istituto entro il 31/7//2017.

Col secondo motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe errato a non ravvisare l’illegittimità del bando, il quale ha escluso i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, benché ai medesimi non sia stata offerta alcuna possibilità di acquisire l’abilitazione all’insegnamento per la mancata attivazione dei percorsi abilitanti.

Col terzo motivo si denuncia in via subordinata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n.59/2017 per violazione degli art. 3, 51 e 97 cost.

Il citato art. 17, comma 3, risulterebbe, inoltre, incostituzionale per eccesso di delega, atteso che la legge 13/7/2015, n. 107 (art. 1, comma 181, lett. b, n. 5) avrebbe stabilito che i concorsi della fase transitoria considerassero la posizione di “ coloro che hanno conseguito l’abilitazione ” prima dell’entrata in vigore della decreto di attuazione della delega, mentre l’art. 17, comma 3, citato, nel richiedere l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, avrebbe introdotto un requisito ulteriore non previsto dalla legge delegante.

Le doglianze, tutte infondate, si prestano a una trattazione congiunta.

La questione attinente alla valenza abilitante o meno del diploma tecnico- pratico è già stata affrontato da questa Sezione con recente sentenza che il Collegio condivide (Cons. Stato, Sez. VI, 23/7/2018, n. 4503).

Non resta, pertanto, che riprenderne le motivazioni.

<< 5.− L’esame nel merito della questione presuppone la ricostruzione del quadro normativo rilevante.

5.1.− La figura professionale dell’Itp è stata creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica).

Essa, negli istituti tecnici e professionali, svolge la funzione di docente non laureato con competenze tecnico-pratiche che si occupa delle attività svolte nei laboratori.

5.2.− L’abilitazione all’insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell’insegnante.

Essa è stata prevista dall’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341.

Tale norma dispone che: i) «il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione»;
ii) «con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico»;
ii) «l’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea»;
iii) «i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie».

Si tratta di un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza di una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis), e con il superamento del relativo esame finale.

Tale sistema è stato poi superato dall’art. 64, comma 4-ter, del decreto-legge. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha sospeso le procedure per l’accesso alle Ssis, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione.

L’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha poi istituito il tirocinio formativo attivo (Tfa), anch’esso con valore abilitante. Esso è stato concretamente attivato solo con il successivo decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249.

Il sistema non può ancora dirsi assestato a regime, poiché anche il Tfa è stato abolito a partire dal 2017 e attende di essere sostituito da un nuovo percorso abilitativo, il percorso di formazione, inserimento e tirocinio (Fit), previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e dalle norme attuative del decreto ministeriale 10 agosto 2017 n.616.

Il percorso sin qui descritto identifica le cd. procedure ordinarie, ovvero quelle aperte, ferma la sussistenza di taluni requisiti, a chiunque sia munito del prescritto titolo di studio ovvero di una laurea, senza che sia richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali (Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3544).

5.2.1.− Il sistema ha previsto anche i cd. percorsi abilitanti speciali (Pas), che hanno la caratteristica comune di essere riservati a chi abbia già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo (cd precario) presso le scuole statali o paritarie. Tali percorsi sono stati istituiti di volta in volta con norme specifiche e attualmente sono disciplinati dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (Cons. Stato, sez. VI, n. 3544 del 2018, cit.).

5.3.− Applicando la normativa sopra riportata alla fattispecie in esame, non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante.

Come questa Sezione ha più volte avuto modo di affermare in sede cautelare (da ultimo, ordinanze 6 luglio 2018, n. 3087;
aprile 2018, n. 1587) non risulta infatti che le parti resistenti abbiamo seguito uno dei percorsi ordinari o speciali sopra riportati.

Né il valore abilitante può desumersi, come ritenuto dal primo giudice, dal decreto ministeriale 30 giugno 1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso >>
(citata sent. 4503/2018).

Nessun argomento a favore della tesi degli appellanti può trarsi, inoltre, dalle norme di cui agli artt. 3, comma 2, del D.P.R. n. 19/2016 e 402 del D. Lgs. n. 297/1994.

L’art. 3 del bando di concorso riproduce, pressoché pedissequamente, l’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2017 secondo cui “ Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto (31/5/2017)”.

Ne discende che l’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 19/2016, disposizione di natura regolamentaria, non può prevalere, in base al principio della gerarchia delle fonti, su una norma primaria quale è l’art. 17, comma 3 del D. Lgs. n. 59/2017.

Quanto, poi, all’invocato art. 402 del D. Lgs. n. 297/1994, è sufficiente rilevare che il principio in esso enunciato riguarda i concorsi ordinari, mentre non è applicabile a quelli straordinari regolati, come quello di specie, da un’apposita normativa che prescinde dal possesso dei requisiti in generale occorrenti per la partecipazione alle procedure selettive del primo tipo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8/1/2020, n. 128).

Dalle esposte considerazioni emerge che, contrariamente a quanto dagli appellanti ritenuto, il diploma di cui i medesimi dispongono non consentiva affatto l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto da epoca precedente al 31/5/2017.

In ogni caso, anche laddove il titolo da essi posseduto avesse consentito l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, ciò sarebbe stato irrilevante ai fini di causa, in quanto, in base al citato art. 17, comma 3 e alla conforme norma del bando di concorso (art. 3), quello che conta, ai fini dell’ammissione alla selezione, è che gli stessi, alla data del 31/5/2017, risultassero effettivamente inclusi nella detta fascia.

Non coglie nel segno la doglianza con cui si deduce che la censurata norma della lex specialis del concorso sia in contrasto col principio secondo cui i requisiti di partecipazione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di ammissione.

A prescindere dall’osservare che la norma concorsuale sul punto è del tutto conforme alla disposizione di legge (art. 17, comma 3), ciò che rileva è che il limite cronologico fissato dal bando e dall’art. 17, comma 3, ha come unica funzione quella di individuare la categoria di soggetti a cui la disposizione si riferisce.

Nemmeno le censure concernenti le prospettate questioni di incostituzionalità risultano fondate.

Con recente sentenza che il Collegio condivide, questa Sezione ha già escluso che l’art. 17, comma 3, della D. Lgs. n. 59/2017 contrasti con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 (citato Cons. Stato, Sez. VI, n. 128/2020).

Posso essere, quindi, richiamate le motivazioni nel detto precedente. << L’art. 17 del citato D. Lgs. n. 59/2017, intitolato “Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente” prevede, al comma 3, una procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento di personale docente stabilendo, per quanto qui rileva, che “Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto (31/5/2017)”.

Orbene le censure di costituzionalità dedotte in relazione alla trascritta disposizione (già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale la quale, con sentenza 28/5/2019, n. 130, ha dichiarato irrilevante in quel giudizio la questione sottopostale) non integrano il necessario presupposto della non manifesta infondatezza.

E invero, il D.Lgs. n. 59/2017, dopo aver dettato una nuova disciplina per il reclutamento in via ordinaria dei docenti (si veda il capo II), ha, con la censurata norma, previsto, in via transitoria, l’indizione di concorsi straordinari finalizzati alla stabilizzazione di quei docenti precari che, sulla base dei titoli precedentemente sufficienti per l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, non potranno più accedere ai nuovi concorsi ordinari.

La norma è, dunque, evidentemente finalizzata al superamento del precariato, attraverso concorsi straordinari che ben possono riservare, senza per ciò vulnerare gli invocati parametri costituzionali e in particolare gli artt. 3 51, comma 1 e 97 Cost., la partecipazione a soggetti in possesso di determinati requisiti (iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto) ad una certa data (31/5/2017), escludendo coloro che li hanno maturati successivamente.

La regola del pubblico concorso, invero, non esclude la possibilità di deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” (Corte Cost. 13/11/2009, n. 293), come quella appunto di assorbire il personale docente che alla menzionata data del 31/5/2017 fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, non più sufficienti, nel futuro, per l’accesso all’insegnamento di ruolo.

Del resto, l’esigenza di assicurare il rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione risulta, comunque, soddisfatta attraverso la previsione di un’apposita procedura concorsuale, di cui non è in contestazione l’idoneità a garantire la professionalità dei soggetti prescelti (Corte Cost. 29/4/2010, n. 149).

Contrariamente a quanto sostiene parte appellante, la fissazione di un limite temporale per l’individuazione della categoria dei soggetti a qui la norma si applica non può dar luogo ad alcuna disparità di trattamento, in quanto, per pacifico insegnamento del giudice delle leggi, lo stesso fattore tempo, già di per sé, rappresenta idoneo criterio discretivo tra situazioni soggettive (ex plurimis, Corte Cost., 30/12/1987, n. 618 e 28/3/2008, n. 77).

Nemmeno contrasta con gli invocati precetti costituzionali la previsione, per il futuro, del possesso di titoli di ammissione al concorso ordinario attestanti un adeguato livello di preparazione all’insegnamento (laurea e abilitazione). Questa, infatti, non restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti, atteso che “il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente” (cfr. Corte Cost. 9/2/2011, n. 41), cosicché la richiesta di tali titoli appare coerente con la stessa ratio di fondo del sistema, considerata la rilevanza dell’attività e degli obiettivi dell’istruzione, settore strategico e fondamentale per l’ordinamento e per l’attuazione degli stessi principi costituzionali concernenti lo sviluppo della persona e la garanzia del diritto allo studio.

Non è dirimente neanche il fatto che il MIUR non abbia mai attivato percorsi abilitanti per gli ITP, atteso che la circostanza potrebbe semmai rilevare ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari, ma non con riguardo all’ammissione a quelli, come nella specie, straordinari, disciplinati da una normativa ad hoc, giustificata da particolari e non irrazionali esigenze pubblicistiche (eliminazione del precariato).

Non coglie, poi, nel segno la doglianza con cui si deduce che la censurata norma sarebbe in contrasto col principio secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando.

A prescindere dal rilevare che l’invocato principio è privo di copertura costituzionale, per cui la sua eventuale violazione non potrebbe costituire motivo di incostituzionalità, nella specie non sussiste nemmeno l’invocato contrasto, atteso che il limite cronologico fissato dall’art. 17, comma 3, ha come unica funzione quella di individuare la categoria di soggetti a cui la disposizione si riferisce >>.

La censura concernente il dedotto eccesso di delega è, invece, inammissibile per difetto di rilevanza, atteso che gli appellanti sono privi di abilitazione, per cui la circostanza che la stessa non sia stata adeguatamente valorizzata e che il legislatore delegato abbia considerato requisiti ulteriori non previsti nella legge di delega, non li lede.

L’appello va, in definitiva, respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

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