Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-12-30, n. 202410444

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-12-30, n. 202410444
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202410444
Data del deposito : 30 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2024

N. 10444/2024REG.PROV.COLL.

N. 04381/2023 REG.RIC.

N. 04385/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4381 del 2023, proposto dal Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18.



contro

RO TI, IA AR NU, AB TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Colzi, Fabio Colzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.



nei confronti

NI RO di RN CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Giovannelli, Mauro Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, non costituita in giudizio.

sul ricorso numero di registro generale 4385 del 2023, proposto da NI RO di RN CO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Giovannelli, Mauro Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.



contro

RO TI, IA AR NU, AB TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Colzi, Fabio Colzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.



nei confronti

Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Toscana (sezione Terza) n. 299 del 2023.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO TI, di IA AR NU, di AB TI, di NI RO di RN CO e del Comune di Forte dei Marmi;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ditta NI RO di RN CO, odierna appellante è proprietaria del complesso immobiliare censito al catasto fabbricati del Comune di Forte dei Marmi, foglio 9, mappale 382, costituito da un centro sportivo composto originariamente da cinque campi da tennis, sito nel territorio comunale di Forte dei Marmi, in Via della Barbiera nn. 72 e 74, all’incrocio con la Via Colombo.

I signori TI e NU, ricorrenti in primo grado, sono comproprietari di un compendio ad uso

residenziale con giardino, ubicato alla via Cristoforo Colombo n. 79, all’altezza del complesso immobiliare di NI RO. Quest’ultimo ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Forte dei Marmi il permesso di costruire n. 58 del 2022, prot. 13167 del 5 aprile 2022 e successiva “Autorizzazione Unica SUAP”, n. 22/2022, per la “installazione di n. 2 campi da padel coperti a servizio della struttura sportiva denominata “NI RO”.

I sig.ri TI e NU hanno, quindi, impugnato il predetto permesso di costruire innanzi al T.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 299 del 2023, ha accolto il ricorso.

2. NI RO ha, quindi, impugnato la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi di appello:

I. Inammissibilità del ricorso di primo grado, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un punto decisivo per la decisione, violazione dell’art. 16 comma 2 delle Nta del regolamento urbanistico del comune di Forte dei Marmi, eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà della motivazione;

II. Ulteriore violazione dell’art. 16, comma 2, del r.u. del comune di Forte dei Marmi; violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. anche in relazione all’art. 9, del d.m. 1444/68; violazione dell’art. 2 del d. l.vo 30 aprile 1992 n. 285, in relazione all’art. 28, comma 2 del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495; eccesso di potere per illogicità, inintelligibilità e contraddittorietà della motivazione;

III. Violazione o falsa applicazione dell’art. 8, l. 447 del 1995; art. 12, lrt 89 del 1998; art. 4, dpr 227 del 2011; art. 3, l. 241 del 1990; art. 115 c.p.c.; art. 2697 c.c. errata valutazione delle risultanze istruttorie;

IV. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 8, l. 447 del 1995; d.m. 16 marzo 1998, n. 351800; dPCM 14 novembre 1997; art. 3, l. 241 del 1990; art. 115 c.p.c.; art. 2697 c.c.; errata valutazione delle risultanze istruttorie;

V. Ulteriore violazione o falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell’art. 8, l. 447 del 1995; dpcm 14 novembre 1997; artt. 99 e 115 c.p.c.; art. 2697 c.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 21-octies, l. 241 del 1990; errata valutazione delle risultanze istruttorie; contraddittorietà.

Anche il Comune di Forte dei Marmi ha impugnato la predetta sentenza, deducendo motivi di appello sostanzialmente sovrapponibili a quelli proposti da NI RO.

3. I signori TI e NU, originari ricorrenti, si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando gli avversi appelli e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Tanto premesso in punto di fatto, confermata in via preliminare la già disposta riunione degli appelli ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., in quanto proposti avverso la medesima sentenza, occorre rilevare che il T.a.r. ha accolto il ricorso proposto da signori TI e NU per le seguenti ragioni:

a) i nuovi campi da padel del NI RO, con relativa copertura, non rispettano la distanza minima di cinque metri dal confine, con conseguente illegittimità del permesso di costruire n. 58/2022;

b) la realizzazione del complesso sportivo ha comportato un pregiudizio ambientale, in senso lato, costituito dalla presenza ravvicinata – a distanza inferiore a quella consentita – di un’attività fonte sicura di immissioni rumorose che non ha formato oggetto di idonea valutazione da parte del Comune. L’art. 16 co. 2 delle norme di attuazione del R.U. di Forte dei Marmi esclude, nelle sottozone H1, la realizzazione di impianti sportivi o ricreativi che possano “produrre inquinamento acustico ed atmosferico”.

5. Le parti appellanti hanno, in sostanza, contestato la sentenza del T.a.r., evidenziando che la struttura in contestazione rientra tra i “palloni pressostatici e strutture geodetiche e similari” che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del R.U. del Comune di Forte, norma non impugnata dai ricorrenti in primo grado, non dà luogo a superficie utile lorda. Si tratterebbe, inoltre, di una

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