Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-05, n. 202400202

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-05, n. 202400202
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400202
Data del deposito : 5 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2024

N. 00202/2024REG.PROV.COLL.

N. 03542/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3542 del 2017, proposto da
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati J S, C B e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roman'S Bar Sas di Z S &
Co, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C G Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;

nei confronti

Comune di Bolzano, Parrocchia "Sacra Famiglia”, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00302/2016, resa tra le parti, pubblicata in data 31.10.2016, non notificata, con la quale il TRGA accoglie il ricorso introduttivo presentato dalla Roman's Bar sas di Zang Suwei &
Co e annulla le deliberazioni della Giunta provinciale del 12.03.2012 n. 341 e n. 1570 del 29.10.2012 e il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta dì giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all'art., 110, co.6, lett. b), R.D. 18.6.1931, n.773, denominati VLT - Videoterminali nella "Sala dedicata" al gioco con apparecchi di cui art. 110, comma 6, R.D. 18.6.1931, n.773, a Bolzano, Via Roma 50, prot. 7.1/73.09/139627/BE/GT della Provincia di Bolzano.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roman'S Bar Sas di Z S &
Co;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Ulrike Lobis e udito per le parti l’avv. L G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente appello la Provincia autonoma di Bolzano chiede la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, 30 ottobre 2016, n. 302 che ha accolto il ricorso proposto dalla Roman's Bar sas di Zang Suwei &
Co, titolare della “sala dedicata” alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. 18.6.1931 n. 773, denominati VLT – Videoterminali con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria, sita in Bolzano, Via Roma 50, autorizzata con nota prot. n. 7.1/73.09/323097/11/GT del 24.8.2011, e ha annullato le deliberazioni della Giunta provinciale del 12.03.2012 n. 341 e n. 1570 del 29.10.2012 e il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all'art., 110, co.6, lett. b), R.D. 18.6.1931, n.773, denominati VLT - Videoterminali nella "Sala dedicata" al gioco con apparecchi di cui art. 110, comma 6, R.D. 18.6.1931, n.773, a Bolzano, Via Roma 50, prot. 7.1/73.09/139627/BE/GT della Provincia di Bolzano, condannando il Comune di Bolzano e la Provincia, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite.

1.1. Con il ricorso di primo grado la ricorrente affermava che gli atti impugnati ed in particolare le deliberazioni n. 341/2012 e n. 1570/2012 della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché la normativa provinciale in materia, anziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco legale, individuando aree circoscritte di divieto di distribuzione del gioco legale come annunciato nei provvedimenti stessi, di fatto ed in realtà determinerebbero il divieto assoluto sull’intera area del comune di Bolzano e non su parti di essa (cd. “effetto espulsivo”). Per l’ampiezza del raggio di interdizione (300 metri) e/o per la numerosità dei luoghi sensibili individuati dalla normativa provinciale non vi sarebbe alcuna via o area in Bolzano in cui possa essere esercitata l’attività del gioco lecito;
a fondamento di tale affermazione la ricorrente deposita in giudizio una perizia. È stato eccepito il difetto di istruttoria in quanto riteneva che qualora l’Amministrazione avesse svolto la necessaria istruttoria prima di adottare le delibere impugnate avrebbe riscontrato che la disciplina da essa posta comporta una conseguenza spropositata rispetto all’obiettivo di tutela dei soggetti deboli che si vorrebbe raggiungere.

1.2. L’adito TRGA con la pronuncia n. 302/2016, richiamando i precedenti dello stesso Tribunale e della Corte Costituzionale, ha sostenuto anzitutto la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità della normativa provinciale sollevata dalla ricorrente in relazione agli artt. 41, 114, 117, comma 2, lett. h) e m) e 118 della Costituzione. Nel merito, ritenendo che nella fattispecie in esame contrariamente a quanto previsto a livello normativo è mancata ogni attività istruttoria che possa essere qualificata adeguata, approfondita e ragionevole, ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione per l’assorbente fondatezza del quinto motivo con il quale la ricorrente lamentava l’illegittimità degli atti impugnati ed in particolare delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 341 del 12.3.2012 e n. 1570 del 29.10.2012, in quanto presupposto del provvedimento di decadenza direttamente lesivo degli interessi della ricorrente, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, irragionevolezza incongruità e mancanza di proporzionalità anche alla luce dell’effetto espulsivo.

Ad avviso del Collegio non solo l’individuazione delle stazioni ferroviarie e di autobus, delle fermate ferroviarie e di autobus nonché dei luoghi di culto come luoghi sensibili appare irragionevole e non proporzionata, ma l’individuazione degli altri luoghi di cui al punto 1) e al punto 2) non risulta fondata su un’istruttoria adeguata ed approfondita nel senso suesposto, oltre a non corrispondere alla delega contenuta nel citato dell’art. 5 bis, comma 2, della L.P. n. 13/1992, sostenendo che tale articolo è chiaro nel disporre che solo altri luoghi sensibili, nel raggio di 300 metri (e non indipendentemente da esso), possono essere individuati, tenendo conto dell'impatto delle autorizzazioni per l’esercizio delle sale giochi e di attrazione sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Secondo il Giudice di prime cure “ Il fatto che la deliberazione n. 341/2012 al punto 2) da un lato prescinda dalla distanza minima fissa di 300 metri stabilita dall’art. 5 bis della L.P. n. 13/1992 e dall’altro lato consideri - in modo del tutto apodittico - i centri storici e le strade molto frequentate da pedoni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 come luoghi sensibili, costituisce un evidente eccesso di delega”. Il TRGA argomenta a tale proposito che il senso del comma 2 dell’art. 5 bis della L.P. n. 13/1992 è quello di imporre all’Amministrazione provinciale una previa accurata istruttoria che coinvolga necessariamente i comuni, volta a verificare l’impatto che le autorizzazioni per l’esercizio delle sale giochi e di attrazione possono avere sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana e sui problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

2. La Provincia autonoma di Bolzano ha interposto appello basato sui seguenti motivi di impugnazione:

(i) Eccesso di potere per difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente, carente e/o errata, contradditoria, incongrua ed illogica, nella parte in cui la sentenza appellata ritiene che il provvedimento di decadenza sarebbe stato emesso in applicazione delle deliberazioni nn. 431/2012 e 1570/2012 – travisamento di una circostanza risultante direttamente dal provvedimento di decadenza impugnato – omessa dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 341 del 12.03.2012 e n. 1570 del 29.10.2012 per difetto d’interesse.

(ii) Eccesso di potere per difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente, carente e/o errata, contradditoria, incongrua ed illogica, nella parte in cui la sentenza appellata ritiene gli atti impugnati siano affetti dal denunciato vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, irragionevolezza, incongruità e mancanza di proporzionalità.

2.1. L’appellata Roman’s Bar si è costituita con atto di stile del 3.7.2017, chiedendo il rigetto dell’appello.

2.2. In vista dell’udienza di discussione, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.1618/2019 e la perizia del prof Pozzi posta a base della predetta sentenza e ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

2.3. All’udienza del 30.03.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. L’appello è fondato.

3.1. Con il primo motivo di appello la Provincia sostiene che il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di giocate oggetto di impugnazione non sarebbe stato emesso in applicazione delle delibere n. 341/2012 e n. 1570/2012 della Giunta provinciale, ma in applicazione dell’art. 5 bis, comma 1, della l. p. n. 13/1992.

La Provincia ribadisce come tale circostanza sia stata eccepita sin dall’inizio formulando un’apposita eccezione di inammissibilità dell’impugnazione delle deliberazioni della Giunta provinciale per difetto d’interesse, eccezione non presa in esame dal Giudice di prime cure. L’adito TRGA avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione delle due deliberazioni e quindi valutare la legittimità del provvedimento di decadenza con riferimento alla legge provinciale.

In secondo luogo la Provincia ritiene che non abbia alcuna rilevanza il fatto che nella nota del Comune di Bolzano del 9.12.2015 siano elencati non solo i siti sensibili presenti nel raggio di 300 metri già indicati direttamente dalla legge provinciale (“ istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale”) - in particolare ben 7 siti - ma anche i campi sportivi classificati quali siti sensibili dalle due deliberazioni. La nota del comune non farebbe altro che riportare fedelmente la situazione di fatto, mentre spettava poi alla Provincia trarre la dovuta conclusione dalla situazione emersa in sede istruttoria e la conclusione era che l’ostacolo all’autorizzazione nel caso de quo è rinvenibile direttamente nell’articolo 5 bis della legge provinciale.

3.1.2. La doglianza è fondata in quanto da un attento esame dell’atto di decadenza impugnato emerge chiaramente che il provvedimento del 7.3.2016 che statuisce la decadenza dell’autorizzazione (e anche la relativa comunicazione d’avvio procedimento dd. 25.1.2016), contrariamente all’assunto del Giudice di prime cure, non si basa né applica i siti indicati nelle delibere n. 341/2012 e n. 1570/2012 della Giunta provinciale, ma è stato emesso in applicazione dell’art. 5 bis, comma 1, della l. p. n. 13/1992 che recita:

“(1) Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011”.

3.1.3. In effetti, come emerge dalla documentazione in atti (cfr. doc.2 depositato dalla Provincia autonoma di Bolzano in data 15.4.2016 e doc. ti 3 e 4 depositati in primo grado dal Comune di Bolzano il 1.9.2016, contenenti una tavola sulla quale è raffigurato il raggio di 300 metri dall’esercizio Romans Bar e un elenco delle strutture sensibili esistenti in tale raggio) nel raggio di 300 metri dall’esercizio Roman’s Bar si trovano non memo di cinque istituti scolastici oltre a due centri giovanili.

3.1.4. Questa circostanza è stata posta a base della decisione di decadenza dell’autorizzazione, laddove la stessa evidenzia che “la sala dedicata si trova in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5bis della legge provinciale n. 13/1992 .” (cfr. doc. 4 della Provincia autonoma di Bolzano, pag. 2, ultimo capoverso).

Risulta pertanto fondata e deve essere, quindi, accolta la doglianza come proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano in quanto il TRGA, come eccepito dall’appellante Provincia, ha posto la propria decisione sull’errata base normativa/regolamentare, ritenendo erroneamente che il provvedimento di decadenza sarebbe stato emesso in applicazione delle deliberazioni n. 341/2012 e n. 1570/2012 della Giunta provinciale, e che le deliberazioni sarebbero presupposto del provvedimento di decadenza.

3.1.5. Da quanto evidenziato e considerato nei precedenti punti consegue che nel caso concreto ove l’autorizzazione è stata rilasciata prima della entrata in vigore dell’articolo 5/bis della legge provinciale n. 13/1992, la decadenza dell’autorizzazione si è verificata con il 31.12.2015 in quanto trova applicazione il comma 1 del predetto articolo che prevede una norma transitoria e statuisce che per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione la Provincia ritiene che i presunti vizi di legittimità delle delibere della Giunta impugnate (difetto di istruttoria, irragionevolezza, incongruità e in mancanza di proporzionalità anche alla luce dell’effetto espulsivo) non avrebbero alcuna incidenza nel caso in giudizio, sostenendo a tal uopo

- che già sussisteva una ragione ostativa ex lege prestabilita;

- che l’articolo 5 bis della legge provinciale n. 13/1992 oltre ad individuare al comma 1 già siti ex lege sensibili, rimanda al comma 2 ad un’apposita delibera della Giunta provinciale per l’individuazione di ulteriori luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, per cui tale disposizione, che concederebbe alla Giunta provinciale la facoltà di determinare ulteriori luoghi sensibili, non richiede un’approfondita istruttoria;

- che in presenza di una chiara indicazione legislativa circa l’impatto dell’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, non può nemmeno sussistere il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria quando tali fattori sono notoriamente connessi all’apertura di una sala giochi;

- che la Giunta provinciale nel caso concreto ha fatto un corretto uso della facoltà espressamente attribuita dalla legge e ha motivato il proprio provvedimento seguendo i parametri delineati dalla legge, per cui sarebbe sufficiente che la deliberazione della Giunta provinciale sia motivata indicando i parametri per l’individuazione di ulteriori luoghi sensibili;

- che i luoghi sensibili individuati nelle deliberazioni, per contro, costituiscono un “ surplus ”, ovvero delle determinazioni ulteriori ad abundantiam stabilite dalla Giunta provinciale, in forza della delega o facoltà ex lege ad essa concessa, proprio al fine di rafforzare la tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, mediante un’estensione del raggio operativo del divieto di ubicazione;

- che, essendo la sala giochi della parte appellata entro il perimetro legislativamente classificato come sensibile, non rileverebbe minimamente l’annullamento della delibera giuntale n. 341/2012, il quale non potrebbe produrre, nemmeno di riflesso, un effetto caducatorio del provvedimento nel giudizio de quo;

- che le delibere della Giunta in esame sarebbero atti a contenuto generale per i quali è espressamente previsto a livello legislativo che non è necessaria la motivazione;
di conseguenza le delibere non avrebbero potuto essere annullate per difetto di motivazione;

- che l’atto amministrativo generale costituito dalla delibera giuntale n. 341 del 2012 e dalla delibera n. 1570 concerne tutti i 116 comuni della provincia di Bolzano e si sarebbe attenuto al criterio seguito dallo stesso legislatore laddove questi ha applicato il limite distanziometrico di 300 metri;
un simile atto amministrativo generale non avrebbe permesso di interpellare tutti i comuni, in quanto ogni situazione locale è diversa dall’altra;

- che un’attività istruttoria nel senso classico del termine verrebbe svolta dall’amministrazione nella trattazione delle singole domande di autorizzazione ovvero di proroga delle stesse laddove diventa fondamentale anche la collaborazione del comune dove è ubicata la sala giochi e dove effettivamente viene di volta in volta trasmesso un elenco esaustivo dei luoghi sensibili presenti nel raggio di 300 metri;

3.2.1. La doglianza merita accoglimento.

Va premesso che questa Sezione, sulla base di una CTU che ricomprendeva anche l’esame del territorio della città di Bolzano, ove risiede anche l’esercizio della parte appellata, già con sentenza n. 1618/2019 ha esaminato – in riferimento alla sussistenza o meno di un effetto preclusivo della norma - il profilo dell’adeguatezza della disciplina dell’art. 5bis della l.p. n. 13/1992 rispetto alle finalità perseguite ( i.e preservare il contesto urbano dai danni alla viabilità e alla quiete pubblica, tutelare persone giovani o soggetti in particolari condizioni sociali e psichiche, prevenire il gioco d’azzardo patologico, ovvero la dipendenza dal gioco), giungendo alla conclusione che poteva essere escluso “che la censurata disciplina provinciale determini un’espulsione delle imprese ricorrenti dal settore di mercato in questione, né sotto il profilo dell’interdizione assoluta dai singoli territori comunali (compresi quelli limitrofi) e/o dall’intero territorio provinciale, né sotto il profilo dell’abbattimento delle raccolte e dei ricavi”.

E’ stato, tra l’altro rilevato che “le scelte del legislatore rientrino ampiamente nei limiti della discrezionalità riservata all’attività legislativa, nella specie esercitata correttamente, attesa l’indubbia ragionevolezza della disciplina censurata, realizzando la stessa in modo plausibile il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco tramite l’introduzione di criteri distanziali di localizzazione, idonei ad arginare in via preventiva le esternalità negative dell’attività d’impresa del gioco lecito sulla salute pubblica, con ciò concretizzando, nel settore di riferimento, la clausola del mancato contrasto con l’utilità sociale di cui all’art. 41, secondo comma, Cost. (nella quale rientrano anche le esigenze di tutela della sanità e della salute pubblica), e superando con ciò la norma limitativa dell’attività d’impresa il vaglio positivo di ragionevolezza, nel rispetto di tale principio generale enucleabile dall’art. 3 della Costituzione”. Infatti, premesso che deve ritenersi assodato che lo spostamento delle sale gioco in aree periferiche e la minore capillarità nella distribuzione delle stesse comportino una riduzione significativa del gioco negli apparecchi da intrattenimento in prevalenza nell’ambito della categoria dei giocatori consumatori occasionali/sociali, si osserva che, sebbene secondo le valutazioni del c.t.u. tale categoria di giocatori sia caratterizzata da un profilo di rischio assente o basso rispetto alla possibilità di sviluppare comportamenti patologici di gioco, l’introduzione del distanziometro, sotto il profilo della tutela della salute, ben può essere ritenuto un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza. Siffatta interpretazione, ancorché controversa nella letteratura del settore, si muove pur sempre entro i limiti dell’attendibilità tecnico-scientifica – infatti il c.t.u., nelle relazioni peritali, dà atto che «le tre categorie di consumatori descritte [ossia, quelle del giocatore sociale, del giocatore problematico e del giocatore patologico;
n.d.e.] sono spesso implicitamente o esplicitamente collocate in un continuum che va dai giocatori sociali a quelli patologici e dunque interpretate da alcuni studiosi come differenti stadi di un’evoluzione in senso patologico del comportamento di gioco che, purtuttavia, va considerata come sequenza di fasi di un processo lineare solo per alcuni soggetti», citando correlativa letteratura –, sicché alla disciplina dei criteri distanziali dai siti sensibili può essere attribuita, in modo non implausibile, un’efficacia preventiva nella lotta a fenomeni di ludopatia
”.

3.2.2. Nel caso concreto, le due deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale, già menzionate nei giudizi di cui alla predetta sentenza n. 1618/2019, sono state emanate ai sensi dell’art. 5bis, comma 2 della l.p. n. 13/1992 il quale prescrive che “ Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.

Il Collegio – contrariamente all’assunto del Giudice di prime cure – ritiene che le deliberazioni impugnate, nella scelta ed individuazione degli ulteriori siti sensibili, siano adeguatamente e logicamente motivate e proporzionate, rispettando i parametri delineati dalla legge, per cui non sono affette dai vizi del difetto istruttorio, dell’incongruità e della mancanza di proporzionalità alla luce dell’effetto espulsivo.

Infatti, la selezione dei centri storici e delle strade molto frequentate dai pedoni nelle città con popolazione superiore a 15.000 quali siti sensibili indipendentemente da un raggio di 300 metri costituisce un’individuazione puntuale che rientra nel solco della norma, laddove permette alla Giunta provinciale di individuare, per ragioni di tutela della quiete e anche per limitare la ludopatia, altri luoghi sensibili in cui non può essere rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco.

Per poter effettuare una concreta limitazione al fenomeno della ludopatia, una delle finalità perseguite dall’art. 5bis della l.p. n. 13/1992, si ritiene che la Giunta abbia esercitato correttamente la propria discrezionalità e che essa abbia agito nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 5bis, comma 2 nell’individuazione come luoghi sensibili del centro storico e delle strade molto frequentate dai pedoni nelle città con popolazione superiore a 15.000.

Tale scelta - anche alla luce delle considerazioni in diritto sull’insussistenza dell’effetto preclusivo di cui alla citata sentenza di questa Sezione n. 1618/2019 - non costituisce pertanto una preclusione per l’attività degli esercizi commerciali del settore.

3.2.3. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

3.2.4. Concludendo, l’appello va accolto come da motivazione e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso in primo grado va respinto e gli atti impugnati in primo grado vanno confermati.

4. Le spese seguono la soccombenza, in virtù del principio di cui all’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., di talché l’appellata Roman’s Bar va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell’appellante, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori come per legge.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi