Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-07-31, n. 201905439

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-07-31, n. 201905439
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905439
Data del deposito : 31 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2019

N. 05439/2019REG.PROV.COLL.

N. 06103/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6103 del 2016, proposto da
Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Powercrop S.r.l., Eridiana Sadam S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentate e difese dall'avvocato M G R M, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



nei confronti

Comune di Avezzano, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Corapi in Roma, via Pietro Borsieri, 3;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 236/2016, resa tra le parti, concernente diniego di rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Powercrop S.r.l., della Eridiana Sadam S.p.A e del Comune di Avezzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Barbara Simoni, su delega dell'avv. Roversi Monaco, Carlo Scarpantoni, in sostituzione dell'avv. Herbert Simone, e dello Stato Eugenio De Bonis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso straordinario la Powercrop S.r.l. impugnava la delibera del consiglio comunale di Avezzano n. 75 del 2010, nella parte in cui individuava la fascia contigua di rispetto della Riserva naturale del Monte Salviano e applicava ad essa le misure di salvaguardia previste dall’art. 10 della l.r. n. 134 del 1999, e la delibera del consiglio comunale di Avezzano n. 85 del 2010, con cui era stato approvato il Piano di assetto naturalistico della suddetta Riserva naturale ai sensi dell’art. 22 della l.r. n. 134 del 1999.

La ricorrente premetteva in fatto di aver avuto assegnato da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano avente destinazione “zona tecnologica” in base al vigente PRT, sul quale ella intendeva realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse e di aver ottenuto il parere favorevole del Comitato Via, sennonché il Comune di Avezzano aveva preso atto dei confini della Riserva naturale del Monte Salviano istituita dalla l.r. n. 134 del 1999 ed aveva approvato una fascia contigua di rispetto, inserendovi l’area in questione assoggettandola al relativo regime vincolistico, che comportava il divieto di costruzioni di nuovi edifici, situazione poi approvata definitivamente con la successiva delibera consiliare n. 85 del 2010.

La Powercrop deduceva violazione degli artt. 22 e 28 della l.r. n. 38 del 1996, dell’art. 10 della l.r. n. 10 del 1999 ed eccesso di potere sotto diversi profili, nonché violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 97 e 41 Cost.

Trasposto il ricorso straordinario in sede giurisdizionale, si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, la quale deduceva che la l.r. n. 134 del 1999 aveva istituito la Riserva naturale del Monte Salviano, demandando all’art. 4, comma 1, la gestione della stessa al Comune di Avezzano. L’art. 5 disciplinava il Piano di assetto naturalistico della Riserva – PAN - stabilendo ai commi 2 e 3 la competenza comunale all’adozione del piano entro un anno, mentre l’approvazione spettava al Consiglio regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla l. r. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3, il tutto attraverso l’usuale sequela procedimentale del deposito degli elaborati, loro pubblicazione e raccolta di osservazioni degli interessati.

Nel caso di specie, l’approvazione regionale del PAN non era intervenuta, quindi si trattava di un piano semplicemente adottato dal Comune, con la conseguenza di una formazione non ancora conclusa ed alla stregua di ciò non poteva dirsi definita alcuna fascia di rispetto oltre i confini della Riserva.

La Regione deduceva comunque, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stati impugnati atti comunali.

Si costituiva in giudizio il Comune di Avezzano, deducendo in via preliminare che le delibere consiliari impugnate non avrebbero concluso il procedimento formativo del PAN e nel merito insisteva per l’infondatezza del ricorso.

Intervenivano ad opponendum il Comune di Luco dei Marsi e ad adiuvandum la FLAI/CGIL – Federazione lavoratori agro-industria, la FAI/CISL – Unione italiana lavoratori agroalimentari.

Con ricorso ritualmente notificato la Powercrop S.r.l. e la Eridania-Sadam S.p.a. impugnavano la determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo n. DA13/133 del 27 aprile 2015, con cui veniva negato il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 presentata dalle ricorrenti per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica della potenza di 30 MW alimentato a biomasse agricole e forestali, nonché di un impianto fotovoltaico della potenza di 300kWp da ubicarsi nel Comune di Avezzano, nonché il Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria della Regione Abruzzo e delle delibere di Giunta regionale n. 861/c del 13 agosto 2007 e del Consiglio regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007 di approvazione di detto piano e, in particolare, della misura MD3, le delibere del Comune di Avezzano nn. 75 e 85 del 2010, nonché una serie di atti presupposti e connessi.

Le ricorrenti premettevano in fatto che il progetto presentato era stato dichiarato di interesse nazionale dal Comitato interministeriale ex legge n. 81 del 2006 per la riconversione del settore bieticolo-saccarifero; il Comitato VIA della Regione Abruzzo aveva già rilasciato i giudizi favorevoli nn. 1559 del 2010 sul progetto originario e quelli nn. 2488 e 1489 del 2015 per variazioni progettuali non essenziali e deducevano in diritto la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e del d.m. 10 settembre 2010 ed eccesso di potere, in quanto la parte di impianto destinato alla produzione di energia elettrica idoneo a produrre emissioni in atmosfera e il relativo camino erano interamente ubicati in zona con destinazione industriale, mentre in zona agricola, ove non risultavano divieti generalizzati, ricadeva il solo deposito della biomassa (materia prima agricola e forestale), la disapplicazione da parte della Regione del procedimento unico, avendo disatteso le risultanze del giudizio VIA, l’illegittimità della fascia di rispetto, vista la non avvenuta approvazione del PAN di Monte Salviano.

Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, che insisteva per il rigetto del ricorso.

Intervenivano ad adiuvandum la FLAI/CGIL – Federazione lavoratori agro-industria, la FAI/CISL – Unione italiana lavoratori agroalimentari.

Si costituiva in giudizio il Comune di Avezzano, che eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione della Eridania-Sadam Spa e la tardività del ricorso con riferimento all’impugnativa delle delibere comunali n. 75 e n. 85 del 2010, peraltro già impugnate con il ricorso n. 359 del 2011. Nel merito deduceva l’infondatezza del ricorso e delle relative censure.

Il Comune di Avezzano proponeva poi ricorso incidentale, con cui impugnava la determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo n. DA13/133 del 27 aprile 2015 per violazione del d.lgs. n. 42 del 2004, dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, in quanto l’area interessata dall’impianto progettato era in stretta relazione con il complesso dei fabbricati costituenti l’ex zuccherificio di Avezzano e con l’immobile denominato Regolatore delle acque di Borgo Incile sottoposti dal 2000 a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999, elemento che comportava la non avvenuta convocazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici alla conferenza di servizi del 24 marzo 2015.

Con il ricorso incidentale, il Comune impugnava altresì i verbali del Comitato interministeriale del 19 marzo 2008 e del 9 settembre 2009 e l’accordo di riconversione produttiva del 19 settembre 2007, per violazione dell’art. 2 della legge n. 81 del 2006 ed eccesso di potere e chiedeva infine che il Tribunale adito accertasse che il progetto di centrale a biomasse della Powercrop oggetto del procedimento di autorizzazione unica fosse diverso dal progetto previsto dallo stesso accordo di riconversione del 19 settembre 2007.

Con un secondo ricorso incidentale, il Comune di Avezzano formulava ulteriori motivi di censura nei confronti dei verbali del Comitato interministeriale del 19.3.2008 e del 9.9.2009 e dell’accordo di riconversione produttiva del 19.9.2007, per violazione dell’art. 2 della legge n. 81 del 2006 ed eccesso di potere.

Con esso impugnava inoltre con una serie sovrabbondante di motivi il giudizio n. 1559 del 2010 del Comitato VIA della Regione Abruzzo, i giudizi in variante del Comitato VIA nn. 2488 e 2489 del 2015 e il provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica DA/133 del 2015.

Con ordinanza n. 141 del 2015, il Tribunale amministrativo accoglieva,

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