Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-17, n. 202307799

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-17, n. 202307799
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307799
Data del deposito : 17 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/08/2023

N. 07799/2023REG.PROV.COLL.

N. 03575/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3575 del 2017, proposto Ministero dell’Interno nonchè dall’Ufficio Territoriale del Governo e dalla Questura di Massa Carrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A G, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, Francesco D'Addario, R D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01734/2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor A G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023 il Cons. L M e uditi per le parti gli avvocati delle parti presenti o considerati tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I I fatti di causa sono puntualmente riportati nella sentenza appellata cui si rinvia in applicazione del principio di sinteticità ex art. 3 c.p.a..

In sintesi, e per quanto di rilevanza ai fini della decisione dell’appello, si rammenta che:

a) il ricorrente, all’epoca Assistente Capo della Polizia di Stato, assunto nel 1983 e dal dicembre 1984 assegnato alla Polizia Stradale di Viareggio e poi in altre sedi, ha adito il T.a.r. per la Toscana per chiedere l’annullamento:

- dei decreti prefettizi di concessione della aspettativa per infermità n. 58/2008, n. 59/2008, n. 60/2008, n. 61/2008 e n. 62/2008 e della nota del 22 settembre 2009 con cui la Questura di Massa Carrara richiedeva la restituzione della somma di € 5.225,47 per pretesa erroneità della liquidazione precedentemente operata in relazione al periodo di aspettativa goduto per infermità sull’assunto che egli non avrebbe avuto diritto a percepire alcun emolumento per il periodo dal 26/1/2007 al 31/10/2007, e avrebbe avuto diritto a percepire solo il 50% del trattamento retributivo per il periodo dal 26/7/2006 al 25/1/2007, in luogo del trattamento in misura intera;

- del provvedimento di recupero successivamente adottato dall’amministrazione;

- ha infine chiesto l’accertamento del diritto a percepire il trattamento retributivo in misura piena per il periodo dal 1/2/2006 al 14/5/2008, oltre agli accessori di legge.

b) Con successivi motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti adottati nel dicembre 2010 recanti correzione e rideterminazione in diminuzione (da 5.222,00 a 256,00 euro) del debito a proprio carico, ferma la decurtazione operata per i periodi di aspettativa per infermità con i menzionati decreti prefettizi.

c) Ha anche proposto domanda risarcitoria per i danni asseritamente patiti in conseguenza della condotta tenuta dalla amministrazione di appartenenza.

d) Con sentenza n. 1734 del 2016 il T.a.r. per la Toscana ha accolto il ricorso ritenendo che la misura intera del trattamento economico, nel predetto periodo, fosse dovuta in base all’art. 12 del d.P.R. n. 170/2007 di recepimento dell’accordo collettivo per il comparto Sicurezza in forza del quale durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono “in misura intera” (quindi senza alcuna decurtazione percentuale) gli emolumenti di carattere fisso e continuativo. Ciò in quanto l’art. 1, comma 2, della medesima norma di fonte pattizia, prevede che " il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica " e quindi ricomprende il lasso di tempo in contestazione oggetto dei decreti ministeriali impugnati, tenuto altresì conto che l’art. 38 del medesimo d.P.R. n. 170, pur prevedendo che le disposizioni introdotte hanno efficacia a decorrere dal mese successivo alla sua pubblicazione, fa tuttavia "salvo quanto espressamente previsto" e quindi la disposizione di cui all’art. 1, comma 2 relativa al periodo in cui la nuova disciplina troverebbe applicazione (dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica).

Con la medesima pronuncia il T.a.r. ha assorbito i restanti motivi di ricorso incentrati, quanto ai decreti prefettizi, sul difetto di motivazione, sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e sulla violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 in relazione al provvedimento di recupero, la cui illegittimità è stata dedotta anche in relazione alla violazione del principio della tutela dell’affidamento e a quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Ministero dell’Interno con l’Ufficio Territoriale e la Questura di Massa Carrara per chiederne la integrale riforma in quanto errata in diritto.

Si è costituito in giudizio il signor A G per resistere all’appello chiedendone la reiezione in quanto infondato. Ha altresì riproposto i motivi di ricorso assorbiti dal T.a.r..

Il Ministero dell’Economia e Finanze, ha proposto appello incidentale contro la sentenza del T.a.r. per la Toscana, aderendo integralmente alle doglianze ed argomentazioni avverso la decisione di primo grado già dedotte con l’appello principale notificato nell’interesse del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara e della Questura di Massa Carrara.

Alla udienza pubblica del 16 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con un unico motivo di appello il Ministero dell’Interno con l’Ufficio Territoriale e la Questura di Massa Carrara lamentano che la pronunzia di che trattasi sarebbe giuridicamente erronea in quanto affetta da violazione e falsa applicazione dell’art. 38, dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007, di recepimento dell’Accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia od ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007).

Identico motivo è stato proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’appello incidentale notificato.

Il motivo è fondato.

Il signor G fonda la propria pretesa sull’art. 12 (“Congedi straordinari e aspettativa”) del d.P.R. n. 170/2007 di recepimento dell’accordo collettivo per il comparto Sicurezza) a mente del quale durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono “in misura intera” (quindi senza alcuna decurtazione percentuale) gli emolumenti di carattere fisso e continuativo.

L’art. 1, comma 2, della medesima fonte pattizia, prevede che "il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica".

Tuttavia, l’art. 38 del medesimo d.P.R. n. 170 cit. prevede che le disposizioni del proprio testo hanno efficacia a decorrere dal mese successivo alla sua pubblicazione "salvo quanto espressamente previsto".

Sussiste dunque una antinomia in relazione al periodo di applicazione dello ius superveniens poiché da un lato l’art. 1, comma 2, indica, per la parte economica, l’arco temporale dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, in cui ricadono le mensilità oggetto dei provvedimenti impugnati, dall’altro, con clausola generale, l’art. 38 precisa tuttavia che le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal mese successivo alla sua pubblicazione e quindi dal 1 novembre 2007, precludendone l’applicabilità alle predette mensilità in quanto anteriori.

Il T.a.r. per ritenere applicabile al caso di specie l’art. 12 - che riconosce il diritto al trattamento economico in misura intera - ha così argomentato:

- “In senso contrario a quanto illegittimamente argomentato dai provvedimenti impugnati depone, infatti, in primo luogo proprio la previsione dell'art. 38 del D.P.R. n. 170/2007 cit., per il quale le disposizioni della norma hanno efficacia a decorrere dal mese successivo alla sua pubblicazione "salvo quanto espressamente previsto": inciso al quale va collegato anzitutto il più specifico e puntuale disposto (che "espressamente" prevede sul punto, come rileva la difesa del ricorrente) dell'art. 1 comma 2 della medesima fonte negoziale, secondo il quale "il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica".”.

- “La disposizione ora ricordata va interpretata in accordo con i principi vigenti, secondo i quali per la parte giuridica ed economica tutte le fattispecie perfezionatesi nei predetti quadriennio o biennio sono sottoposte alla nuova disciplina negoziale, la quale legittimamente dispone per il periodo pregresso alla sua entrata in vigore, dovendo necessariamente disciplinare il c.d. periodo di "vacanza contrattuale", cioè quello intercorrente tra il momento della perdita di efficacia del precedente accordo e la stipula (tardiva rispetto alla scadenza del precedente accordo) del nuovo, come normalmente accade in tutti i procedimenti di contrattazione collettiva, siano essi pubblici o privati.”.

- “L'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 170/2007, secondo cui gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione in G.U. (singolare forma di pubblicità sconosciuta al settore privato), va dunque interpretato secondo criteri di sintonia e non antinomia con la previsione dei termini di durata contrattuale fissati dall’art. 1 del

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