Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-11-24, n. 202007382

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-11-24, n. 202007382
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007382
Data del deposito : 24 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2020

N. 07382/2020REG.PROV.COLL.

N. 03546/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3546 del 2013, proposto da
Societa' Supercar S.n.c. di F P &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio eletto presso lo studio Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmine De Vita in Roma, via Gallia n. 122;

nei confronti

Consorzio Asi di Salerno non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01993/2012, resa tra le parti, concernente demolizione tettoia con struttura metallica


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati M F e Ennio De Vita per delega di S C in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell'art.25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame la parte odierna appellante impugnava la sentenza n. 1993 del 2012 del Tar Salerno di rigetto dell’originario gravame, proposto dalla stessa parte, al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti: il provvedimento 11 marzo 2004 n. 203 col quale è stata ordinata la demolizione di una tettoia con struttura metallica realizzata a confine con via Bosco n. 1;
il provvedimento del dirigente di reiezione della domanda di condono presentata il 10 dicembre 2004 e degli atti presupposti, ivi inclusa la deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio ASI di Salerno 23 gennaio 2009 n. 42.

All’esito del giudizio di prime cure il Tar dichiarava improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione e respingeva la restante parte.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- error in iudicando, violazione dell’art. 39 comma 4 l. 724 del 1994 in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost, nonché diversi profili di eccesso di potere, non trattandosi di vincolo assoluto;

- analoghi vizi per assenza di contrasto con il dm 1404 del 1968 e della minaccia alla sicurezza del traffico;

- analoghi vizi per avvenuta formazione del silenzio assenso, con conseguente violazione degli obblighi partecipativi e dei presupposti per l’autotutela;

- analoghi vizi per assenza della minaccia alla sicurezza del traffico.

Il Comune appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2020 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia, nei termini che ne residuano stante la proposizione del gravame avverso la parte di rigetto della sentenza impugnata, ha ad oggetto la legittimità dell’atto di diniego di condono, dell’abuso edilizio di cui alla narrativa in fatto.

2. In linea di fatto, la fattispecie prendeva le mosse allorquando il Comune di Battipaglia emanava un atto recante ingiunzione di demolizione prot. n. 203 dell'11 marzo 2004, a seguito dell’accertamento della abusiva realizzazione di una tettoia con struttura metallica, costruita in aderenza allo stabilimento industriale di proprietà, da un lato, ed a confine della via Bosco I, dall'altro, della superficie di circa 140 mq., in zona A.S.I. di Battipaglia.

Con l’istanza datata 10 dicembre 2004, prot. n. 60709, veniva richiesto per l’opera contestata il rilascio del condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269 del 2003.

All’esito del relativo procedimento veniva adottato il diniego in contestazione, basato sul presupposto per cui l’area sulla quale è stata realizzata la tettoia rientri nella zona di rispetto stradale imposta dal PRTC vigente dal 1992 e, pertanto, da epoca ben anteriore a quella della realizzazione dell’opera (2002), con conseguente sussistenza di un vincolo di inedificabilità. La previsione di piano consortile, fatta propria anche dalla pianficazione comunale, prevedeva l’inedificabilità in coincidenza con il tratto stradale in questione. Tali previsioni pianificatorie risultano efficaci in quanto non soggetta ad impugnazione né a conseguente annullamento.

3. Così ricostruita la fattispecie, nel merito l’appello è infondato.

3.1 In linea di diritto, secondo il costante insegnamento della sezione, il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale ha valenza di inedificabilità assoluta, traducendosi in un divieto assoluto di costruire che rende inedificabili le aree site nella fascia di rispetto, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale;
pertanto, in caso di opera realizzata dopo l'imposizione del vincolo di assoluta inedificabilità previsto dal d.m. n. 1404 del 1968 si ricade nell'ipotesi di cui all' art. 33, comma 1, l. n. 47 del 1985 , con la conseguenza della non sanabilità dell'opera abusiva, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto. Solo, infatti, per le opere abusive realizzate prima dell'imposizione del vincolo, si può applicare l'ipotesi dell'art. 32, dovendosi ammettere solo in tal caso la possibilità di sanatoria, previa acquisizione del parere previsto dall'art. 32, comma 4, lettera c), con riferimento alla sicurezza del traffico.

3.2 Nel caso di specie, se per un verso dall’esame degli atti emerge la sussistenza del vincolo imposto sull’area in questione, nei termini evidenziati sia dal Comune che dal Tar, per un altro e decisivo verso l’opera risulta realizzata in epoca successiva all’imposizione del vincolo stesso, con conseguente inapplicabilità dell’invocato art. 32. A quest’ultimo proposito, il comma 3 dello stesso art. 32 statuisce che “Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33”.

Tale ultima disposizione, applicabile quindi al caso de quo, prevede che “Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:…d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree”.

3.3 Parimenti infondati appaiono i vizi dedotti attraverso l’invocazione dell’avvenuto formarsi del silenzio assenso sulla domanda del 2004.

Infatti, va ribadito il principio per cui il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e, altresì e soprattutto, l'opera non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4823 e sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2369).

3.4 A fronte della natura del vincolo posto a fondamento del diniego e delle conseguenti regole, sopra richiamate, restano assorbiti gli ulteriori vizi dedotti in quanto presupponenti l’applicabilità, esclusa in radice, dell’art. 32 cit. e del silenzio assenso.

4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita. Nulla per le spese nei confronti della parte non costituita.

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