Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-21, n. 201300321

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-21, n. 201300321
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300321
Data del deposito : 21 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06774/2012 REG.RIC.

N. 00321/2013REG.PROV.COLL.

N. 06774/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6774 del 2012, proposto da:
D di C C &
C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Grez e Associati Srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II N.18;

contro

Invitalia Spa Agenzia Nazionale Per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa, rappresentato e difeso dagli avv.ti S C, D B, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via V.Veneto, 7;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la revocazione

della sentenza, in forma abbreviata, del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 03082/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle agevolazioni finanziarie


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia Spa Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Antonio Lirosi (su delega dell’avv D B), G M e l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La S.a. s. D di C C e C inoltrava domanda di ammissione alla agevolazioni di cui al dlgs n.185 del 21 aprile 2000 ( incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego) per l’avviamento di un’attività di vendita al dettaglio di panini, piadine e kebab in forma itinerante nella aree pubbliche del Salento.

Invitalia S.p.a- Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - con delibera del 29 dicembre 2010, comunicata con nota del 5 gennaio 2011, rigettava tale istanza, non sussistendo , a suo dire i presupposti per la concessione delle chieste agevolazioni.

La Società interessata impugnava tale diniego innanzi al Tar della Puglia , sezione di Lecce, che con sentenza n.414/2012 accoglieva il proposto ricorso.

Invitalia s.p.a. con apposita impugnativa chiedeva a questo giudice d’appello, previa sospensione, la riforma di tale decisum, deducendone la erroneità sotto vari profili e all’udienza camerale di questa Sezione del 15 maggio 2012 fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il ricorso in appello veniva trattenuto in decisione e definito con sentenza n.3082/2012, resa in forma abbreviata ai sensi dell’art.60 c.p.a., con accoglimento del proposto gravame.

La Società interessata ha proposto ricorso per revocazione ex art.395, n.4 c.p.c nei confronti della sentenza n.3082/2012 ravvisando a carico di tale decisione per la parte rescindente, i seguenti errori di fatto di tipo revocatorio:

a) il giudice di appello ha definito anticipatamente la controversia ex art.60 c.p.a senza rispettare il termine processuale di cui all’art.55 c.p.a , non essendo, in particolare trascorsi i venti giorni dall’ultima notifica del ricorso d’appello prescritti da detta norma per potersi fissare l’udienza di sospensiva e tale errore procedimentale ha compromesso l’esercizio del diritto di difesa dell’attuale ricorrente, impedendo la costituzione nel giudizio di appello della D nonché la proposizione dell’appello incidentale ;

b) la stessa fissazione d’appello integra un errore di fatto dal momento che l’appello non contiene una corretta, formale istanza cautelare che è condizione di procedibilità dell’incidente cautelare;

c) ulteriore errore revocatorio è l’omessa valutazione dell’incidenza processuale dell’intervenuto annullamento degli atti impugnati in prime cure atteso che era stato disposto l’annullamento della delibera di non ammissione alle agevolazioni de quibus già prima della sentenza di primo grado.

Per la parte rescissoria, la D denuncia la erroneità della determinazione di non ammissione della domanda avanzata dalla Società interessata, rivelandosi del tutto privi di fondamento i rilievi mossi a carico dell’iniziativa imprenditoriale proposta dalla richiedente e sussistendo, invece, a suo dire tutte le condizioni per poter fruire delle previste agevolazioni.

Inoltre, la motivazione resa a fondamento della non ammissione è generica ed apodittica e non trova alcun riscontro concreto con quanto rappresentato nella domanda di agevolazioni oltrechè nella realtà.

Infine, la Società ricorrente con l’impugnativa all’esame, a valle dell’invocato accoglimento dell’azione revocatoria, chiede di essere rimessa in termini per la proposizione di appello incidentale nei confronti della sentenza del Tar Lecce n.414/2012.

A tal fine , quanto a quest’ultimo gravame, la sentenza oggetto di revocazione deve ritenersi censurabile nella misura in cui non dà atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell’annullamento in via amministrativa da parte di Invitalia degli atti oggetto di impugnativa.

Invitalia - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.a., costituitosi in giudizio ha con memoria difensiva contestato la fondatezza del proposto gravame , chiedendone la reiezione.

Si sono altresì costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dello Sviluppo Economico

All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso per revocazione all’esame si appalesa ammissibile e fondato nei sensi e per gli effetti che di seguito si va ad illustrare.

Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di ricorso per revocazione ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c. è quello che consiste in una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o da abbaglio dei sensi e che abbia , in particolare indotto il giudicante a supporre l’esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece positivamente accertato( Cons Stato Sez. IV 4 dicembre 2012 n.6193;
idem 7 settembre 2006 n.5196;
21 giugno 2006 n.3721).

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, poi, con la decisione n.2 del 17 maggio 2010 ha avuto modo di statuire come l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che tende ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto ( così, in epoca risalente, Cons Stato Sez. IV 13 luglio 1982 n.504).

Ora in questa definizione dell’errore di tipo revocatorio, rientra in relazione alle caratteristiche ontologiche e alle finalità dell’ istituto revocatorio anche l’errore su una circostanza procedurale che nell’ambito del giudizio va a “falsare” la situazione processuale .

E’ quanto accaduto nel caso di specie.

Risulta per tabulas che l’atto di appello di Invitalia recante la richiesta incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza del Tar Lecce n.414/2012 è stato notificato il 26 aprile 2012 e la camera di consiglio per la trattazione dell’incidente cautelare è stata fissata per il 15 maggio 2012.

In quella sede, all’esito della tenutasi udienza camerale questa Sezione ha ritenuto di assumere una decisione in forma semplificata, accogliendo il proposto gravame.

Sulla scorta dei dati di fatto che hanno contrassegnato la vicenda processuale, si rileva che a partire dalla data di notificazione dell’appello ( 26 aprile ) sino alla data in cui è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione della “sospensiva “ ( 15 maggio ) sono decorsi 19 giorni, ma non 20 giorni e tale circostanza dà luogo al non rispetto del termine processuale di 20 giorni stabilito dall’art.55 comma 5 e dallo stesso art.60 del codice del processo amministrativo, disposizioni secondo cui il collegio si pronuncia sulla domanda cautelare almeno venti giorni dall’ultima notificazione.

Questo sta a significare che, mancando il termine minimo di 20 giorni, l’udienza camerale non poteva essere fissata alla data suindicata e il giudice non ha rilevato l’insussistenza dello spatium temporis inderogabile fissato a tutela del diritto di difesa e ciò costituisce ragionevolmente una “svista” nel senso che il giudicante ha dato , in sostanza per certo la sussistenza di un presupposto processuale ( la decorrenza del termine di almeno 20 giorni dalla notificazione dell’appello ) che obiettivamente non sussisteva.

L’inosservanza di tale termine ha inciso in concreto sulla posizione processuale della parte intimata che non ha potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa nelle forme consentire dalle norme sul giudizio amministrativo, andando quindi ad “alterare” il contraddittorio processuale.

Se così è, non può farsi a a meno di rilevare l’esistenza di un errore , appunto di tipo revocatorio, in cui il giudice di appello è incorso e va , in ragione di ciò ripristinata la situazione processuale sulla quale la errata percezione dei fatti è intervenuta, sottraendo di fatto la fase processuale cautelare alla disponibilità della parte qui ricorrente .

Conseguentemente va disposto, in relazione al giudizio rescindente qui fondatamente denunciato l’annullamento della sentenza ( resa in forma semplificata ) di questa Sezione n. 3082/2012 e per gli effetti disposto che sia fissata la camera di consiglio per la trattazione della istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza del Tar della Puglia lecce n.414/2012 avanzata da Invitalia, stabilita sin d’ora secondo il calendario della Sezione, per il 26 febbraio 2013.

Sussistono peraltro giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio

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