Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-12-06, n. 201605131
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2016
N. 05131/2016REG.PROV.COLL.
N. 09714/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9714 del 2014, proposto dai signori IA NI US LL e MA LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.B. Morgagni, 2/A;
contro
C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, Ministero per lo sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Manuali, con domicilio eletto presso NT AL in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;
nei confronti di
NI TT s.a.s. di NI FR & C., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - SEZIONE I n. 371/2014, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Ministero per lo sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Regione Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2016 il cons. Giuseppe Castiglia;
Uditi gli avvocati Umberto Segarelli per la parte appellante, IAluca Lemmo, su delega dell'avvocato Paola Manuali, per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per le Amministrazioni appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori IA NI US LL e MA LL sono proprietari di aree nel Comune di Narni, assoggettate prima a occupazione e poi a esproprio per la realizzazione della piattaforma logistica Narni – Terni, il cui progetto preliminare è stato approvato dal C.I.P.E. con delibera n. 15 del 27 maggio 2004, n. 15, e quello definitivo con delibera n. 81 del 1° agosto 2008.
2. Essi hanno impugnato gli atti statali e regionali concernenti l’approvazione delle diverse fasi del progetto dell’opera pubblica e i successivi provvedimenti ablatori, proponendo un ricorso seguito da primi e secondi motivi aggiunti.
3. Con sentenza 8 luglio 2014, n. 371, il T.A.R. per l’Umbria, sez. I, ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato, e i motivi aggiunti in parte inammissibili e in parte infondati.
4. I ricorrenti hanno interposto appello contro la sentenza, sviluppando un’articolata serie di censure.
4.1. Il primo giudice ha dichiarato irricevibile l’impugnazione delle delibere del C.I.P.E. n. 15/2004 e n. 81/2008 e di conseguenza inammissibili i motivi di illegittimità derivata mossi avverso le successive determinazioni regionali n. 2303 del 13 marzo 2009 e n. 9701 del 21 settembre 2011, concernenti rispettivamente l’approvazione del progetto definitivo della gara d’appalto e l’approvazione del piano per le espropriazioni e imposizione di servitù e occupazioni.
4.1.1. Presupposto di tale declaratoria è che il termine per impugnare decorresse dalla data della pubblicazione degli atti sulla Gazzetta Ufficiale, trattandosi di una forma di pubblicità legale prevista dalla legge (art. 3, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per la delibera n. 15/2004) o dal regolamento del C.I.P.E. (art. 11, per la delibera n. 81/2008). Questa sarebbe destinata a prevalere sulla comunicazione individuale per trattarsi di una disciplina speciale giustificata dal carattere particolare dell’opera (un’infrastruttura strategica), dal ruolo marginale del progetto definitivo (l’interesse pubblico sarebbe già fissato dal D.P.E.F. e la localizzazione prevista dal progetto preliminare sarebbe immodificabile) ed escluderebbe perciò l’applicabilità dell’art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (c.d. testo unico dell’espropriazione; d’ora in poi: t.u.).
4.1.2. Questa argomentazione sarebbe in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e degli altri Tribunali regionali, secondo la quale la notifica o almeno la piena conoscenza dell’atto di approvazione del progetto di un’opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, quando sia rivolto a soggetti determinati, risponderebbe a un’esigenza di carattere generale, sicché la disposizione del citato art. 17, comma 2, t.u., posta a garanzia del diritto di proprietà, non sarebbe recessiva rispetto alla disciplina regolante le opere strategiche.
4.1.3. La tesi della necessità della comunicazione individuale sarebbe confortata dalla ricostruzione del quadro normativo. L’obbligo di pubblicazione sulla G.U. sarebbe stato introdotto, per il progetto preliminare, solo con la modifica apportata al decreto legislativo n. 190/2002 dall’art. 2 del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; per il progetto definitivo, solo con l’introduzione - ad opera dell'art. 4, comma 2, lettera s), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - del comma 5 bis nell’art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice dei contratti pubblici; d’ora in poi: codice), dunque in entrambi i casi successivamente all’adozione delle delibere impugnate.
4.1.4. Queste peraltro, prive dell’indicazione nominativa dei diretti destinatari e degli estremi catastali delle superfici interessate, sarebbero inidonee a produrre presunzione di conoscenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, come dimostrerebbe anche l’omessa indicazione dell’avviso circa i termini e le modalità dei