Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-25, n. 202307244
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 07244/2023REG.PROV.COLL.
N. 05474/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5474 del 2019, proposto da
RE SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, n. 19;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Terzigno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5317/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. Giovanni Gallone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. RE SC è proprietario del secondo piano di un fabbricato realizzato sine titulo in Terzigno alla via G. Galilei, identificato in Catasto al foglio 7 particella 47.
1.1 In relazione a tale immobile risultano essere state presentate due istanze di condono ai sensi dell’art. 39 della Legge 724/1994:
- una prima istanza (prot. n. 2659 del 27 febbraio 1995) a nome del sig. RE IN inerente il piano seminterrato, il piano rialzato, il primo piano e il terzo piano rispettivamente adibiti a deposito, attività artigianale e/o industriale e ad uffici per una cubatura di 4500 mc e una superficie complessiva di 1229,85 mq;
- una seconda istanza di condono (prot. n. 2661 del 27 febbraio 1995) a nome del sig. RE SC relativamente al secondo piano destinato a civile abitazione per una superficie complessiva di 312,14 mq e una cubatura di 749,00 mc..
Tali istanze ottenevano una preventiva valutazione di ammissibilità in ordine alla sussistenza delle condizioni per accedere al beneficio del condono risultando osservati i limiti temporali di realizzazione dell’abuso e della cubatura (parere prot. n. 13707 del 03.10.2014 reso sulla pratica del sig. RE IN e parere prot. n. 15656 del 31.10.2014 relativo alla pratica del sig. RE SC).
1.2 Al fine di procedere alla valutazione di compatibilità paesaggistica, il Comune di Terzigno, con note prot. n. 17733 del 4 dicembre 2014 e n. 13370 del 17 dicembre 2014, ha chiesto integrazioni documentali, richiesta cui i germani RE hanno dato riscontro.
Successivamente, la Commissione Locale per il Paesaggio, preso atto dei pareri di ammissibilità espressi dal responsabile comunale dell’ufficio condono, nella seduta del 13 aprile 2015 con verbale n. 1/2015 ha espresso il seguente parere: “La Commissione tenuto conto che le istanze …… interessano un unico corpo edilizio destinato ad attività produttiva ed in parte ad abitazione, ritiene di esprimere parere unitario sulle due istanze. Dalla documentazione si evince che il fabbricato esistente, oggetto di condono, si sviluppa su tre livelli fuori terra, oltre il piano rialzato; ricade in zona R.U.A del vigente Piano Paesaggistico Territoriale; pertanto, la Commissione ritiene che lo stesso si inserisce in un contesto già urbanizzato caratterizzato da edilizia spontanea con medesime caratteristiche tipologiche e quindi esprime parere favorevole dal punto di vista paesaggistico”.
1.3 Sulla scorta di tale parere, con nota prot. n. 6883 del 12 maggio 2015 il Comune di Terzigno ha formulato alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli proposta di rilascio di autorizzazione paesaggistica osservando che “l’edificio in parola per dimensioni, proporzioni e tipologia, non contrasta con i valori paesaggistico-ambientali presenti al contorno, non alterando lo skyline visivo dell’“assetto percettivo, scenico o panoramico, inserendosi, di fatto, in un contesto già urbanizzato caratterizzato da edilizia spontanea con medesime caratteristiche tipologiche”.
1.4 La Soprintendenza avviata l’istruttoria e richieste, con nota prot. n. 8309 del 18 giugno 2015, integrazioni documentali (riscontrate dal Comune con nota del 26 febbraio 2016), con nota prot. n. 5759 dell’11 marzo 2016, con riferimento alla pratica del sig. IN RE, preso atto dell’intervenuta integrazione e della non conformità a quanto richiesto in data 18 giugno 2015, ha comunicato la necessità di acquisire ulteriore. Richiesta di identico contenuto, con nota prot. n. 5760 dell’11 marzo 2016, è stata inoltrata dalla Soprintendenza con riferimento alla pratica del sig. SC RE.
1.5 Con nota prot. n. 11609 del 17 giugno 2016, il Comune di Terzigno ha trasmesso alla Soprintendenza