Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-24, n. 202200466
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2022
N. 00466/2022REG.PROV.COLL.
N. 09386/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9386 del 2020, proposto da
Cavarzere Produzioni Industriali (CPI) S.P.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati prof. B I e M L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NPL Securitisation Europe SPV S.R.L, J-Invest S.P.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Bonivento Riccardo Commissario Liquidatore di CPI, Ferrari Wilmo Carlo Commissario Liquidatore di CPI, Ronzani Pierluigi Commissario Liquidatore di CPI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) n. 10923/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti il ricorso in appello incidentale e i relativi allegati del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di NPL Securitisation Europe SPV S.R.L e J-Invest S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 il Cons. Francesco De Luca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ricorrendo dinnanzi al T Lazio, Roma, le società NPL Securitisation Europe SPV s.r.l. e J-Invest s.p.a. hanno chiesto l’annullamento del silenzio rigetto del Ministero dello Sviluppo Economico e dei Commissari della Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, formatosi sull’istanza di accesso presentata il 3 giugno 2020 da NPL Europe, per il tramite del rappresentante J-Invest, avente ad oggetto gli atti della procedura di amministrazione straordinaria della Cavarzere; con il medesimo ricorso le parti istanti hanno domandato il conseguente accertamento del proprio diritto di accedere alla documentazione oggetto della richiesta di ostensione e la condanna del Ministero e dei Commissari intimati a consentire l’accesso alla documentazione in parola.
In particolare, secondo quanto dedotto dalle ricorrenti:
- la società NPL è titolare – in forza di atti negoziali puntualmente specificati in ricorso – di crediti nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria della Cavarzere;
- con istanza del 3 giugno 2020, formulata sia ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 sia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, J-Invest S.p.A., in qualità di rappresentante di NPL Europe, ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico e ai Commissari della Cavarzere l’accesso allo statuto vigente della Cavarzere Produzioni Industriali s.p.a. e al libro soci aggiornato della medesima società;
- in assenza di riscontro, le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del silenzio diniego formatosi sulla propria istanza di accesso, per “violazione degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 ”, argomentando in ordine alla competenza territoriale del T Lazio, Roma, alla posizione soggettiva qualificata della ricorrente, alla natura della documentazione richiesta e all’illegittimità del silenzio rigetto all’uopo impugnato.
2. In pendenza di giudizio con distinti atti il Ministero dello Sviluppo Economico e i Commissari della società Cavarzere hanno denegato l’accesso ai documenti richiesti.
In particolare:
- con nota del 30 luglio 2020 il legale della Società Cavarzere Produzioni Industriali s.p.a. in A.S., per quanto di interesse ai fini dell’odierno giudizio, ha denegato l’accesso allo statuto della CPI e al libro soci aggiornato della stessa società, eccependo la carenza di prova in ordine alla posizione legittimante all’accesso documentale, l’assenza di un interesse concreto all’ostensione dei documenti, nonché la mancata afferenza dei documenti alla gestione dei crediti ammessi allo stato passivo di CPI; per le medesime considerazioni, il legale della società ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta di accesso ex D. Lgs. n. 33/13, riservando la relativa normativa la facoltà di accesso civico ai soli soggetti interessati e titolari di posizioni giuridiche soggettive; parimenti l’art. 5 D. Lgs. n. 33/13, nel fare riferimento all’esigenza di favorire forme diffuse di controllo sull’effettivo perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, non avrebbe potuto trovare applicazione al caso di specie, tenuto conto che l’istanza di accesso non era rivolta alla verifica del perseguimento di una qualsivoglia funzione istituzionale e, comunque, era attinente a documenti non correlati all’utilizzo di risorse pubbliche;
- con nota del 31.7.2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha rigettato l’istanza di accesso presentata dalla società J-Invest Spa, rilevando che: a) la documentazione oggetto della richiesta di ostensione documentale non risultava in possesso dell’Amministrazione; b) l’istanza appariva priva di adeguata motivazione; c) non poteva comprendersi il nesso di causalità tra la documentazione oggetto dell’accesso e la dichiarata necessità di gestione dei crediti vantati dall’istante; d) non risultava certa in capo al richiedente la qualità di cessionaria di crediti da ammettersi allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria (circostanza rilevante ai fini della legittimazione all’accesso); e) in considerazione dei dati e delle informazioni ivi contenute, il libro dei soci non poteva essere oggetto di ostensione, secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, lettera d), della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 bis, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 33/2013; f) il disposto dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/13 non risultava applicabile alla specie, non essendo pertinente con il perseguimento di funzioni istituzionali, né con l’utilizzo di risorse pubbliche.
3. Le ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti gli atti di diniego sopravvenuti in pendenza di giudizio, deducendone l’illegittimità per “ Violazione degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013. Illogicità della motivazione. Errore sui presupposti. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria ”.
Le ricorrenti, in particolare, insistendo sulla propria legittimazione all’accesso, anche alla stregua dell’ulteriore documentazione depositata in allegato ai motivi aggiunti, nonché sul proprio interesse all’accesso, hanno argomentato in ordine alla natura giuridica della documentazione oggetto dell’istanza di esibizione, nonché ai presupposti di applicazione dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013.
4. Il Ministero dello Sviluppo economico e la società Cavarzere Produzioni Industriali s.p.a. in amministrazione straordinaria si sono costituiti in giudizio, al fine di resistere al ricorso.
5. Il T, a definizione del giudizio, rigettate le eccezioni di rito, ha accolto il ricorso, rilevando che:
- nell’ambito dell’istanza di accesso erano stati puntualmente descritti i titoli in forza dei quali NPL risultava cessionaria di crediti nei confronti della procedura di Amministrazione Straordinaria della Cavarzere, né sarebbe stato possibile discorrere nel relativo giudizio sulla validità ed opponibilità degli atti di cessione dei crediti, non essendo in contestazione la fondatezza delle ragioni creditorie vantate dalla ricorrente NPL, bensì la legittimazione di quest’ultima ad accedere agli atti della società di cui, in forza dei titoli dichiarati e prodotti, risultava creditrice;
- al fine di radicare l’interesse all’ostensione, doveva infatti ritenersi necessario soltanto che l’interesse, per come prospettato dalla parte istante, fosse, anche solo in astratto, meritevole di giuridica tutela e fosse collegato ai documenti di cui era chiesta l’ostensione, requisiti entrambi sussistenti nella fattispecie in cui era stata prospettata la necessità della loro acquisizione ai fini della tutela del diritto di credito richiamato dalla ricorrente;
- gli atti oggetto di accesso, sebbene aventi natura esclusivamente privatistica, non potevano ritenersi estranei ad attività di natura amministrativa, facendosi questione di atti fondamentali della società assoggettata ad Amministrazione Straordinaria, tali da essere attratti nel regime dell’accesso perché “ concernenti attività di pubblico interesse ” [art. 22, comma 1, lett. d), L. 241/1990]; alle procedure concorsuali assoggettate a vigilanza ministeriale doveva, infatti, ritenersi sotteso il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'occupazione, alla tutela dei creditori concorsuali e al risanamento economico dell’impresa;
- non potevano ravvisarsi neanche “motivi di riservatezza” in merito ai nominativi dei soci, non rientrando la stessa nell’ambito dei casi di esclusione dall’accesso individuati dall’art. 24 L. 241/1990;
- per l’effetto, il soggetto investito dell'obbligo di detenere i documenti avrebbe dovuto essere individuato nel Ministero dello Sviluppo Economico,