Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-11-28, n. 201908115
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/11/2019
N. 08115/2019REG.PROV.COLL.
N. 01484/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2009, proposto da
Ascom Assoc. Imprese del Commercio e del Terziario di Parma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, G C, F A R M, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Comune di Fidenza, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A G e M R, con domicilio eletto presso l’avv. A G in Roma, via dei Gracchi, 39;
nei confronti
Agrinascente S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato A Giuffré, con domicilio eletto presso l’avv. A G in Roma, via dei Gracchi, 39;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma n. 323/2008, resa tra le parti, concernente la approvazione del piano particolareggiato per la realizzazione di un centro commerciale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2019 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Pecorilla su delega dell’avv. G C e l’avv. Francesca Giuffrè su delega dell’avv. M R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente atto di appello ASCOM, Associazione delle Imprese del Commercio e del Terziario di Parma ha appellato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna- sezione di Parma n. 323 del 2008, che ha respinto il ricorso proposto dalla detta associazione avverso la delibera del consiglio comunale di Fidenza del 29 marzo 2005 che ha approvato il piano particolareggiato di iniziativa privata progetto speciale parte B per la realizzazione di un centro commerciale e lo schema di accordo territoriale per il nuovo insediamento, dando mandato al dirigente per la successiva stipula della convenzione urbanistica, dichiarando la pubblica utilità delle opere previste nel piano.
Con il ricorso di primo grado, la ASCOM Parma sosteneva la violazione dell’art. 456 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dell’art. 7 della legge regionale Emilia Romagna 5 luglio 1999, n. 14, nonché della delibera del Consiglio Regionale n. 1253 del 1999;eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per mancanza del previsto nulla osta da parte della Regione;violazione del principio del giusto provvedimento e del Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovra comunale, sostenendo che il Comune aveva errato nel seguire il procedimento per un centro di vicinato, mentre quello da insediare era un centro commerciale di interesse provinciale e sovra comunale che avrebbe dovuto essere realizzato a seguito della conferenza di servizi tra Comune, Provincia e Regione, al fine del rilascio del nulla osta previsto dall’art. 9 punti 3 e 4 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e dall’art. 11 della legge regionale n. 14 del 1998, in base a quanto previsto dalla deliberazione regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e dal Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovra comunale approvato dalla Provincia di Parma in data 18 maggio 2005;deduceva la violazione, inoltre, della deliberazione n. 643 del 18 agosto 2000 della Provincia di Parma, che classificava l’area del progetto speciale parte B del piano particolareggiato, consentendo unicamente l’insediamento di medie e piccole strutture non alimentari ed esercizi di vicinato alimentare, mentre la detta delibera provinciale definisce centri commerciali di attrazione superiore quelli complessivi di medie e grandi strutture non alimentari, le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq.
La sentenza di primo grado ha respinto le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse della associazione e per la mancata impugnazione del Piano regolatore generale sollevate dal Comune;nel merito ha respinto il ricorso, escludendo che si trattasse di un centro commerciale di grandi dimensioni e, quindi, di interesse provinciale e sovra comunale, ritenendo, quindi, corretta la linea procedurale seguita dal Comune in relazione alla previsione del punto 1.7 della deliberazione del 23 settembre 1999 n. 1253 del Consiglio Regionale, per cui non costituisce centro commerciale “un’aggregazione di esercizi di vendita nell’ambito di una o più unità edilizie destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collegati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti”, solo successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 653 del 10 febbraio 2005, nel senso di ricomprendere nella nozione di centri commerciali anche “ i complessi commerciali di vicinato ” o “ gallerie commerciali di vicinato” , pur se collocati in unità edilizie distinte, ma con la previsione di una disposizione transitoria di cui al punto 8 della stessa deliberazione, per cui la nuova normativa con essa introdotta non si applica ai progetti “ già presentati presso le amministrazioni comunali all’entrata in vigore della presente disposizion e”. Detta deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia – Romagna il 16/3/2005, quindi successivamente al 22 dicembre 2004, data di presentazione del piano particolareggiato al Comune di Fidenza.
Con i motivi di appello si ripropongono sostanzialmente le censure del ricorso di primo grado, deducendo che la superficie complessiva di vendita sarebbe è superiore 10000 metri quadri, che comunque sarebbe applicabile la disciplina del d.lgs. 114 del 1998;che il punto 1.8 della delibera regionale n. 1236 del 1999 si riferisce all’area commerciale integrata;si contesta poi il riferimento nella sentenza impugnata alla delibera del 2005, in quanto già in base alla delibera del 1999 si sarebbe dovuta considerare una grande struttura di vendita.
Il Comune di Fidenza si è costituito con atto di forma.
All’udienza pubblica del 12 novembre 2019 la difesa appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione dell’appello;la difesa del Comune ha dichiarato di aderire a tale dichiarazione per quanto riguarda la compensazione delle spese processuali.
Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.
In base alle dichiarazioni rese dalla difesa appellante all’udienza del 12 novembre 2019, essendo il processo amministrativo governato dal principio dispositivo, il Collegio non può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse all’appello.
Infatti, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., “ la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.
Nel caso di specie, la dichiarazione resa dalla difesa appellante, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, mancando i requisiti formali di cui all’art. 84 comma 3 c.p.a., costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi della disposizione del comma 4 dell’art. 84 c.p.a..
Per costante giurisprudenza, infatti, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848;di recente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).
Il presente giudizio di appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione della adesione della difesa comunale e della particolarità delle questioni sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio per tutte le parti del giudizio.