Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-14, n. 201801621

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-14, n. 201801621
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801621
Data del deposito : 14 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2018

N. 01621/2018REG.PROV.COLL.

N. 02930/2013 REG.RIC.

N. 02931/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2930 del 2013, proposto da:
A A R, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Amina L'Abbate in Roma, Corso del Rinascimento, 11;

contro

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P L P e L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18;



sul ricorso numero di registro generale 2931 del 2013, proposto da:
A A R, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Amina L'Abbate in Roma, Corso del Rinascimento, 11;

contro

Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L C e P L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2930 del 2013:

della sentenza del T.a.r. per la Puglia - Sez. Staccata di Lecce - Sezione Prima, n. 1650/2012, resa tra le parti, concernente risarcimento danni subiti per tardiva assunzione in relazione a scorrimento della graduatoria;

quanto al ricorso n. 2931 del 2013:

della sentenza del T.a.r. per la Puglia - Sez. Staccata di Lecce - Sezione Prima, n. 1656/2012, resa tra le parti, concernente risarcimento danni subiti per tardiva assunzione in relazione a scorrimento della graduatoria.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il Consigliere O L e uditi, per l’appellante, l’avvocato A P e, per la CCIAA, l’avvocato P L P, per sé e per delega dell’avvocato L C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierno appellante, dott. A A R, ha partecipato ad un concorso per due posti di collaboratore alle attività promozionali presso la Camera di Commercio di Lecce, bandito con provvedimento n. 62/CA del 2 settembre 1986, classificandosi al terzo posto, primo degli non assunti, mentre si collocavano al primo e al secondo posto, rispettivamente i dottori A e S.

I due vincitori sono stati assunti in servizio, con decorrenza 1° aprile 1988 (deliberazione n. 165/CA del 21 dicembre 1987).

Con nota pervenuta alla Camera di Commercio in data 23 marzo 1989, l’odierno appellante ha richiesto all’Ente camerale, essendo nel frattempo intervenute (con effetto dall’8 marzo 1989) le dimissioni volontarie del dott. A, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al suddetto concorso e di essere assunto a copertura del posto resosi disponibile, con nomina da effettuarsi secondo l’ordine della graduatoria esistente.

Con deliberazione n. 47/CA del 16 giugno 1989, la Giunta camerale ha invece espresso parere favorevole al trasferimento per mobilità del dott. B G dalla CCIAA di Pavia, inquadrandolo nel profilo professionale lasciato vacante a causa delle dimissioni del dott. A, trasferimento che, poi, è avvenuto, in virtù della deliberazione camerale n. 75/CA del 13 ottobre 1989.

L’Ente camerale, con nota n. 80/CA del 13 ottobre 1989 ha per contro respinto la domanda di scorrimento della graduatoria avanzata dall’odierno appellante, facendo riferimento alla nota ministeriale n. 577101 del 30 luglio 1988, con la quale si rileva l’impossibilità di reclutamento di nuovo personale, se non con ricorso ad ulteriori procedure concorsuali, e precisando che comunque l’Ente non fosse obbligato ad utilizzare precedenti graduatorie degli idonei per la copertura dei posti disponibili.

Avvero questo diniego, il dott. A A R ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. per la Puglia - sezione staccata di Lecce, deducendo il vizio di eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, la violazione e falsa applicazione della legge (art. 18 DPR n. 269 del 18 maggio 1987, art. 5, ultimo comma, DPR n. 13 dell’1° febbraio 1986, art. 8 del DPR n. 665 del 31 maggio 1984) nonché la violazione dei principi generali in materia di assunzione nel pubblico impiego ed il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione ed irrazionalità manifesta.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso, con sentenza n. 550/1996, sostenendo che il carattere transitorio dell’art. 3 del D.I. del 27 giungo 1986, ai sensi del quale era stato bandito il concorso de quo , non giustificherebbe la mancata utilizzazione della graduatoria degli idonei, e che l’Amministrazione non avrebbe dato alcuna motivazione in ordine a questa mancata utilizzazione. In sostanza, il T.A.R. ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei due posti, per i quali era stato bandito il concorso, fosse risultato vacante dopo l’inquadramento ex art. 18, DPR n. 665/1984, situazione questa che, secondo l’Amministrazione, avrebbe impedito l’applicazione della disciplina generale che prevede l’utilizzazione della graduatoria per il posto resosi vacante, a seguito delle dimissioni di uno dei vincitori, dovendosi necessariamente ricorrere ad un nuovo bando di concorso per la copertura di questo. Quanto alla procedura di mobilità, il T.A.R. ha rilevato che solo negli scritti difensivi la Camera di Commercio avrebbe precisato di essersi attenuta nella specie a quanto disposto con la L. 29 dicembre 1988, n. 554, la quale impone di procedere a nuove assunzioni solo dopo che è stata esperita la procedura la mobilità, e che la priorità di questa procedura non potrebbe rilevare per il concorso in questione, dal momento che questo è stato bandito prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, della L. n. 554/1988, e che le assunzioni, le cui procedure concorsuali sono iniziate entro il 30 settembre 1998, potrebbero effettuarsi (art. 5, comma 5).

Avverso tale decisione è insorta la Camera di Commercio, proponendo appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 794/1997, ha rilevato che il dot. R non aveva inteso rivendicare il diritto a coprire il posto resosi vacante nell’arco triennale di validità della graduatoria (“diritto che non sussiste”, come già statuito dalla Sezione con la sentenza n. 896 del 31 maggio 1994), ma si era opposto al diniego di utilizzazione della graduatoria, contestandone le ragioni a fondamento.

Inoltre, ha precisato che l’argomento difensivo che il posto preteso dal ricorrente non esiste più, poiché ricoperto con la procedura di mobilità del 1989, costituisce – secondo la citata decisione – una questione completamente estranea alla materia del contendere, la quale non potrebbe valere a giustificare il provvedimento impugnato, che ha denegato l’utilizzazione della graduatoria, perché la particolare disciplina del bando di concorso non consentiva di attingere alla graduatoria degli idonei per la copertura del posto risultato vacante a seguito delle dimissioni di uno dei vincitori. Infine, anche l’assunto della Camera di Commercio che il suo operato sarebbe subordinato alle direttive ministeriali ed alle leggi e che la facoltà di utilizzazione delle graduatorie sarebbe ampiamente discrezionale, non è stato considerato, dalla sentenza n. 794/1997, una motivazione sufficiente per denegare l’utilizzazione della graduatoria in favore del ricorrente.

Con deliberazione n. 132/CA del 26 giugno 1995, la Camera di Commercio aveva nelle more indetto un nuovo concorso per la copertura di n. 1 posto appartenente allo stesso profilo professionale occupato dal dott. G.

L’Ente camerale – ricevuto, in data 21 ottobre 1997, l’atto di diffida da parte dell’odierno appellante al fine di sollecitare l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – ha adottato quindi le deliberazioni n. 271/CA e 272/CA del 12 novembre 1997, con le quali ha provveduto a disporre lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso oggetto di causa, a revocare la precedente deliberazione n. 132/CA e ad assumere il dott. R, con decorrenza dall’1° gennaio 1998.

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia – Sezione Staccata di Lecce ed iscritto sub n. 374/1998 R.G., l’odierno appellante ha impugnato le due deliberazioni in questione, reclamando il suo diritto ad essere assunto dalla data dell’istanza di scorrimento della graduatoria.

Il T.A.R. ha respinto tale ricorso, con sentenza n. 1651/2012, rilevando che il dott. R non sarebbe stato assunto in ruolo per ricoprire il posto vacante, ma riconoscendogli un posto di nuova istituzione, revocando il concorso indetto nel 1995. Sempre secondo il T.A.R., la sentenza n. 794/1997 del Consiglio di Stato non riconoscerebbe il diritto ad ottenere lo scorrimento della graduatoria per ottenere il posto originario e la CCIAA di Lecce non sarebbe tenuta ad attenersi ad alcun ordine giurisdizionale riguardante l’assunzione dell’interessato sul posto ricoperto per mobilità (il giudicato non si pronuncerebbe in questo senso e non potrebbe sussistere una richiesta di esecuzione in tal senso). Infine, secondo il T.A.R. la pretesa incontrerebbe un ostacolo nel consolidamento degli effetti della preposizione del dott. G nel posto, resosi vacante, attinente alla procedura concorsuale alla quale il dott. R aveva partecipato, tenuto conto del comportamento complessivo manifestato da quest’ultimo (infatti, la nomina del dott. G è stata impugnata dal dott. R, con ricorso R.G. n. 3212/1996, il quale, però era stato dichiarato perento, con decreto n. 4207 del 7 dicembre 2007).

Con separato ricorso proposto dinanzi al medesimo T.A.R., il dott. R ha altresì richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa del provvedimento di reiezione della richiesta di scorrimento di graduatoria annullato dalla sentenza del T.A.R. Lecce, con sentenza n. 550 del 1996, confermata dalla sentenza n. 794/1997 del Consiglio di Stato.

E, con atto di citazione notificato il 26 giugno 2000, il dott. R ha convenuto dinanzi al Tribunale di Lecce la CCIAA di Lecce per il risarcimento del danno in conseguenza della tardività dell’assunzione nonché a causa dell’illegittimità delle deliberazioni n. 271/CA e 272/CA del 12 novembre 1997, nella parte in cui dispongono l’assunzione del dott. R a decorrere dall’1° gennaio 1998, anziché dalla data in cui l’attore ha richiesto lo scorrimento della graduatoria. Nell’ambito di tale giudizio, la CCIAA ha proposto regolamento di giurisdizione, affermando che la controversia si collegherebbe necessariamente al rapporto di pubblico impiego che risulta già esistente, perché costituito con efficacia retroattiva nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica. Con ordinanza n. 9153 del 20 aprile 2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Con ricorso depositato in data 24 marzo 2009, l’odierno appellante ha quindi riassunto dinanzi al T.A.R. per la Puglia – sezione staccata di Lecce il giudizio proposto dinanzi al Tribunale civile di Lecce.

Il T.A.R. ha respinto i due ricorsi per risarcimento dei danni, con le sentenze n. 1650/2012 e n. 1656/2012, sostanzialmente di identico contenuto, rilevando che, come era stato statuito in relazione al ricorso n. 374/1998 R.G., il dott. R non era stato assunto in ruolo per ricoprire il posto resosi vacante a seguito delle dimissioni del dott. A (sul quale è stato assunto il dott. G per mobilità, con un atto che era stato impugnato, ma che ha superato il vaglio giurisdizionale, dato che il ricorso è stato dichiarato perento), bensì solo dopo che la CCIAA ha bandito un nuovo concorso, per altro posto appartenente allo stesso profilo professionale, determinandosi poi a revocare tale scelta (deliberazione n. 271) e ad assumere il dott. R (deliberazione n. 272). E l’acclarata legittimità delle due deliberazioni camerali, con le quali era stata disposta l’assunzione del dott. R dal 1° gennaio 1998, impedirebbe di ritenere la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive richieste dall’art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità dell’atto. Sempre secondo il T.A.R., la domanda risarcitoria non potrebbe neppure essere accolta sotto l’aspetto del dedotto ritardo in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, in quanto l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non potrebbero presumersi iuris tantum , in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato dovrebbe, ex art. 2697 c.c., provare sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). Nella specie, l’impossibilità dell’esercizio del potere amministrativo nel senso preteso dal ricorrente, cioè la copertura di un posto già coperto, escluderebbe sia l’elemento oggettivo dell’ingiustizia del danno, sia quello soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione.

Avverso tali decisioni ha interposto gravame il dott. R.

La Camera di Commercio si è costituita in giudizio per resistere agli appelli.

Nell’udienza del 22 febbraio 2018, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, s’impone di riunire i due ricorsi in appello, riguardando essi le medesime domande di risarcimento del danno proposte dal dott. R ed essendo i due atti d’appello di contenuto sostanzialmente identico.

Con un primo motivo di gravame, l’appellante deduce che la domanda rubricata sotto il n. 1 del ricorso troverebbe il suo antecedente logico-giuridico nella già accertata illegittimità dell’atto di reiezione dello scorrimento della graduatoria, contenuta nelle sentenze del T.A.R. Lecce n. 550/1996 e del Consiglio di Stato n. 794/1997, mentre la domanda rubricata sotto il n. 2 dello stesso ricorso troverebbe il suo presupposto nelle deliberazione conseguenti (n. 271 e n. 272 del 12 novembre 1997), con le quali l’Amministrazione, nel dare esecuzione al giudicato di annullamento e procedendo alla nomina dell’odierno appellante, è venuta meno all’obbligo di far decorrere gli effetti giuridici di detta nomina dal momento della richiesta di scorrimento della graduatoria.

Sempre secondo l’appellante, le sentenze gravate sarebbero viziate, in quanto trascurerebbero il dato pacifico ed inequivocabile che la costituzione del rapporto di pubblico impiego tra le parti in causa sarebbe avvenuta per effetto delle pronunce di annullamento del provvedimento di reiezione della richiesta di scorrimento della graduatoria, passate in giudicato. Il T.A.R., invece, avrebbe rispolverato argomentazioni già vagliate e ritenute infondate con le sentenze del medesimo T.A.R. e del Consiglio di Stato, passate in giudicato, che hanno ritenuto illegittimo il diniego dello scorrimento della graduatoria. Le argomentazioni del primo giudice, in particolare, non potrebbero condividersi, in quanto: a) con la decisione 550/1996, il T.A.R. aveva già affrontato il problema dell’interesse del dott. R a ricoprire un posto non più vacante, perché coperto attraverso la procedura di mobilità del dott. G;
b) nella decisione n. 794/1997, il Consiglio di Stato avrebbe affermato che la posizione di interesse legittimo che abilita il ricorrente a contestare il diniego di utilizzazione della graduatoria discende direttamente dalla collocazione di questi al primo posto degli idonei, e dalla validità triennale della graduatoria;
c) nel giudizio conclusosi con le due sentenze, la Camera di Commercio aveva dedotto che le nuove assunzioni potevano – a suo dire – avvenire solo dopo aver esperito la procedura di mobilità e che il posto preteso dal dott. R non esisteva più, proprio perché coperto con la procedura di mobilità. Sotto questo profilo, il T.A.R. aveva rilevato che queste sarebbero ragioni ulteriori che non apparirebbero nel provvedimento impugnato, aggiungendo per tuziorismo ed economicità del giudizio, ovvero per evitare che l’Amministrazione, nonostante l’annullamento, potesse rinnovare l’atto fondandosi su questa ulteriore argomentazione, che il Collegio non potrebbe non rilevarne l’infondatezza. Anche nella sentenza del Consiglio di Stato era stato poi dichiarato che la questione della copertura del posto con la procedura di mobilità sarebbe una questione completamente estranea alla materia del contendere.

Secondo l’appellante, vi sarebbe, poi, da ricordare che, alla data di presentazione della domanda di scorrimento, vi sarebbe stata non solo la vacanza determinata dalle dimissioni del dott. A (coperta dal dott. G in mobilità), ma anche, nella medesima area funzionale, la vacanza determinata dall’avvenuta cessazione dal servizio del dott. A C, a far data dal 5 ottobre 1988, per cui, una volta disposta l’assunzione del dott. R, la stessa avrebbe dovuto essere certamente riconosciuta a partire dal 1989.

La Camera di Commercio, poi, avrebbe deliberato di dare esecuzione alle due appena citate sentenze concernenti il diritto allo scorrimento della graduatoria in favore del dott. R, di revocare l’indizione del concorso del 1995 e di procedere all’assunzione dell’appellante, dimostrando così che la costituzione del rapporto di pubblico impiego tra le parti in causa è avvenuta a seguito e per effetto delle pronunce di annullamento del provvedimento di reiezione della richiesta di scorrimento della graduatoria avanzata dall’odierno appellante. La sentenza impugnata sarebbe invece irragionevole e contraddittoria, perché non collega l’assunzione del dott. R al giudicato di cui alle decisioni richiamate più volte, ma alla copertura di un posto di nuova istituzione.

Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce che le sentenze impugnate violerebbero il principio introdotto nel nostro ordinamento dalla sentenza n. 500/1999 della Sezioni Unite dalla Cassazione che ha conferito rilievo esclusivo alla presenza di un danno ingiusto.

Nelle sentenze impugnate si affermerebbe che la complessiva condotta dell’Amministrazione, che ha assunto in servizio il ricorrente su altro posto in seguito istituito, non concreta l’ipotesi di danno ingiusto e che, nella specie, l’impossibilità dell’esercizio del potere amministrativo nel senso preteso dal ricorrente, cioè della copertura di un posto già coperto, esclude sia l’elemento oggettivo dell’ingiustizia del danno, sia quello oggettivo della colpa in capo all’Amministrazione.

Sotto tal profilo, l’erroneità delle due pronunce sarebbe duplice.

Innanzitutto, il primo giudice ometterebbe di considerare che, alla data di presentazione della domanda di scorrimento, vi sarebbe stata non solo la vacanza determinata dalle dimissioni del dott. A (coperta dal dott. G in mobilità), ma anche, nella medesima area funzionale, la vacanza determinata dall’avvenuta cessazione dal servizio del dott. A C, a far data dal 5 ottobre 1988, per cui, una volta disposta l’assunzione del dott. R, la stessa avrebbe dovuto essere certamente riconosciuta a partire dal 1989.

Inoltre, l’illegittimità dell’atto ritenuto lesivo era stata definitivamente accertata dal giudicato amministrativo, il quale ne esprime dettagliatamente le ragioni, per cui rappresenterebbe l’indice grave, preciso e concordante della colpa dell’Amministrazione. Nella specie, il danneggiato avrebbe quindi potuto limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto amministrativo annullato. Invero, nella fattispecie il rilievo dell’accertamento dell’illegittimità non riguarderebbe il dato estrinseco dell’intervenuto annullamento ma concernerebbe il contenuto della decisione e la sua attitudine ad evidenziare, anche in modo indiretto, la sussistenza della colpa dell’Amministrazione. Inoltre, le decisioni di annullamento avrebbero altresì rilevato che l’Amministrazione aveva posto a base del provvedimento impugnato una interpretazione erronea della normativa relativa alla vicenda.

I due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento, per le seguenti considerazioni.

Pur non trattandosi nella specie di giudizio di ottemperanza in senso tecnico, tuttavia la legittimità del successivo operato dell’Amministrazione deve essere valutata alla stregua delle indicazioni fornite dal T.A.R. e dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 550/1996 e n. 794/1997.

Sul punto, ritiene il Collegio, che le decisioni assumano la pacifica inconfigurabilità di un diritto del dott. R ad essere assunto nel posto liberatosi a seguito delle dimissioni del dott. A e che esse si concentrino, in sostanza, sul difetto di motivazione che inficiava l’atto impugnato, atteso che la Camera di Commercio non aveva esternato ragioni valide che l’avevano indotta a non assumere l’odierno appellante. In sostanza, le decisioni citate hanno annullato il diniego dello scorrimento della graduatoria per il ritenuto difetto di motivazione, ma non hanno imposto all’Amministrazione di provvedervi, poiché tale “diritto non sussiste” .

In effetti, in particolare, nella sentenza n. 794/1997, il Consiglio di Stato ha affermato che “il ricorrente non ha inteso rivendicare il diritto a ricoprire il posto, diritto che non sussiste, ma si è opposto al diniego di utilizzazione della graduatoria, contestandone le ragioni poste a fondamento” . Per altro verso, la stessa sentenza ritiene completamente estranea alla materia del contendere la circostanza che il posto preteso dal dott. R sia stato coperto con la procedura di mobilità dal dott. G, e si concentra, come detto, solo sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Non appaiono, quindi, condivisibili le conclusioni dell’appellante, per cui la sentenza impugnata si sorreggerebbe su argomentazioni già vagliate e ritenute infondate nelle due decisioni richiamate e la retrodatazione dell’assunzione sarebbe una conseguenza obbligata del giudicato formatosi sul precedente giudizio di impugnazione.

Di conseguenza, il giudicato formatosi sulle precedenti giurisprudenziali non ha affatto caducato la copertura del posto vacante con mobilità, cosa che sarebbe stata invece naturale, qualora il giudicato si fosse esteso all’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria (il che, al contrario, risulta esplicitamente negato).

Diversamente da come ritenuto dal T.A.R. nella sua sentenza n. 550/1996, non appare poi nemmeno condivisibile l’assunto per cui l’interessato non fosse onerato di impugnare detta procedura di mobilità, al fine di poter aspirare al posto coperto mediante la medesima;
anzi, nella specie, assume significato decisivo che, in un primo momento, il dott. R, abbia (correttamente) impugnato la nomina del dott. G, con ricorso iscritto sub n. 3212/1996 R.G., giudizio che, però, non è stato più coltivato ed è stato dichiarato perento nel 2007. In questo modo, si è consolidata una situazione incompatibile con la pretesa dell’appellante di occupare quel posto in organico e di vedersi retrodatata la propria assunzione al momento della presentazione della domanda di scorrimento della graduatoria nonché accolte le domande risarcitorie da esso proposte.

In altre parole, pur dando la Camera di Commercio atto di volersi conformare ai precedenti giurisprudenziali già più volte richiamati, il posto in cui è stato assunto il dott. R con le due gravate deliberazioni non ha e non può avere alcun nesso con quello liberatosi anni prima, in relazione al quale l’odierno appellante aveva chiesto lo scorrimento della graduatoria.

Del tutto irrilevante, sotto il profilo in esame, appare poi anche la circostanza che, al momento della presentazione della domanda, fosse vacante un secondo posto, a seguito delle dimissioni del dott. A C, a far data dal 5 ottobre 1988, non trattandosi, infatti, di posto occupato in seguito al concorso a cui si riferisce la graduatoria oggetto di causa, per cui il dott. R non può comunque accampare alcun diritto ad occuparlo in virtù dell’invocato scorrimento della graduatoria.

Conclusivamente, la decisione della Camera di Commercio di assumere il dott. R nel posto resosi vacante a seguito della revoca del concorso del 1995 deve ritenersi del tutto legittima e non in contrasto con i due precedenti giurisprudenziali invocati dall’appellante. Per questo motivo, le domande risarcitorie del dott. R vanno considerate infondate, sia sotto il profilo della pretesa tardività dell’assunzione, sia sotto il profilo dell’asserita illegittimità delle deliberazioni n. 271 e n. 272 del 12 novembre 1997, le quali sono state adottate del tutto legittimamente sull’implicito presupposto che il posto resosi vacante a seguito delle dimissioni del dott. A era stato coperto, con la procedura di mobilità, dal dott. G (provvedimento la cui impugnazione è avvenuta con ricorso poi dichiarato perento). Il solo annullamento del diniego dello scorrimento della graduatoria per difetto di motivazione, invece, non può essere considerato fonte autonoma idonea a sorreggere le domande risarcitorie nei termini formulati dal dott. R.

In base alle considerazioni sinora svolte, gli appelli riuniti vanno pertanto respinti e le sentenze impugnate vanno integralmente confermate.

In considerazione della particolarità del caso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado del giudizio tra le parti.

Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello.

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