Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2023-09-15, n. 202303817
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Pubblicato il 15/09/2023
N. 03817/2023 REG.PROV.CAU.
N. 06403/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6403 del 2023, proposto dalla Farmacia Piccioni dott.ssa Tiziana &C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Mondolfo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
la Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71;
nei confronti
dei signori Vitali Carmen, Poli Anna Maria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00112/2023, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mondolfo e della Regione Marche;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 il Cons. A M M e uditi per le parti gli avvocati delle parti presenti, come da verbale;
considerato che:
- con l’appello cautelare, avverso l’ordinanza n. 112/2023 oggi gravata, la Farmacia Piccioni non sembra addurre motivi autonomi, limitandosi a censurare essenzialmente le ragioni del diniego della misura cautelare da parte del primo giudice;
-che il danno patito dalla ricorrente riveste natura eminentemente economica, di tal che l’ordinanza cautelare impugnata -che ha motivato sulla insussistenza del danno grave ed irreparabile - deve essere confermata;
- né a conclusioni diverse sembrano poi condurre gli ulteriori profili di censura avverso la ordinanza cautelare n. 112, a mezzo dei quali la Farmacia Piccione contesta la motivazione dei provvedimenti gravati, risultando tali doglianze per vero generiche;
- sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase di appello cautelare.