Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2016-12-22, n. 201602710
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Testo completo
Numero 02710/2016 e data 22/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2016
OGGETTO:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Schema di decreto interministeriale (ambiente - sviluppo economico) recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
LA SEZIONE
Vista la documentazione trasmessa con nota n. 0019398 del 19 settembre 2016, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;
Visto il parere interlocutorio del 28 settembre 2016;
Visto l’adempimento di cui alla nota ministeriale n. 25860 del 29 novembre 2016;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G M;
Premesso e considerato.
E’ stato sottoposto all’esame del Consiglio di Stato lo schema di decreto interministeriale de quo , predisposto a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico e redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “ Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ”, con cui si intende dare applicazione a quanto previsto nella disposizione citata, ai sensi della quale “ I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo ”.
Ha evidenziato, l’Amministrazione richiedente, che l’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede (al comma 1) che i produttori, che non adempiano ai propri obblighi mediante un sistema individuale, devono aderire a un sistema collettivo, che deve essere organizzato in forma consortile (comma 2). Detti consorzi, per espressa previsione normativa (comma 3, cit.), hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro, ma nonostante la loro conformazione privatistica svolgono funzioni di interesse generale per l’intera collettività e sono funzionali al perseguimento di interessi di matrice ambientale, di talché il già menzionato comma 3 prevede che detti consorzi operino sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
I due Ministeri competenti, sempre sulla base del disposto di quest’ultimo comma, sono deputati ad approvare lo statuto-tipo di detti consorzi, statuto-tipo al quale, per espressa previsione dello stesso art. 10 del d.lg. 49/2014, i consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione devono conformare il loro statuto, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8.
In particolare, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del richiamato decreto legislativo, i sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro novanta giorni dall’approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono, entro 15 giorni, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell’approvazione, mentre i sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell’ambiente entro 15 giorni dall’adozione, ai fini dell’approvazione. Lo statuto è approvato nei successivi novanta giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni.
Tanto premesso, il decreto interministeriale di approvazione dello schema di statuto-tipo è stato qualificato