Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-08-26, n. 202005208

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-08-26, n. 202005208
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005208
Data del deposito : 26 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2020

N. 05208/2020REG.PROV.COLL.

N. 07466/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7466 del 2019, proposto da
D S, rappresentata e difesa dagli avvocati S L e R G M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Campi Salentina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F F T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Comune di Carmiano, non costituito in giudizio;

nei confronti

S I M, G M, P B, M Rosaria F, Paola G, Cristina M, Marilena T, Monica S, Antonella P, Sofia Cinzia P, Rita Fanuli, Laura Miglietta, Giovanni R e M Assunta De Tommaso, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 00740/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Salentina, che ha spiegato anche appello incidentale condizionato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 28 maggio 2020, tenuta con le modalità di cui all’art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, come da verbale, il Cons. Alberto Urso, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Spagnolo Daniela partecipava alla procedura concorsuale di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato full time per 36 mesi di undici assistenti sociali da impiegare per il servizio sociale professionale di ambito/ equipe multidisciplinare PON inclusione e per l’ufficio di piano/struttura di gestione PON inclusione indetta dal Comune di Campi Salentina (LE), quale capofila del corrispondente Ambito territoriale sociale, giusta determina del Responsabile del settore del 22 dicembre 2016.

2. Avverso gli atti della procedura la Spagnolo, che all’esito delle valutazioni della commissione era risultata quindicesima, proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, avanzando anche domanda di risarcimento del danno (ricorso r.g. n. 624 del 2017).

3. Con altro ricorso integrato da motivi aggiunti la stessa Spagnolo censurava davanti al medesimo Tribunale la delibera di mancato scorrimento della graduatoria concorsuale e gli atti correlati, impugnando anche i contratti di lavoro frattanto stipulati dall’amministrazione con i vincitori (ricorso r.g. n. 406 del 2018).

4. L’adito Tribunale amministrativo, nella resistenza in entrambi i ricorsi del Comune di Campi Salentina, nonché dei controinteressati M, B, M, F, G e M nel ricorso r.g. n. 624 del 2017, nonché della stessa M e con intervento ad opponendum dei controinteressati B, M, T, F G, M, S e P nel ricorso r.g. n. 406 del 2018, riuniti ricorsi e disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune controinteressate pretermesse nel primo ricorso, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario quanto al secondo ricorso e respingeva il primo ricorso, ivi inclusa la domanda risarcitoria.

5. Ha proposto appello la Spagnolo limitatamente al rigetto del primo ricorso, formulando varie censure avverso la sentenza di primo grado nei termini di seguito indicati (cfr. infra , sub § 2 ss. della parte in diritto ).

6. S’è costituito in giudizio il Comune di Campi Salentina chiedendo la reiezione dell’appello e proponendo appello incidentale condizionato - al quale la Spagnolo resiste - con unico motivo con cui ha dedotto la violazione dell’art. 88, comma 2, lett. d) , Cod. proc. amm., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dell’avviso di selezione.

7. All’udienza del 28 maggio 2020, tenuta da remoto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 84, comma 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

DIRITO

1.L’appello è infondato alla stregua delle osservazioni che seguono.

2.Col primo motivo di appello la Spagnolo lamenta l’erroneo rigetto della doglianza relativa all’illegittimità del bando di concorso per irragionevolezza dei punteggi spettanti in relazione ai titoli di servizio, stante la previsione della attribuzione d’un punteggio sproporzionatamente superiore per l’attività prestata presso comuni appartenenti all’Ambito Territoriale interessato.

L’avviso pubblico d’indizione della procedura concorsuale in questione prevedeva fra i criteri di valutazione dei candidati quello concernente i “ titoli di servizio ”, per il quale era prevista l’assegnazione d’un punteggio massimo fino a 28 punti (cfr. art. 5, lett. d) );
in particolare per la funzione di “ Servizio Sociale Professionale/equipe disciplinare ” era prevista l’assegnazione d’un punteggio pari a 0,40 punti per ogni mese di attività professionale svolta in qualità di “ Assistente sociale ” nei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale di Campi Salentina ”, sino a un massimo di 14 punti;
la medesima attività, se prestata “ presso [altri] Enti Locali ”, dava diritto all’attribuzione del diverso punteggio di 0,20 punti, sino a un massimo di 8 punti. Secondo l’appellante tale criterio era irragionevole e discriminatorio nell’attribuire un punteggio così ampiamente differente a seconda che la (medesima) attività fosse prestata presso i comuni appartenenti all’Ambito indittivo della procedura ovvero presso altri enti locali;
né tale palese disparità avrebbe potuto essere giustificata richiamando la discrezionalità di cui era titolare l’amministrazione.

2.1. Il motivo non è suscettibile di favorevole considerazione.

2.1.1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale la selezione e conformazione dei criteri valutativi relativi alle varie tipologie di procedure comparative, nell’ambito delle rispettive fasi, rientrano nella sfera di discrezionalità rimessa all’amministrazione, risultando perciò passibili di sindacato giudiziale solo a fronte di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, ovvero della scelta di criteri non trasparenti od intellegibili (cfr., inter multis , Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, n. 5306 ;
V, 28 febbraio 2018, n. 1218;
22 gennaio 2015, n. 253;
6 maggio 2015, n. 2269;
IV, 31 marzo 2012, n. 1910;
VI, 30 giugno 2017, n. 3199, in relazione ai criteri stabiliti dalle commissioni di concorso per la valutazione dei titoli;
Cons. Stato, V, 17 dicembre 2018, n. 7115;
VI, 17 maggio 2017, n. 2334, per i criteri fissati dalle medesime commissioni ai fini della valutazione delle prove concorsuali;
da ultimo, Cons. Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2967 e relativi richiami in materia di appalti pubblici).

Tali principi possono essere applicati anche per quanto riguarda i criteri direttamente stabiliti dall’amministrazione nel bando di concorso ai fini della valutazione dei titoli dei candidati.

2.1.2. Invero la previsione di un peso differenziato attribuito alla pregressa esperienza professionale, a seconda che sia stata prestata presso i medesimi comuni afferenti all’Ambito territoriale che ha bandito il concorso ovvero presso altri enti locali, costituisce effettivamente espressione della discrezionalità attribuita all’amministrazione per il miglior conseguimento possibile dell’interesse pubblico e pertanto sfugge al sindacato giurisdizionale, salva la sua manifesta irragionevolezza, abnormità, illogicità o travisamento dei fatti che non ricorrono nel caso di specie.

La differenza di punteggio attribuibile ben si giustifica, come rilevato dalla sentenza, nella tipologia di attività messa a bando concernente un servizio sociale caratterizzato per sua intrinseca natura da uno stretto e qualificato contatto con l’utenza e perciò tale da giustificare la valorizzazione di un’approfondita e sedimentata conoscenza del tessuto socio-culturale di riferimento.

In tale prospettiva l’attività prestata presso enti diversi, anche geograficamente non lontani da quelli coinvolti nella procedura concorsuale, può risultare non altrettanto qualificante rispetto a quella svolta nella medesima realtà in cui i vincitori sono chiamati ad operare, atteso che ciascun contesto socio-economico-culturale presenta assetti e problematiche sue proprie, la cui conoscenza e sperimentazione può senz’altro - non irragionevolmente - costituire un elemento d’apprezzamento in capo al candidato.

Peraltro la misura di tale diverso apprezzamento non risulta, nel caso di specie, irragionevolmente o abnormemente sproporzionata, trattandosi dell’attribuzione d’un punteggio su base mensile di 0,40, anziché 0,20 punti, per un massimo di 14 anziché di 8 punti, su un totale complessivo massimo di 28 per tutti i titoli di servizio: il che rientra ancora entro il limite della non irragionevole sproporzione, risultando tale da giustificare l’attribuzione di un punteggio diversificato in ragione delle suindicate circostanze.

3. Col secondo motivo l’appellante si duole dell’ingiusto rigetto della censura concernente la valutazione dei titoli di servizio vantati, avendo l’amministrazione - ad avviso della Spagnolo - omesso erroneamente di considerare i servizi prestati presso il Comune di Novoli e di Monteroni di Lecce sol perché contrattualizzati con il relativo appaltatore.

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. L’art. 5, lett. d) dell’avviso indittivo della procedura prevedeva l’attribuzione di 0,40 punti per ogni mese di attività professionale di assistente sociale per lo svolgimento di Segretariato Sociale e/o Servizio Sociale Professionale presso i Comuni afferenti l’Ambito Territoriale di Campi Salentina prestata “ con contratto diretto di lavoro conferito e retribuito dagli stessi ”;
il medesimo rapporto contrattuale era prescritto per l’attribuzione di punteggio (nella misura di 0,20 punti per mese) per la prestazione dell’attività professionale di assistente sociale presso enti locali non appartenenti al detto Ambito Territoriale.

Il tenore letterale della clausola ricollegava al di là di ogni ragionevole dubbio l’attribuzione di punteggi all’attività prestata in virtù della titolarità di un “ contratto diretto di lavoro conferito e retribuito ” direttamente dai Comuni dell’Ambito o dagli enti locali fuori Ambito.

3.1.2. È tuttavia pacifico che l’attività di cui l’appellante ha lamentato l’omessa valutazione è stata prestata non già in forza di contratti dalla stessa stipulati direttamente con i Comuni di Novoli e Monteroni di Lecce, bensì - rispettivamente - con l’Associazione Programma Sviluppo Comune di Novoli e con la Cooperativa Sociale C.S.S. s.c.r.l.: il che impedisce in radice, proprio sulla base della ricordata clausola dell’avviso - in sé neppure censurata dall’appellante - l’attribuzione del punteggio rivendicato (mancando proprio un contratto di lavoro “ conferito e retribuito ” dai comuni interessati).

Né rileva la circostanza che gli enti con i quali l’appellante ha intrattenuto il proprio rapporto contrattuale fossero appaltatori del servizio per conto dei predetti comuni, trattandosi di soggetti distinti dai suddetti comuni, così che quei contratti non possono essere qualificati come “ conferit [i] e retribuit [i]” dai comuni stessi;
né rileva la circostanza che i suddetti comuni avessero nel periodo interessato esternalizzato in toto le attività di servizio sociale.

Né la clausola in questione, fermo restando il fatto che essa non è stata neppure impugnata, risulta illogica, arbitraria o irragionevole, essendo sufficiente osservare che con la stessa l’amministrazione ha voluto assicurarsi che l’attività svolta dai candidati fosse indubbiamente riferita - anche in considerazione del relativo regime e modalità contrattuali - a quella per la quale era stata indetta la procedura selettiva.

Resta pertanto esclusa in fatto anche qualsiasi rilevanza della pretesa mancata attivazione del soccorso istruttorio.

3.2. È poi irrilevante ai fini del decidere la riproposta doglianza relativa al mancato riconoscimento di 0,40 punti per il servizio svolto presso il Comune di Trepuzzi, già ritenuta fondata dal Tar benché inidonea a superare la prova di resistenza: anche nella presente sede, l’inidoneità della doglianza a consentire un’utile collocazione in graduatoria della ricorrente - anche alla luce del rigetto degli altri motivi di gravame - rende la censura riproposta irrilevante per la decisione.

4. Col terzo motivo l’appellante lamenta l’erroneo rigetto della doglianza con cui era stata censurata la mancata valutazione fra i “ titoli di servizio ” dell’attività prestata quale giudice onorario presso il Tribunale dei minori di Lecce.

4.1. Neanche tale motivo è fondato.

4.1.1. Il già citato art. 5, lett. d) dell’avviso di selezione prevedeva l’attribuzione di 0,10 punti per ogni mese di attività “ svolta presso altre Pubbliche Amministrazioni, nell’attività professionale di Assistente Sociale, con contratto di lavoro diretto ovvero stipulato da altri enti […]”.

L’attività di cui l’appellante lamenta la mancata valutazione è quella di giudice onorario del Tribunale dei minori (di Lecce) che tuttavia non coincide con la “ attività professionale di Assistente Sociale ” prescritta dal bando.

Al riguardo deve osservarsi che, benché l’incarico di giudice onorario fosse stato conferito “ con la qualifica di assistente sociale ”, l’attività effettivamente svolta dall’appellante con quella qualifica non può essere ricondotta a quella generica di assistente sociale, compendiandosi evidentemente in quella specifica e diversa di “giudice onorario”;
né rileva che l’appellante abbia svolto anche attività “di sportello” (in particolare, “ sportello informativo destinato alle coppie disponibili all’adozione nazionale e internazionale ”), giacché anche quest’ultima non può essere considerata isolatamente al fine di una sua autonoma valorizzazione quale specifica attività di assistente sociale, essendo al contrario indissolubilmente legata e collegata all’unica funzione di giudice onorario del tribunale dei minorenni.

5. Col quarto motivo di gravame è contestato il rigetto della censura di erronea valutazione del proprio curriculum , in relazione al quale l’appellante deduce che l’amministrazione aveva erroneamente apprezzato, con l’attribuzione di 0,50 punti, il solo corso di Mediazione Familiare svolto nel 2001-2003, realizzando così anche una macroscopica disparità di trattamento rispetto agli altri candidati.

5.1. Neanche tale motivo può essere accolto.

5.1.1. L’avviso di concorso prevedeva quale autonomo criterio di attribuzione di punteggio ( sub art. 5, lett. c) ) la valutazione del “ curriculum formativo professionale ”, in relazione al “ complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della propria vita lavorativa che la Commissione, a suo insindacabile giudizio, ritenga significative per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali del candidato stesso, in relazione all’incarico da ricoprire ”, con la precisazione che siffatto curriculum è valutato solo se evidenzia un valore professionale aggiunto rispetto ai titoli già valutati ”.

La commissione di concorso aveva precisato nella riunione del 27 gennaio 2017 che, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativamente a tale criterio, avrebbe “ assu [nto] a riferimento la qualificazione formativo professionale conseguita, con particolare riferimento ai diplomi di specializzazione e/o di particolare abilitazione, corsi di perfezionamento ed aggiornamento ”, nonché di tutto ciò “ che concorre all’arricchimento professionale in rapporto all’incarico da ricoprire e l’anzianità di servizio maturata in rapporto all’incarico da ricoprire ”.

È da aggiungere sul punto che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili (cfr. Cons. Stato, n. 3199 del 2017, cit.;
5306 del 2015, cit.;
Cons. Stato, III, 20 novembre 2018, n. 6548;
V, 30 aprile 2018, n. 2590;
in termini generali, Cons. Stato, V, 2 ottobre 2019, n. 6591;
IV, 3 gennaio 2018, n. 33);
dal che discende che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste.

Deve ritenersi che il tenore letterale della clausola e le specificazioni della commissione di concorso erano finalizzati alla valorizzazione delle esperienze dei candidati “ in relazione all’incarico da ricoprire ”, nel quadro della “ vita lavorativa ” maturata da ciascuno: tale legame funzionale con “ l’incarico da ricoprire ” - che la commissione ulteriormente specificava in termini sia di arricchimento “ professionale ” sia di “ anzianità di servizio maturata ” - rappresentava pertanto il parametro posto a guida dei giudizi sui curricula dei candidati.

5.1.2. Ciò posto, si rivela anzitutto legittimo il valore attribuito - nell’esame dei curricula dei candidati - al rapporto fra i titoli curriculari e l’incarico da ricoprire, costituendo attuazione di una scelta discrezionale, di per sé non manifestamente arbitraria, illogica, irrazionale o irragionevole, con conseguente infondatezza della critica svolta sul punto dall’appellante.

Peraltro le singole censure formulate dall’appellante si risolvono nel lamentare genericamente l’omessa valorizzazione, rispettivamente, delle attività di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Lecce, di Responsabile di Servizio del Settore Servizi Sociali presso il Comune di Torchiarolo quale Alta Professionalità, di Operatore Locale di Progetto con attestazione della Provincia di Foggia, della pubblicazione dell’articolo “ Dono e Formazione ” su una rivista periodica, della partecipazione ad alcuni corsi di formazione e aggiornamento, dell’incarico di docenza svolto per il Comune di Trepuzzi, dell’attività di relatrice in corsi di formazione nell’ambito del terzo settore, senza evidenziare macroscopici profili di illogicità, abnormità, irragionevolezza o irrazionalità degli apprezzamenti operati dalla commissione di gara, profili che ovviamente non possono emergere dal contrasto con le mere valutazioni soggettive della ricorrente.

5.1.3. Come ben rilevato nella sentenza impugnata, infatti, alcune delle attività invocate dall’appellante non presentano un diretto rilievo funzionale “ in relazione all’incarico da ricoprire ”, come ad esempio la funzione di giudice onorario e la correlata attività di sportello informativo per le adozioni (non direttamente ricollegabile, come già rilevato in precedenza, all’attività di assistente sociale);
l’articolo “ Dono e Formazione ”;
l’attività di relatrice in convegni relativi al terzo settore;
l’attività di docenza nel corso di formazione presso il Comune di Trepuzzi.

Allo stesso modo non è in sé irragionevole la mancata considerazione dei corsi richiamati dall’appellante, considerando che la commissione le ha attribuito il punteggio di 0,50 punti per il corso di perfezionamento post universitario sulla “Mediazione Familiare” della durata di due anni, sicché non è illogico, né si appalesa comunque in sé irragionevole o distonico rispetto ai criteri previsti nel bando e formulati dalla stessa commissione, il non attribuire alcun punteggio per i corsi di aggiornamento e formazione della durata di tre o sei mesi.

Lo stesso è a dire per l’invocato titolo di “ Operatore Locale di Progetto con Attestazione della Provincia di Foggia 2005, Presidenza del Consiglio-Ufficio Nazionale per il SERVIZIO CIVILE ”, che è riportato nel curriculum in termini di semplice “ attestato di partecipazione ”, riferito al “ 23.05.2005 ”, sicché la sua omessa autonoma valorizzazione non si appalesa - per come l’esperienza è riportata nel curriculum - illogica o irragionevole;
il che vale anche per l’attività di “ Responsabilità di Servizio Settore Servizi Sociali presso il Comune di Torchiarolo (BR) quale Alta Professionalità ”, riportata nel curriculum e nella domanda in termini di “ responsabilità del procedimento ” per n. 3 mesi in relazione ad alcuni progetti, per la quale non si appalesa manifestamente irragionevole la valutazione di non pertinenza o non apprezzabilità in relazione all’incarico da ricoprire.

5.1.4. Non emergono in modo manifesto e macroscopico neppure i profili di palese irragionevolezza od illegittimità delle valutazioni della commissione in termini di disparità di trattamento rispetto agli altri candidati, pure denunciati dall’appellante.

Segnatamente:

- non sussiste la lamentata disparità di trattamento in relazione all’attribuzione di n. 3 punti alla candidata M per un master di I livello della durata di 8 mesi, invece degli 0,5 punti assegnati all’appellante per il suddetto corso di perfezionamento biennale, stante la diversa natura dei corsi in questione e la conseguente non irragionevole o discriminatoria maggior valorizzazione, nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale rimesso alla commissione, del master di I livello rispetto al corso di perfezionamento post-universitario (valorizzazione motivata dalla commissione nel più ampio contesto di un “ percorso formativo professionale apprezzabile ”);

- non risultano fondate le critiche per i n. 5 punti attributi alla candidata M “ valutando la notevole esperienza lavorativa e la qualificazione formativo professionale di buon livello conseguita ”: infatti, anche a prescindere dai profili di eccepita novità delle censure sollevati dall’amministrazione (anche in relazione alle doglianze relative alla posizione della controinteressata P), emerge dal curriculum di tale candidata una lunga e continuativa esperienza professionale quale assistente sociale (rispettivamente presso una società partecipata della provincia di Lecce, direttamente presso la stessa Provincia, presso i Comuni di Leverano e Campi Salentina oltreché in alcune cooperative sociali) e una parte di tali esperienze non è valorizzata fra i titoli di servizio (la candidata ha indicato peraltro anche vari titoli formativi, fra cui un corso di perfezionamento presso l’Università di Lecce);
la pur opinabile valutazione dell’amministrazione, stanti gli elementi differenziali e di eterogeneità (anche in ordine alla tipologia di esperienze) rispetto al curriculum dell’appellante (la cui esperienza maggiormente continuativa e prolungata è legata, in particolare, all’attività svolta quale giudice onorario) non consente di formulare un giudizio di manifesta irragionevolezza, abnormità o trattamento discriminatorio (ciò senza contare che, sotto altro profilo, l’eventuale illegittima attribuzione di n. 5 punti alla M non gioverebbe in ogni caso - stante l’ampia differenza di punteggio con l’appellante - ai fini dell’utile collocazione in graduatoria dell’appellante);

-a identiche conclusioni deve giungersi quanto alla posizione della candidata P, cui la commissione ha attribuito n. 6 punti per il curriculum in ragione della “ qualificazione professionale di buon livello e notevole esperienza lavorativa maturata soprattutto in Enti Locali ben oltre quella valutata per l’attribuzione del punteggio ”: anche in questo caso, infatti, considerata la specifica motivazione addotta dalla commissione, correlata all’esperienza vantata dalla P presso vari enti locali e soggetti partecipati (ad es., oltre a quelli inseriti fra i titoli di servizio, l’attività di assistente sociale prestata presso una società partecipata dalla Provincia di Lecce, nonché direttamente presso quest’ultima) e alle differenze rispetto al curriculum dell’appellante, non è dato riscontrare evidenza di manifesti elementi d’irragionevolezza o disparità di trattamento tali da rendere illegittima la valutazione.

5.1.5. In conclusione, quanto alla valutazione di tali ultimi due curricula richiamati in termini comparativi, emerge che la commissione ha valorizzato in modo significativo le esperienze professionali affini al posto messo a bando, ciò che risulta in sé non irragionevole, né illegittimo ed è anzi ben coerente con le previsioni dell’avviso di concorso e i criteri fissati dalla commissione.

6. Col quinto motivo di gravame viene sostanzialmente riproposto il terzo motivo di ricorso per la illegittima mancata esclusione o erronea attribuzione di punteggi ai candidati F, G, M, R e M.

Al riguardo occorre rilevare che mentre la sentenza ha ritenuto infondate le doglianze nei confronti della M e in parte della F, reputando irrilevanti le altre, stante il mancato superamento della prova di resistenza ai fini di un’utile collocazione in graduatoria dell’appellante, quest’ultima si è limitata alla mera riproduzione del motivo di doglianza, anche in ragione del ritenuto attuale superamento della suddetta prova di resistenza in conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di gravame.

Il motivo è inammissibile, come eccepito dall’amministrazione, in applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo;
il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, è
revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione ” ( inter multis , Cons. Stato, V, 26 marzo 2020, n. 2126;
11 dicembre 2019, n. 8415;
16 novembre 2018, n. 6464;
13 marzo 2017, n. 1134;
IV, 24 febbraio 2020, n. 1355;
10 settembre 2018, n. 5294;
II, 20 febbraio 2020, n. 1308).

Né giova qui all’appellante la (mera) riproposizione delle doglianze reputate dal Tar irrilevanti (e perciò non esaminate) in quanto non utili al superamento della prova di resistenza, atteso che anche nella presente sede il rigetto degli altri motivi d’impugnazione rende siffatte doglianze inutili ai fini dell’accoglimento delle domande della Spagnolo.

7. Con l’ultimo motivo di doglianza l’appellante censura infine l’omessa pronuncia della sentenza sull’illegittimità degli atti con cui il Comune dapprima aveva negato l’accesso ai documenti e poi lo aveva consentito tardivamente, in tal modo pregiudicando l’approntamento della giusta difesa, non avendo asseritamente potuto essa appellante proporre domanda cautelare volta a impedire la stipulazione dei contratti - effettivamente avvenuta - con i candidati risultati vincitori. In ragione e in relazione (anche) a tale specifica condotta tenuta dall’amministrazione l’appellante ha proposto la correlata domanda di risarcimento del danno.

Posto che il motivo non riguarda una domanda di accesso ai sensi dell’art. 116 Cod. proc. amm., lo stesso è infondato alla stregua delle osservazioni che seguono.

Come emerge dalla documentazione in atti l’accesso fu richiesto dalla Spagnolo con istanza del 16 marzo 2017, ricevuta al protocollo del Comune il 20 marzo 2017 (prot. n. 3393/A);
il Comune riscontrò l’istanza il 7 aprile 2017, mettendo a disposizione i documenti a partire dal successivo 12 aprile;
dopodiché si aprì un’interlocuzione fra la stessa amministrazione e la Spagnolo in relazione al mero oscuramento di una parte dei documenti (in particolare, riguardo alle annotazioni della commissione sulle domande dei candidati), cui seguì l’ostensione piena il successivo 2 maggio 2017.

In tale contesto, oltre all’assenza di una condotta illecita dell’amministrazione (che evase tempestivamente l’istanza, salvi i residui profili di parziale riservatezza, comunque risolti nel giro di qualche giorno) e d’un nesso causale rispetto al pregiudizio invocato in relazione alla stipula dei contratti dei controinteressati (atteso che detta stipula avvenne il 6 aprile 2017, cioè prima che scadesse il termine ordinario di trenta giorni per rispondere all’istanza d’accesso, su cui cfr. gli artt. 2 e 25, comma 4, l. n. 241 del 1990, nonché l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33 del 2013 per l’accesso civico, sicché l’evento pregiudizievole si sarebbe prodotto in specie quando ancora pendeva il termine per rispondere all’istanza, non avendo del resto l’appellante espresso doglianze in relazione a un diverso e specifico termine), è assorbente rilevare che il rigetto dell’appello e delle domande dell’appellante esclude in ogni caso la sussistenza d’un danno risarcibile in relazione all’intervenuta stipulazione dei contratti con gli altri candidati, atteso che nessun pregiudizio l’appellante può lamentare rispetto agli stessi contratti, e tanto più in relazione alla (presunta) sofferta impossibilità d’inibirne la conclusione.

Neppure residuano, in tale contesto, profili di pregiudizio risarcibile in relazione al (dedotto) troppo ristretto termine a disposizione per poter proporre il ricorso una volta consentito l’accesso, stante la possibilità comunque di far valere - all’esito dell’accesso - nuove ragioni o nuove domande a mezzo di motivi aggiunti ex art. 43 Cod. proc. amm., peraltro non proposti nel giudizio r.g. n. 624 del 2017 neanche a seguito dell’accesso.

Allo stesso modo non assumono alcun rilievo, ai fini del pregiudizio invocato dall’appellante i distinti giudizi contro il silenzio e per l’accesso, così come non presenta alcun nesso con gli atti oggetto del presente giudizio la dedotta condotta dell’amministrazione di aver “ sottopo [sto alla Spagnolo] un contratto diverso dagli altri, con clausole ingiustificatamente gravose […]” in occasione dell’operato scorrimento della graduatoria..

8. In conclusione l’appello principale è infondato e va respinto, il che consente di prescindere dallo scrutinio delle ulteriori questioni preliminari sollevate dall’amministrazione appellata.

All’infondatezza del gravame consegue anche la reiezione della richiesta di risarcimento del danno, stante il difetto della dedotta condotta illecita dell’amministrazione in relazione agli atti qui impugnati e fermo il rigetto della domanda risarcitoria in relazione alla dedotta tardiva ostensione dei documenti per le ragioni già illustrate (v. retro , sub § 7).

9. All’infondatezza dell’appello principale consegue poi l’improcedibilità per difetto d’interesse dell’appello incidentale condizionato proposto dall’amministrazione appellata.

10. Le spese di lite vengono poste a carico dell’appellante principale, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo.

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