Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-12-03, n. 201806842

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-12-03, n. 201806842
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806842
Data del deposito : 3 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2018

N. 06842/2018REG.PROV.COLL.

N. 00202/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 202 del 2012, proposto da
Istituto di Vigilanza Parivata Turris S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato E A, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Questore di Napoli non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento o la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sez. I, RG 5505/11, depositata in data 23 novembre 2011, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. di RG 1996/2011, proposto dall'Istituto di Vigilanza appellante per l’annullamento:

a) del Regolamento di Servizio degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Napoli, approvato dal Questore di Napoli in data 23 febbraio 2011, e successivamente comunicato;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto dell'Istituto ricorrente in appello;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 il Cons. Solveig Cogliani e udito per l’amministrazione appellata l'Avvocato dello Stato Paola Saulino;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con sentenza n. 5505 del 23 novembre 2011 il Tribunale di prime cure ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’istituto di vigilanza privata Turris s.r.l. avvero il “ Regolamento di servizio degli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Napoli ” adottato dal Questore di Napoli in data 23 febbraio 2011.

Il Tribunale, infatti, ha negato la natura regolamentare dell’atto impugnato sul presupposto che “ in assenza di qualsivoglia deroga all’obbligo degli istituti di vigilanza privata di presentare al Questore per l’approvazione un proprio regolamento di servizio redatto sulla base delle regole tecniche dettate con decreto ministeriale, debba attribuirsi all’atto della Questura di Napoli, solo apparentemente regolamentare ed impositivo alle singole imprese di un regolamento di servizio eteronomo, piuttosto la natura di documento con cui la autorità preposta al controllo ed all’approvazione dei singoli regolamenti d’istituto individua semplicemente, in via preventiva e generalizzata, i parametri cui intende attenersi nell’esercizio del potere autorizzatorio che la legge le attribuisce”.

L’Istituto censura, dunque, in sede di appello, l’erroneità della sentenza laddove ha considerato il provvedimento impugnato quale recante unicamente linee di indirizzo, anziché - seppur emanato successivamente alla pubblicazione in G.U. del Regolamento ministeriale – a colmare (a mezzo di disposizioni aventi carattere di immediata percettività) il vuoto normativo che si riteneva esistente prima della sopravvenienza della regolamentazione Ministeriale.

A conferma di ciò, precisa che:

- il regolamento gravato contiene, all’art. 29, c. II , espressa disposizione in forza della quale gli Istituti di vigilanza privata destinatari del provvedimento sarebbero stati tenuti a conformarsi alle statuizioni del nuovo provvedimento nei 30 giorni successivi alla sua notificazione avvenuta;
nel caso dell'Istituto di Vigilanza Turris, in data 10 marzo 2011;

- inoltre, sia le "premesse" del provvedimento impugnato in primo grado, che l'art. 29, c. II del provvedimento gravato, precisano che il nuovo Regolamento è destinato a "sostituire integralmente" quello del 30 settembre 2000, che era, a sua volta, impositivo di diretti ed obblighi immediatamente cogenti nei confronti degli operatori privati.

Conseguentemente, l’Istituto ripropone le censure articolate in primo grado:

I - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 240 E SS. RD 6

MAGGIO

1940 N. 635. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 R.D.L. 26

SETTEMBRE

1935 N. 1952. INCOMPETENZA. CARENZA DI POTERE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE. CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITA' MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL D.M. 2

DICEMBRE

2010. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. DIFETTO DI INTERESSE PUBBLICO. ERRONEITA' ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.

Infatti, soltanto il rispetto della necessaria successione tra auto-predisposizione delle norme di servizio e loro approvazione da parte del Questore consentirebbe a quest'ultimo di intervenire sulle stesse, ai sensi dell’art. 3 del r.d.l. 1935/1952.

In via subordinata, la parte appellante, deduce singoli motivi di illegittimità dell’atto gravato.

A titolo meramente esemplificativo, i seguenti profili.

L'art. 1 del Regolamento del Questore ha stabilito che tutte le attività di indirizzo, direzione e coordinamento, successivamente descritte, debbano essere compiute dal solo titolare dell'Istituto, al quale è stata rilasciata l'autorizzazione: questa disposizione sarebbe, tuttavia, contrastante con il dettato dell'Allegato D Sez. 1 Art. 1 a del Regolamento Ministeriale, secondo cui le medesime attività possono essere espletate non dal solo titolare ma, altresì, in sua vece dall'Institore, dal Direttore Tecnico, ovvero dalle figure professionali che esercitano poteri di direzione e gestione dell'Istituto.

La lett. a dell'art. 1 del Regolamento del Questore ha stabilito, inoltre, che tutta la documentazione concernente i turni di servizio delle GPG debba essere tenuta a disposizione dell'Autorità di Polizia per 5 anni;
l'art. 1 lett. a dell'All. D del Regolamento Ministeriale avrebbe disposto, invece, che la medesima documentazione debba essere custodita per due anni: non sarebbe dato comprendere, dunque, in assenza di qualsiasi motivazione sul punto, le ragioni dell'avvenuta approvazione di una disposizione contenente una previsione peggiorativa a danno degli operatori privati.

Gli artt. 5 e 6 del Regolamento del Questore contrasterebbero, anche in questo caso, a mezzo di un sensibile aggravamento degli oneri posti a carico degli Istituti, con le statuizioni del Regolamento Ministeriale.

Osserva, infatti, che l'art. 1 a dell'All. D del Regolamento Ministeriale ha stabilito che, nell'attesa dell'adozione del d.m. previsto dall'art. 138 TULPS, gli Istituti di Vigilanza Privata curano l'addestramento e la formazione teorico-pratica delle GPG, prima dell'assunzione, a mezzo dell'organizzazione di corsi di formazione;
il successivo art. 1 f ha disposto, inoltre, che i corsi di aggiornamento debbano essere predisposti nell'ipotesi " in cui vengano introdotte od utilizzate strumentazioni inn vative, sotto il profilo tecnologico ovvero innovazioni od implementazioni della strumentazione in uso, finalizzate al miglioramento dell'efficacia dei servizi ".

Gli artt. 5 e 6 del Regolamento del Questore avrebbero trasformato questa attività di aggiornamento da eventuali in obbligatorie;
si è disposto, infatti, che i corsi di aggiornamento debbano essere organizzati dagli Istituti di Vigilanza con cadenza annuale: anche in questo caso si sarebbe pertanto, previsto un incremento dei costi che cedono a carico degli Istituti di Vigilanza, senza che siano state specificate le ragioni (anche di ordine tecnico) che diano contezza della necessità e dell'adeguatezza delle misure scelte e dei risultati che si intendono perseguire.

L'art. 14 del Regolamento del Questore ha ulteriormente disposto che il Servizio di Vigilanza saltuario debba essere effettuato da non meno di due guardie particolari giurate.

II. ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUB I. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. CARENZA DI POTERE. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRASTO CON I PRECEDENTI. CONTRADDITTORIERA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE. VIOLAZIONE DEL D.M. 1

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