Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-05-10, n. 202400604
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Testo completo
Numero 00604/2024 e data 10/05/2024 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 23 aprile 2024
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento e coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 8444 dell’8 aprile 2024, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;
Premesso:
L’Ufficio legislativo del Ministero della difesa ha inviato, con nota prot. n. 8444 dell’8 aprile 2024, la richiesta di parere sullo schema indicato in oggetto. Alla nota sono allegati, insieme allo schema del provvedimento, recante la “bollinatura”:
a) la nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, attestante che lo schema è stato approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, per l'inoltro al Consiglio di Stato;
b) la relazione illustrativa accompagnatoria, anch’essa recante la “bollinatura”;
c) la relazione tecnica accompagnatoria, a sua volta “bollinata”, attestante che lo schema non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
d) la relazione al Ministro della difesa, recante la sottoscrizione di questi che ne dispone la trasmissione al Consiglio di Stato;
e) la relazione di AIR, verificata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) la analisi tecnico normativa (ATN).
Opportunamente il Ministero, considerato che gran parte dello schema è redatto in forma di novella al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, “ Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ” (d’ora in poi TUOM), e pertanto è di non agevole lettura, ha allegato altresì un testo degli articoli del TUOM interessati, ove le parole abrogate e le novelle sono evidenziate graficamente.
Lo schema consta di quattro articoli.
L’art. 1 ne indica sinteticamente l’oggetto.
L’art. 2 reca le numerose e ampie modifiche testuali al TUOM.
L’art. 3 reca una disposizione transitoria.
L’art. 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La relazione illustrativa ricorda che la legge 28 aprile 2022, n. 46, “ Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo ”, dispone, all’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), tra l’altro, l’adozione di uno o più provvedimenti normativi per l’abrogazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, nonché le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nei regolamenti con quelle della medesima legge n. 46/2022.
In seguito all’emanazione del decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, “ Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022 ”, le disposizioni della citata legge n. 46/2022 sono state riassettate nel codice dell’ordinamento militare (d’ora in poi COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Si rende quindi necessario intervenire sul TUOM, per coordinarne il contenuto con le novelle introdotte nel COM.
Pertanto il testo sottoposto per il parere, da un lato, abroga gli articoli afferenti alla disciplina della rappresentanza militare, e, dall’altro, prevede la sostituzione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (d’ora in poi APCSM) riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478 del COM nel ruolo prima attribuito alla rappresentanza militare.
Considerato:
La citata legge n. 46/2022 ha dato seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018, la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del COM, laddove prevedeva che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali », ne ha espressamente dettato una nuova formulazione, del seguente tenore: « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».
La legge n. 46/2022, pertanto, ha provveduto a introdurre una puntuale e dettagliata disciplina delle APCSM. Per quanto qui rileva, la legge citata, all’art. 16 (rubricato “ Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione ”) ha altresì previsto una delega al Governo per:
“ a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le