Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-03-10, n. 201401126

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-03-10, n. 201401126
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401126
Data del deposito : 10 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07121/2012 REG.RIC.

N. 01126/2014REG.PROV.COLL.

N. 07121/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7121 del 2012, proposto da:
2/A S.r.l. e da AD S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Antonio D'Alessio e Giuseppe AD, con domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 99;



contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, Sezione I, n. 249 del 29 marzo 2012, resa tra le parti, concernente la richiesta di risarcimento danni per la mancata erogazione di contributi previsti per il piano di sviluppo rurale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avv. Arturo Cancrini, per delega dell’avv. Antonio D'Alessio, e l’avv. Stefania Ricci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Le società 2/A e AD si erano rivolte al T.A.R. di Latina, con ricorso notificato il 12 febbraio 2010, per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento tenuto dalla Regione Lazio nella vicenda che si era conclusa con la mancata erogazione dei contributi richiesti per la Misura I.4 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.), per il periodo 2000/2006.

2.- Il T.A.R. per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, con sentenza della Sezione I, n. 249 del 29 marzo 2012, ha respinto il ricorso.

Dopo aver sinteticamente descritto la complessa vicenda che aveva fatto seguito alla richiesta avanzata dalla società A2, il 28 febbraio 2001, per ottenere un contributo di € 535.093,63 (per un progetto di ampliamento dell’impianto di trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi che prevedeva una spesa complessiva di € 1.337.734,07), e dopo aver ricordato che sulla vicenda lo stesso Tribunale si era già pronunciato, con la sentenza n. 617 del 9 agosto 2007, il T.A.R. ha evidenziato che la Regione, con determinazione n. C2021 (recte C2012) dell’8 agosto 2007 ha poi ammesso a finanziamento la domanda presentata dalla S.r.l. 2/A « per un investimento complessivo (di) € 1.494.679,05 ed un contributo (di) € 597.871,62 aumentato per la revisione dei prezzi… ».

In relazione a tale circostanza il T.A.R. ha osservato che, mentre l’interessata si era attivata per far valere le sue ragioni nei confronti dei provvedimenti negativi che erano stati adottati dall’amministrazione, non aveva invece poi dato « pronta e concreta collaborazione con l’amministrazione, una volta che quest’ultima decideva - con la richiamata determina - di ammettere a finanziamento la domanda presentata ».

Il T.A.R. ha, quindi, ritenuto che « l’omessa produzione dei documenti richiesti che avrebbe condotto all’erogazione del contributo e… la mancata e tempestiva impugnazione della determina di ammissione » costituiscono « circostanze che hanno indubbiamente concorso alla produzione dell’entità del danno », ai sensi dell’art. 1227 del c.c. e dell’art. 30 del c.p.a., ed ha quindi respinto il ricorso ritenendo che le interessate non avevano evitato il danno attraverso una agevole attività personale.

3.- Le società 2/A e AD hanno appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea.

Dopo aver ricostruito in dettaglio (in particolare dalla pagina 5 alla pagina 28 dell’appello) le diverse fasi della vicenda, dalle quali, secondo le appellanti, « emerge in modo inconfutabile il gravissimo ed illegittimo comportamento della Regione (già sanzionato in modo ineccepibile con la sentenza 617/2007 ma non rilevato in alcun modo nella sentenza 249/2012» impugnata, le appellanti hanno sostenuto che la Regione, al fine di far decorrere il termine del 31 dicembre 2008 (termine ultimo per la realizzazione del progetto), aveva inutilmente portato avanti una asserita fase transattiva destinata solo a precostituire una « apparente immagine collaborativa, per sviare, come è poi inopinatamente avvenuto, il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul diritto delle società appellanti al risarcimento dei danni ».

3.1.- Le appellanti hanno, quindi, lamentato che la ricostruzione della vicenda operata dal T.A.R. è stata parziale e lacunosa, per non aver fatto cenno a tutta la fase istruttoria terminata con la domanda rinnovativa del 17 giugno 2005 né alle vicende successive alla sentenza n. 617 del 2007, ed hanno sostenuto che erroneamente l’appellata sentenza del T.A.R. ha ritenuto di dare valore alla mancata impugnazione della deliberazione C2012 dell’8 agosto 2007 e alla mancata integrazione documentale, senza tenere invece in alcuna considerazione il comportamento palesemente ostruzionistico e contrario ai principi della correttezza, della buona fede e del buon andamento dell’Amministrazione posto in essere dalla Regione.

3.2.- Le appellanti hanno poi sostenuto che la documentazione richiesta dalla Regione era già in possesso dell’Amministrazione ed hanno affermato, con riferimento alla mancata impugnazione della deliberazione C2012 dell’8 agosto 2007, che tale determinazione è antecedente alla data di pubblicazione della sentenza del T.A.R. di Latina n. 617 del 9 agosto 2007, con la conseguenza che tale provvedimento doveva ritenersi superato dalla stessa sentenza (poi passata in giudicato), che aveva « annullato tutti gli atti impugnati nonché quelli precedenti, conseguenti e comunque connessi agli stessi in relazione ai due ricorsi » proposti.

3.3- Le appellanti hanno pertanto sostenuto l’erronea applicazione, nella fattispecie, dell’art. 1227 del c.c. e dell’art. 30 del c.p.a., ed hanno chiesto l’integrale riforma della sentenza del T.A.R. di