Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-04, n. 202403081

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-04, n. 202403081
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403081
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2024

N. 03081/2024REG.PROV.COLL.

N. 09090/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9090 del 2022, proposto dal signor
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati F A e S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione quarta, n.-OMISSIS- resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il Cons. C A e uditi per le parti l’avv. S S D, in proprio e su delega dell'avv. F A, e l’avvocato dello Stato Vincenzina Maio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in trattazione il signor -OMISSIS-chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS-che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di transito nel ruolo appuntati e finanzieri.

1.1 Con il ricorso di primo grado l’odierno appellante impugnava il diniego di transito nel ruolo “Appuntati e Finanzieri” dallo stesso richiesto ai sensi dell’art. 49, comma 14, d.lgs 199/1995. Tale disposizione consente ai frequentatori del corso da allievo maresciallo provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di chiedere di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo appuntati e finanzieri.

1.2 Il TAR adito respingeva il gravame, ritenendo insussistenti le dedotte censure di disparità di trattamento rispetto al controinteressato -OMISSIS- e agli altri frequentatori del corso che lo avevano superato e quelle di violazione dei criteri per la valutazione delle domande di transito stabiliti dalla circolare n. 223508 del 30 luglio 2015.

2. Il ricorrente chiede la riforma della sentenza sopra indicata sulla base dei seguenti motivi di appello con cui ripropone le censure di primo grado disattese dal TAR:

1) Sulle erronee statuizioni espresse rispetto alle censure articolate in primo grado per: Difetto e contraddittorietà della motivazione riguardo la disparità di trattamento fra la posizione dell’appellante e quella di -OMISSIS-. Violazione di legge;

2) Sulle erronee statuizioni espresse rispetto alle censure articolate in primo grado per: Difetto di motivazione;
valore probatorio della disparità di trattamento perseverata dall’Amministrazione anche nei confronti di altri corsisti “AA. Marescialli” (nonché del -OMISSIS-);

3) Sulle erronee statuizioni espresse rispetto alle censure articolate in primo grado per: Difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza rispetto ai presupposti di fatto ;

4) Sulle erronee statuizioni espresse rispetto alle censure articolate in primo grado per: Eccesso di potere per illogicità dei criteri di scelta, eccesso di potere per contraddittorietà con i presupposti di fatto e sviamento dall’interesse pubblico, eccesso di potere per violazione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità ed economicità dell’azione ;

5) Sulle erronee statuizioni espresse rispetto alle censure articolate in primo grado per: Eccesso di potere per violazione di circolare e carenza di imparzialità rispetto alla mancata valutazione di ulteriori specifici precedenti di servizio indicati dettagliatamente nella fase di partecipazione al procedimento.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza che, con successiva memoria, ha insistito per la reiezione del gravame.

4. L’appellato ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento.

5. All’udienza del 26 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato.

7. Con il primo motivo di appello il ricorrente lamenta l’erroneità del capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso relativo alla disparità di trattamento con l’allievo -OMISSIS-. Ad avviso dell’appellante, il giudice di primo grado ha respinto la censura sulla base unicamente dei giudizi espressi nelle schede valutative, sostituendo ad elementi obiettivi (sanzioni comminate e iter curriculare e didattico dei due militari frequentatori) aspetti appartenenti alla stessa sovrastruttura valoriale del giudizio che ha determinato la disparità lamentata. Non sono stati, infatti, considerati il numero di sanzioni per motivi comportamentali, il numero di anni di frequenza dei corsi per “AA.MM”, gli esami dati e le assenze.

7.1 Il motivo è infondato.

7.2 La circolare n. 223508 del 30 luglio 2015 del Comando Generale della Guardia di Finanza sancisce che le domande di transito degli allievi Marescialli nel ruolo "Appuntati e Finanzieri" ai sensi dell’art. 49, comma 14, del D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 199 devono essere valutate sulla base dei seguenti criteri: i) il parere, non vincolante, espresso dalla gerarchia intermedia dell’istante;
ii) i precedenti di carriera (valorizzando i giudizi conseguiti nel periodo di formazione), disciplinari, sanitari;
iii) le valutazioni caratteristiche;
iv) le qualità morali;
v) la durata effettiva dell’iter addestrativo e del complessivo livello di preparazione tecnico-professionale maturato, in relazione ai compiti ordinariamente demandati a un finanziere.

7.3 Dall’esame della documentazione agli atti del fascicolo di primo grado emerge che il controinteressato -OMISSIS- vanta profili di prevalenza con riferimento a tre dei cinque criteri indicati dalla circolare (pareri espressi dalla gerarchia, precedenti disciplinari, qualità morali) rispetto al ricorrente che invece lo sopravanzerebbe unicamente per l’unico criterio sub v (durata dell’iter addestrativo).

7.4 Come evidenziato dal giudice di primo grado, la superiorità del controinteressato -OMISSIS- emerge dalle seguenti circostanze:

- l’intera linea gerarchica ha espresso parere favorevole al transito nel ruolo "Appuntati e Finanzieri" dell’allievo -OMISSIS-, mentre per il ricorrente i pareri sono stati tutti di segno negativo;

- l’appellante ha riportato un maggior numero di precedenti disciplinari pari a 61 a fronte dei 54 del controinteressato;

- sul piano delle qualità morali, la valutazione del controinteressato è nettamente superiore a quella dell’appellante che è stato valutato “estremamente introverso”, con “difficoltà a relazionarsi con i colleghi” (parere del Comandante della 11° Compagnia Allievi del 18 gennaio 2019), avendo, inoltre, “tenuto nella vita privata un comportamento non confacente alla dignità e al decoro del militare” (parere del Comandante dei Corsi Allievi del 18 gennaio 2019), laddove il controinteressato è stato giudicato “allievo che ha profuso impegno e perseveranza nelle attività cui è stato impiegato manifestando sicurezza in sé stesso, facendosi apprezzare e stimare dai colleghi e dai superiori. Sincero, leale e retto, è un militare che allo stato ha tenuto un comportamento decoroso nella vita privata” (parere del Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti).

7.5 L’assunto dell’appellante, secondo cui i pareri avrebbero completamente obliterato il numero di esami sostenuti dai due militari, gli anni di corso frequentati e le assenze riportate, si fonda su una sovrapposizione e commistione tra i criteri sub i) e sub v) sopra indicati che la circolare contempla, invece, separatamente, circostanza che, già di per sé, esclude l’asserita illogicità o irragionevolezza dei giudizi espressi.

7.6 La giurisprudenza ha, peraltro, costantemente statuito l’inidoneità ai fini della prova dell’eccesso di potere in senso relativo del metodo del c.d. confronto a coppie fondato sulla selezione unilaterale di singoli elementi favorevoli all’interessato laddove la valutazione si fonda su un giudizio globale della personalità e dell’attività dell’aspirante (Cons. Stato, sez II, n. 10801 del 14/12/2023;
n. 8523 del 26/09/2023 i cui principi sono suscettibili di applicazione al giudizio tecnico discrezionale finalizzato alla valutazione dell’aspirante al transito).

7.7 Sotto tale profilo, nessuno degli elementi segnalati dall’appellante è sintomatico della disparità di trattamento lamentata, atteso che:

-il controinteressato -OMISSIS- non ha superato il primo anno di corso, una prima volta, in quanto assente per motivi di salute oltre il periodo massimo consentito e, una seconda volta, per il mancato superamento di un esame, circostanza che ha reso legittima la richiesta di transito ai sensi dell’art 45 comma 2 d.lgs 199/95, laddove il ricorrente è stato rinviato per due volte al primo anno di corso in ragione del mancato superamento di esami. Le assenze del controinteressato sono state, quindi, già autonomamente valutate dall’amministrazione ai fini del mancato superamento del corso nel primo anno frequentato, mentre ai fini del transito rilevano unitamente agli altri elementi del criterio sub ii (precedenti di carriera, disciplinari e sanitari);

-come appena segnalato, le sanzioni disciplinari, unitamente ai precedenti di carriera e sanitari, integrano il criterio sub ii ) che è autonomo e distinto rispetto a quello sub v) relativo alla durata dell’iter formativo, circostanza che esclude l’irragionevolezza della mancata valutazione del numero di sanzioni in rapporto alla durata del corso. Come osservato dall’amministrazione, inoltre, sul piano disciplinare il ricorrente ha evidenziato un andamento tendente ad aggravarsi con il passare del tempo, piuttosto che migliorare, nonostante l’esperienza maturata presso l’istituto di formazione.

7.8 Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.

8. Con il secondo motivo di appello il ricorrente lamenta l’illegittimità del capo della sentenza che ha respinto la censura relativa alla disparità di trattamento rispetto agli altri frequentatori del corso che lo hanno superato. Il TAR avrebbe travisato la censura, volta unicamente ad evidenziare che i profili disciplinari, sanitari, morali e attitudinali degli altri allievi marescialli, similari a quello del ricorrente, non avevano ad essi precluso il superamento del corso.

8.1 La censura deve essere disattesa.

8.2 Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone la prova da parte del soggetto ricorrente della piena identità delle posizioni fattuali e sostanziali poste in comparazione fra loro (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 11/01/2023, n. 372).

8.3 La disparità di trattamento, infatti, può essere fatta valere quale causa d'illegittimità provvedimentale solo in caso di perfetta identità delle fattispecie, e ciò a prescindere dal fatto che la sola diversità di trattamento non è sufficiente ai fini della prova del vizio di eccesso di potere, non potendo l’eventuale illegittimità commessa dall’amministrazione in altro frangente divenire valida ragione a sostegno delle proprie pretese (Cons. Stato, Sez. V, 10/11/2022, n. 9877).

8.4 Il ricorrente sostiene che gli altri frequentatori del corso sarebbe stati promossi, nonostante vantassero un profilo disciplinare, sanitario e di servizio identico al proprio, ma non fornisce elementi suscettibili di provare l’asserita identità di posizioni, limitandosi a fornire un elenco di nominativi (pagg. 48 e 49 del ricorso di primo grado) e sollecitando, in relazione ad essi, i poteri istruttori del giudice.

8.5 Al riguardo è sufficiente osservare che, da un lato, l’onere della prova della perfetta identità di posizioni grava sul richiedente e non può essere surrogata dall’istruttoria giudiziale e, dall’altro lato, l’asserita identità di posizioni è smentita per tabulas dall’avvenuto superamento del corso da parte degli altri frequentatori, sicché non è dato ravvisare sotto quale profilo essi siano stati diversamente valutati alla luce dei parametri previsti per la domanda di transito che è riservata ai soli allievi che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 199/95.

8.6 Per tali ragioni il motivo deve essere respinto.

9. Con il terzo motivo di appello il ricorrente impugna il capo della sentenza che ha respinto la terza censura relativa al numero di giorni irrogati quali sanzioni disciplinari per motivi di studio che sono stati valutati cumulativamente alle sanzioni di natura comportamentale. Espone che, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, nel provvedimento che rigetta l’istanza di transito la distinzione tra sanzioni irrogate per motivi di studio e sanzioni di natura comportamentale non è realmente fatta, anzi è proprio il numero complessivo ad essere preso a riferimento nei pareri per negare il beneficio del transito.

9.1 La censura è priva di pregio.

9.2 La citata circolare del 30 luglio 2015 (non impugnata) non contempla alcuna distinzione tra sanzioni irrogate per motivi di studio e sanzioni irrogate per motivi comportamentali, tenuto conto che anche le sanzioni disciplinari irrogate per motivi di studio mirano a sanzionare il comportamento dell’allievo, con riguardo allo scarso impegno profuso nello studio, e non l’esito negativo dell’esame. Tale circostanza esclude che vi sia una sovrapposizione tra il giudizio di inidoneità conseguito nel corso di allievo maresciallo e il diniego di transito nel ruolo appuntati e finanzieri.

9.3 Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato reca la distinzione tra sanzioni per motivi di studio e sanzioni per motivi comportamentali laddove puntualizza che “ il militare sotto il profilo disciplinare ha riportato 143 giorni di consegna nel triennio addestrativo irrogati non solo per scarso impegno negli studi ma per una significativa quota (pari a totali 61 giorni) per condotte in contrasto alle norme comportamentali ”.

9.4 Anche il terzo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto.

10. Con il quarto motivo di appello l’appellante chiede la riforma del capo della sentenza che ha affermato la conformità del diniego ai criteri indicati dalla circolare. Secondo l’appellante, è evidente che il prevalente criterio della durata effettiva dell’iter addestrativo e formativo non è stato applicato nei pareri recepiti dall’amministrazione, così come non è stato valutato l’aspetto dei precedenti di carriera e sanitari.

10.1 Il motivo è infondato.

10.2 Come osservato dal giudice di primo grado, la durata dell’iter addestrativo e del numero di esami sostenuti costituiscono solo uno dei criteri indicati dalla circolare che si affianca in posizione equivalente –e non prevalente come sostenuto dall’appellante- agli ulteriori criteri di valutazione ivi previsti.

10.3 Sul punto, l’appellante si limita a riproporre le censure di primo grado, ribadendo in via apodittica la netta prevalenza del parametro relativo alla durata dell’iter formativo e professionale, prevalenza di cui, tuttavia, non vi è traccia nella menzionata circolare.

10.4 Quanto alle ulteriori censure, anch’esse meramente riproduttive di quelle di primo grado, relative alla maggiore complessità degli esami sostenuti dall’appellante rispetto alle materie studiate nel corso allievi finanzieri, all’irrilevanza delle insufficienze riportate negli esami intermedi, alla cadenza temporale eccessivamente ravvicinata degli esami sostenuti e alla mancata valutazione della perseveranza nello studio mostrata, le stesse si risolvono in mere valutazioni di merito che impingono la sfera dell’opinabilità del giudizio, senza evidenziare alcuna palese illogicità o irragionevolezza dello stesso.

10.5 Il provvedimento impugnato ha, peraltro, fornito puntuale riscontro a doglianze di tenore analogo formulate dall’interessato in sede procedimentale, osservando che “la semplice frequenza di un corso di formazione di base, anche se non superato – vieppiù per demeriti di natura didattica – non può costituire un requisito sufficiente per la permanenza nel Corpo, seppure in un ruolo inferiore rispetto a quello di accesso iniziale ”. Tale considerazione appare coerente con la cornice normativa di riferimento, laddove la tesi della netta prevalenza da assegnare al criterio dell’iter formativo non solo è priva di base positiva, ma è smentita dal carattere tecnico- discrezionale del giudizio sulla domanda di transito.

10.6 Il motivo deve essere pertanto respinto.

11. Le sopra esposte considerazioni conducono alla reiezione anche del quinto motivo, con cui l’appellante lamenta l’erronea valutazione dei precedenti di carriera e delle valutazioni caratteristiche. Espone che sarebbe inspiegabile che per il ruolo superiore di maresciallo la valutazione di “normale” non abbia inciso (per tutti quelli che vi rientravano), mentre per transitare in un ruolo inferiore, il medesimo giudizio “normale” sia idoneo a giustificare il rigetto dell’istanza. Il TAR sarebbe incorso in errore anche laddove non ha accolto la censura relativa alla mancata valutazione dei precedenti, come il servizio di volontario in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano (che il TAR ha ritenuto non provato), i due rapporti informativi del 25 luglio 2016 e del 21 novembre 2016, il servizio prestato presso “Campo operativo” della “Scuola Addestramento di Specializzazione” nella sede di Orvieto e poi presso la “Tenenza della Guardia di Finanza di Jesolo” (servizio che il TAR ha considerato troppo breve). Il giudice di primo grado non ha, infine, considerato i compiti operativi svolti dall’appellante (quali pattugliamenti stradali, accertamenti fiscali, controlli su banche dati, ecc.), compiti che, con tutta evidenza, mettevano in risalto un’attitudine più adeguata al ruolo nel quale lo stesso chiedeva di transitare.

11.1 Le doglianze sono infondate.

11.2 L’assunto del ricorrente secondo cui il profilo di “normale” rispetto al ruolo “AA.MM” esprime un valore superiore rispetto al ruolo “Appuntati e Finanzieri” si risolve ancora una volta in una valutazione parziale e di merito, laddove il giudizio dell’amministrazione ha per oggetto la complessiva personalità e l’attitudine morale e professionale dell’aspirante alla luce di criteri indicati dalla circolare.

11.3 La circostanza che la valutazione di “normale” sia comune ad altri frequentatori che hanno superato il corso non costituisce, di per sé sola, elemento sintomatico di disparità di trattamento per la già segnalata diversità delle situazioni prese a confronto.

11.4 Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda i precedenti di carriera a cui l’appellante assegna, in ragione di un’asserita identità con i compiti operativi di finanziere, una valenza addirittura superiore non solo ai pareri della scala gerarchica, ma anche alle valutazioni caratteristiche che, come correttamente osservato dal TAR, lo collocano di gran lunga al di sotto della media dei frequentatori del corso. Al riguardo, il ricorrente non chiarisce la ragione per cui i giudizi lusinghieri espressi da soggetti istituzionali diversi dovrebbero assumere, nonostante la brevità dei periodi oggetto di valutazione, un valore prevalente rispetto ai pareri delle autorità preposte all’intero iter formativo, la cui durata, sempre valorizzata a proprio favore dal ricorrente, viene invece sminuita con riguardo al profilo in esame.

12. In conclusione, l’appello deve essere respinto con conseguente reiezione anche della richiesta di acquisizione della documentazione personale dei colleghi di corso indicati del ricorso di primo grado già respinta dal TAR e riproposta in questa sede.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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