Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-05-30, n. 202204373

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-05-30, n. 202204373
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204373
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 04373/2022REG.PROV.COLL.

N. 06229/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 6229 del 2019, proposto da
Giorgia Speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati G M e R R, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI n. 1799/2019, resa tra le parti, concernente l’esclusione dall’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore nell’anno scolastico 2012/2013;


Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per la parte ricorrente l’avvocato R R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente Giorgia Speciale chiede la revocazione della sentenza della VI Sezione di questo Consiglio di Stato indicata in epigrafe, che ha definitivamente respinto il suo ricorso contro i provvedimenti dell’Ufficio scolastico regionale per la Regione Friuli Venezia Giulia di esclusione dall’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore nell’anno scolastico 2012/2013 (decreto del 24 giugno 2013, n. 5444, emendato dai decreti in data 1° luglio 2013, di prot. nn. 5919 e 5920).

2. L’esclusione impugnata era motivata dalla nullità della sua presupposta ammissione a frequentare la classe quinta del liceo scientifico paritario “V. Alfieri” di Pordenone, presso il quale la ricorrente era iscritta, in conseguenza della quale quest’ultima era retrocessa a frequentare la classe quarta a decorrere dal 1° settembre 2012. Nella fattispecie era accaduto che la signora Speciale, ritiratasi in corso d’anno scolastico dalla classe quarta, aveva poi sostenuto in qualità di candidato esterno l’esame preliminare per il riconoscimento delle classi quarta e della quinta superiore, finalizzato ad accedere all’esame di Stato, ai sensi dell’allora vigente art. 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 ( Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ). Da questo, svoltosi presso il liceo scientifico statale Michelangelo Grigoletti di Pordenone, la medesima ricorrente si era tuttavia ritirata, nel maggio del 2012, salvo poi sostenere con esito positivo il diverso esame di idoneità al quinto anno presso l’istituto scolastico di appartenenza, nel successivo mese di settembre, ai sensi degli artt. 192 e 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ( Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ).

3. Per l’Ufficio scolastico regionale quest’ultimo esame era tuttavia considerato invalido e non idoneo all’ammissione della ricorrente all’esame di Stato, perché tenutosi in violazione dei sopra citati artt. 192, comma 1, e 193, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ( Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ), a tenore dei quali gli esami di idoneità per l’accesso alle classi successive alla prima per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti « si svolgono in un’unica sessione estiva ».

4. In riforma della pronuncia di accoglimento in primo grado (sentenza 29 agosto 2013, n. 445 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia), la sentenza della VI Sezione di questo Consiglio di Stato ha reputato legittimo l’operato dell’amministrazione scolastica sulla base del sopra citato art. 193, comma 4, t.u. scuola, considerato espressivo della volontà legislativa di « offrire allo studente una ed una sola sessione d’esame, entro cui sostenere le prove e così ottenere l’idoneità alla classe successiva, senza possibilità di frazionarne lo svolgimento in periodo diversi ». In relazione alle censure della ricorrente volte a sostenere che l’esame preliminare alla maturità nell’anno scolastico 2011/2012 non sarebbe stato sostenuto con esito negativo, come supposto nei provvedimenti impugnati, in ragione della preventiva rinuncia, la sentenza ha aggiunto che nondimeno « l’atto abdicativo determina la sua autoesclusione (dall’esame di Stato) e, quindi, l’impossibilità di conseguire il citato effetto utile per l’anno scolastico cui la sessione si riferisce e senza rimedio, essendosi in tal modo consumata la facoltà che la legge, in via eccezionale, gli ha accordato ».

5. Di questa sentenza la signora Speciale chiede la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. sul corretto svolgimento del giudizio nel contraddittorio delle parti, che nel caso di specie si assume leso in ragione degli errati invii degli avvisi di trattazione delle udienze nel giudizio d’appello, ad un indirizzo non corrispondente a quello dichiarato nel medesimo giudizio ai fini delle comunicazioni. In via rescissoria sono riproposte le censure nei confronti dei provvedimenti impugnati, per incompetenza dell’Ufficio scolastico regionale e per travisamento delle vicende relative all’esame di Stato nell’anno 2011/2012 e violazione dei sopra citati artt. 192, comma 1, e 193, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

6. Si è costituito in resistenza al ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con comparsa di forma.

7. In memoria conclusionale la ricorrente ha riferito di essere stata ammessa ed avere superato l’esame di maturità al termine dell’anno scolastico 2012/2013, in esecuzione della sentenza di accoglimento di primo grado del giudizio di merito;
e di essersi poi iscritta al corso di laurea in filosofia presso l’Università degli studi di Padova, dove al termine del percorso di studi ha infine conseguito la laurea in filosofia, in data 17 ottobre 2018. In ragione di ciò ha invocato la regola dell’assorbimento enunciata dall’art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 ( Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione ;
convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168).

DIRITTO

1. L’errore di fatto revocatorio dedotto in ricorso consiste nell’invio degli avvisi di trattazione dell’udienza in camera di consiglio del 19 aprile 2018 e di quella pubblica di trattazione del merito dell’appello in data 7 febbraio 2019, oltre che dell’ordinanza collegiale 24 aprile 2018, n. 2478 emessa all’esito della prima udienza, all’indirizzo di posta elettronica certificata rosanna.rovere@avvocatipn.legalmail.it , non corrispondente a quello indicato per gli adempimenti comunicativi: rosanna.rovere@avvocatipordenone.it , a sua volta costituente l’unico iscritto nei registri di giustizia. Si aggiunge al riguardo che l’errato invio degli avvisi avrebbe leso il contraddittorio ed impedito l’esercizio di difesa nel giudizio d’appello.

2. La censura è fondata nei termini che seguono.

3. Deve premettersi in fatto che nella memoria costitutiva nel giudizio d’appello i difensori dell’odierna ricorrente hanno indicato i seguenti indirizzi di posta elettronica per le comunicazioni: rosanna.rovere@avvocatipordenone.it e denotaristefani@legalmail.it . Dal fascicolo elettronico relativo al medesimo giudizio risulta che le comunicazioni di segreteria, relativi alle udienze pubbliche del 19 aprile 2018 e 7 febbraio 2019 sono state invece inviate al diverso indirizzo rosanna.rovere@avvocatipn.legalmail.it . L’errato invio degli avvisi di trattazione non ha peraltro pregiudicato la conoscenza della prima udienza, dal cui relativo verbale risulta essere comparso un delegato dell’avvocato R R. Per contro il medesimo errore ha impedito la partecipazione alla successiva udienza di discussione del 19 febbraio 2019, in cui è comparsa la sola difesa dell’amministrazione scolastica appellante, ed all’esito della quale è stata emessa la sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione.

4. Tanto premesso, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo: Cons. Stato, II, 20 dicembre 2021, n. 8434) l’omesso rilievo che è mancata la comunicazione al difensore costituito della data dell’udienza di trattazione del ricorso integra l’errore revocatorio ai sensi del sopra citato art. 395, n. 4), cod. proc. civ., consistente nello specifico nel supporre contrariamente al vero che il contraddittorio è stato regolarmente costituito. Il descritto errore, verificatosi nel caso di specie, ha poi carattere decisivo sull’esito del giudizio, poiché esso ha impedito alla parte appellata di esercitare il proprio diritto di difesa nelle forme tipiche disciplinate dall’art. 73 cod. proc. amm., come è evidente nel caso di specie, in cui nessuna delle attività ivi previste è stata svolta dai difensori dell’odierna ricorrente nel giudizio definito con la sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione.

5. In ragione di tutto quanto finora considerato il ricorso va accolto per quanto concerne la fase rescindente.

6. In relazione alla fase rescissoria deve invece essere dichiarata la cessata materia del contendere in conseguenza di quanto da ultimo esposto dalla ricorrente, e cioè in ragione dell’assorbente fatto che superato l’esame di Stato di maturità scientifica, al quale è stata ammessa in esecuzione della sentenza di primo grado del giudizio di merito, essa ha poi concluso con esito positivo il corso di laurea in filosofia, tanto da conseguire la laurea. Ricorrono quindi i presupposti del c.d. assorbimento previsto dal sopra citato art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, per il quale «(c) onseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ».

7. La disposizione di legge ora richiamata esprime il principio secondo cui nelle selezioni di carattere non concorsuale il superamento di una prova di ammissione o idoneità, anche se sostenuta in virtù di provvedimenti giurisdizionali, comporta che i relativi effetti giuridici si stabilizzino se il candidato abbia poi autonomamente affrontato con esito favorevole le successive prove o esami, e dimostrato così a posteriori di possedere la preparazione sufficiente ed adeguata per ottenere l’abilitazione professionale o il titolo culturale cui egli aspira. Il principio può pertanto essere applicato al caso di specie, dal momento che il diploma di maturità ottenuto all’esito del corso di studi di istruzione secondaria superiore costituisce il titolo avente valore legale necessario per l’iscrizione ad un corso di laurea e dunque necessario per l’accesso all’istruzione universitaria. Il fatto che la ricorrente abbia in seguito portato a compimento il corso di studi universitario dimostra che al di là del contenzioso relativo alla sua ammissione all’esame di maturità, la stessa era comunque in possesso della preparazione sufficiente per superare quest’ultimo.

8. Il ricorso deve pertanto essere accolto per la fase rescindente, mentre per la parte rescissoria va dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in ragione dell’assorbimento ai sensi dell’art. 4, comma 2- bis , del 30 giugno 2005, n. 115, più volte richiamato. L’indubbia peculiarità della risalente vicenda controversa giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio e di quello definito con la sentenza d’appello qui impugnata.

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