Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-18, n. 202402570
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Testo completo
Pubblicato il 18/03/2024
N. 02570/2024REG.PROV.COLL.
N. 02064/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2023, proposto dalla
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale successore ex lege dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, DT IX – Campania, Ufficio delle Dogane di Benevento, nonché dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Consorzio Agrario Provinciale di Benevento S.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Terza, n. 6933/2022 del 10 novembre 2022, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 4856/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza delle Amministrazioni appellanti di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni della parte costituita come da verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno appellato la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 6933/2002 del 10 novembre 2022, chiedendone la riforma;
- che la sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio Agrario Provinciale (“CAP”) di Benevento contro il provvedimento dell’Ufficio delle Dogane di Benevento dell’11 agosto 2021, recante revoca della licenza fiscale di esercizio per la gestione del deposito commerciale di prodotti energetici ubicato in Castelfranco in Miscano (BN) e per l’effetto ha annullato il provvedimento in questione;
- che l’Ufficio delle Dogane ha motivato la revoca con l’inoperatività del deposito per un periodo superiore a sei mesi, avendo l’art. 1, comma 1078, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 sanzionato la suddetta condizione di inoperatività con la revoca della licenza a meno che l’inoperatività non derivi da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore: queste ultime nel caso di specie non sono state ritenute sussistenti, in quanto l’inoperatività del deposito dipende dalla carenza della figura dell’Agente a gestire il deposito stesso. Inoltre sono stati violati gli obblighi previsti dall’art. 11 del d.l. n. 124/2019, adottati con determina direttoriale prot. n. 136764/RU del 10 maggio 2020, di adeguamento dei sistemi informatici entro il 30 novembre 2020 per l’invio telematico dei c.d. DAS (documento di accompagnamento semplificato);
- che, però, il primo giudice, dopo aver preliminarmente espresso forti perplessità sull’applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 1078, della l. n. 178/2020 per fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (in quanto l’inoperatività del deposito data dal gennaio del 2019), ha ritenuto fondata la censura del Consorzio ricorrente di valutazione inadeguata e priva di idonea motivazione, da parte dell’Ufficio delle Dogane, delle possibili cause oggettive di forza maggiore che giustificherebbero l’inoperatività del deposito e quindi escluderebbero l’applicazione della disciplina sulla revoca di cui all’art. 1, comma 1078, cit.;
- che in particolare il T.A.R. ha attribuito rilevanza:
a) alla situazione di sofferenza finanziaria registrata dal Consorzio, in stato di liquidazione coatta amministrativa, attualmente in esercizio provvisorio, e alla richiesta del Commissario liquidatore di autorizzazione alla procedura di concordato preventivo finalizzato a riportare in bonis il Consorzio stesso;
b) agli effetti diretti ed indiretti della pandemia da COVID-19 , che ha determinato una progressiva riduzione della produttività e del fatturato, con contrazione notevole degli incassi, a ciò aggiungendosi le difficoltà nella selezione dell’Agente e i disagi per l’adempimento delle prescrizioni in materia di DAS elettronici a causa del malfunzionamento del sistema informatico;
- che ad avviso del primo giudice si tratta di un complesso di circostanze che avrebbero necessitato di una disamina motivata anche sotto il profilo della riconducibilità o meno delle ipotesi dedotte alle cause di forza maggiore (la sentenza menziona anche la circostanza – posteriore al provvedimento impugnato – del sopravvenire all’attenzione del Commissario liquidatore di una proposta di locazione o acquisto dell’impianto di Castelfranco in Miscano, la cui chiusura definitiva per revoca della licenza fiscale pregiudicherebbe, invece, ogni ulteriore attività);
- che da ultimo il T.A.R. ha ritenuto fondate, altresì, le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative e al conseguente difetto di motivazione, poiché nel provvedimento gravato difetta una “ esternazione motivazionale ” che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative del Consorzio presentate dal Commissario liquidatore, essendosi fatto mero richiamo a una generica “ tutela degli interessi erariali ”;
Considerato, inoltre:
- che nell’appello le Amministrazioni contestano l’ iter argomentativo e le statuizioni della sentenza impugnata, deducendo con un unico motivo le doglianze di: error in iudicando ; violazione e/o falsa o