Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-10-30, n. 202408650
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2024
N. 08650/2024REG.PROV.COLL.
N. 04334/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4334 del 2024, proposto dal Comune di Noceto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Pagliari e Matteo Sollini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pagliari in Parma, borgo Antini, n. 3;
contro
il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Ma.No. EN S.r.l. in liquidazione (già KA EN S.r.l.) e della Provincia di Parma, non costituite in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Seconda, n. 2832/2024, pubblicata il 25 marzo 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2024 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti gli avvocati Matteo Sollini, Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Noceto impugna per revocazione la sentenza in epigrafe, che ha respinto l’appello principale proposto dall’ente locale ed accolto l’appello incidentale presentato dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche il Gestore o GSE) avverso la sentenza 10555/2023, con la quale il T.a.r. per il Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso di primo grado proposto dal Comune medesimo avverso il provvedimento del Gestore di decadenza dagli incentivi precedentemente concessi, nei termini di seguito più diffusamente ricordati.
2. Il Comune ricorrente aveva stipulato nel gennaio 2011 con l’ATI Solergy Holding AG - Evifacility s.r.l. un contratto di concessione di costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico (denominato Fotovoltaico Insieme), acquisendo anche la disponibilità dell’area occorrente alla sua realizzazione in virtù di un diritto di superficie di durata ventennale costituito in data 22 novembre 2010.
In tale contesto l’ente locale presentava due istanze al GSE in qualità di Soggetto Responsabile dell’impianto (la prima in data 3 settembre 2011 avente ad oggetto “ la sezione n. 1 di potenza pari a 352,11 kW, dell’impianto fotovoltaico denominato Impianto Fotovoltaico S. Margherita, di potenza totale pari a 3169,21 kW ubicato nel Comune di Noceto ”; la seconda in data 19 gennaio 2012 avente ad oggetto “ l’impianto fotovoltaico denominato Impianto Fotovoltaico S. Margherita, di potenza totale pari a 3169,21 kW ”), dichiarando che l’impianto medesimo sarebbe entrato in esercizio il 19 agosto 2011.
Il GSE con comunicazione del 19 febbraio 2012 riconosceva la tariffa incentivante richiesta nella misura di 0,280 €/kWh ed il successivo 24 febbraio 2012 veniva stipulata tra le parti la relativa convenzione.
Con nota del 17 maggio 2017 il Gestore comunicava al Comune di Noceto l’avvio di un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, nell’ambito del quale richiedeva osservazioni ed integrazioni documentali; a tale richiesta dava riscontro la società KA EN s.r.l. (ora Ma.No. EN s.r.l. in liquidazione) – nel frattempo subentrata all’ATI Solergy AG - Evifacility s.r.l. quale concessionaria della gestione dell’impianto.
Con successiva comunicazione del 23 dicembre 2019 il GSE chiedeva al Comune di Noceto e a KA EN s.r.l. di fornire ulteriori chiarimenti in ordine al ruolo dell’ente locale di Soggetto responsabile ai sensi dell’art. 25 del D.M. 5 maggio 2011, nonché con riferimento al collegamento dell’impianto alla rete, alla data di entrata in esercizio ed alla effettiva configurazione dell’impianto a tale data; e ciò in quanto in una prima fase (ed in particolare sino al 16 settembre 2011, data di consegna di tre nuovi trasformatori installati in sostituzione di quelli originari risultati non funzionanti) l’impianto medesimo risultava aver funzionato a potenza ridotta.
Con provvedimento del 9 giugno 2022 il GSE, ritenendo che nonostante il riscontro la società non avesse comunque fornito elementi per nuove e diverse valutazioni circa le difformità riscontrate, confermava i precedenti rilievi e riconosceva le tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 relativamente alla tipologia installativa “altri impianti fotovoltaici” per la potenza pari a 352,11 kW, entrata in esercizio in data 19 agosto 2011, disponendo la decadenza dai benefici tariffari per la restante parte di potenza, pari a 2817,33 kW.
Il Comune di Noceto impugnava il provvedimento innanzi indicato e gli atti connessi al T.a.r. per il Lazio deducendone l’illegittimità alla stregua di plurimi motivi ivi dedotti.
Il Tribunale, come anticipato, accoglieva solo in parte detto gravame, di talché l’ente locale appellava la relativa pronuncia.
Il GSE, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, spiegava appello incidentale chiedendo la riforma della medesima sentenza nella parte in cui aveva considerato tardivo un suo deposito documentale per violazione dell’art. 54, comma 1, cod. proc. amm. e comunque instando per l’ammissione di quella documentazione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a..
Si costituiva in giudizio anche la società Ma.No. EN s.r.l. in liquidazione (già KA EN s.r.l.), la quale chiedeva l’accoglimento dell’appello del Comune di Noceto.
3. Con la sentenza di cui si chiede ora la revocazione la Sezione, come anticipato, respingeva l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale del GSE, rilevando nel contempo l’irrilevanza ai fini della decisione di quella specifica produzione documentale del Gestore.
4. L’ente locale propone ora ricorso per revocazione avverso la citata sentenza della Sezione ritenendola inficiata dall’asserita presenza di errori a tal fine rilevanti ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e a tal fine si affida ai motivi di seguito sinteticamente riepilogati:
I. il giudice d’appello avrebbe assunto una inesatta nozione di fatto notorio confondendo le nozioni di “generatore”, “trasformatore” e “contatore”: la sentenza avrebbe di conseguenza attribuito “ erroneamente ai trasformatori il ruolo di componenti destinati a produrre energia ” nel ricostruire le difese del Comune ed avrebbe errato nel collegare “ la supposta sopravvenuta disponibilità di ‘generatori funzionanti’ ” alla spettanza dell’incentivo; inoltre, ritenendo che “ non funzionando il trasformatore, nemmeno l’impianto possa dirsi funzionante, in quanto incapace di produrre energia ”, il giudice avrebbe fatto coincidere le funzioni dei trasformatori con quelle dei generatori ed avrebbe asseritamente introdotto “ un tema nuovo ed assolutamente non pertinente ”; per contro, anche sulla base di taluni precedenti giurisprudenziali, nella vigenza del c.d. “Quarto conto energia (D.M. 5 maggio 2011)” l’entrata in esercizio dell’impianto sarebbe rapportata unicamente al suo collegamento in parallelo con il sistema elettrico senza ulteriori specificazioni e senza alcun riferimento alla necessità che l’impianto medesimo debba essere contestualmente in funzione e produrre materialmente energia;
II. la sentenza revocanda sarebbe altresì viziata da “ motivazione apparente, per totale mancanza di esame/valutazione dei motivi di impugnazione, in rapporto ai primi tre motivi di appello, di per sé soli assorbenti di ogni altra censura ”: la pronuncia si sarebbe limitata, per un verso, ad affermare che l’asserita natura di componenti essenziali dei trasformatori era stata correttamente rilevata dal T.a.r. senza tuttavia illustrarne le sottese ragioni giuridiche e fattuali e, per altro verso, a richiamare un risalente orientamento giurisprudenziale asseritamente formatosi su fattispecie diverse da quelle in esame in quanto relative alla mancata presenza di un dispositivo tecnico diverso dal trasformatore (c.d. “ interfaccia di rete o protezione di interfaccia di rete ”), che in quel contesto era stato ritenuto elemento