Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-02-27, n. 201700905

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-02-27, n. 201700905
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700905
Data del deposito : 27 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2017

N. 00905/2017REG.PROV.COLL.

N. 05857/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5857 del 2016, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministri in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M A (C.F. NTRMRA58L20L219D) e F B (C.F. BRSFRZ65H06A182C), domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO - SEZIONE I n. 00729/2016, resa tra le parti, concernente diniego iscrizione nella white list.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati M A, F B e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierna appellante,-OISSIS-impresa edile operante sul territorio piemontese e specializzata nella pavimentazione di strade e marciapiedi, nonché nelle coperture impermeabili di tetti e terrazzi, avanzava istanza di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list , di cui all’art. 1, commi 52 ss., della legge n. 190 del 2012).

Con provvedimento prot. n. 631/2015 del 3 settembre 2015, tuttavia, il Prefetto di Torino – pur riferendo circa l’insussistenza di cause di decadenza, di divieto o di sospensione indicate nell’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 – respingeva l’istanza, alla luce delle risultanze investigative dalle quali erano emersi “ elementi e circostanze da cui desumere il pericolo di condizionamenti dell’impresa da parte della criminalità organizzata mafiosa ”: ciò, in particolare, “ in considerazione degli stretti legami di parentela nonché dei rapporti interpersonali che intercorrono tra taluni degli amministratori della società in esame e soggetti appartenenti e/o contigui all’organizzazione criminale di stampo mafioso ”.

La-OISSIS-. impugnava il provvedimento dinanzi al Tar Piemonte, domandandone in via d’urgenza la sospensione degli effetti.

Con ordinanza n. 363 del 2015 il TAR accoglieva la domanda cautelare ritenendo, ad un primo esame, fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, e invitava l’amministrazione a riesaminare l’istanza della società ricorrente e a fornire adeguata motivazione.

In ottemperanza alla citata ordinanza cautelare, la Prefettura di Torino rivalutava l’istanza della società ricorrente, e, tuttavia, con provvedimento prot. n. 631/2015, del 16 febbraio 2016, a seguito di “rinnovata ed approfondita istruttoria” (realizzata, tra l’altro, anche mediante un accesso alla sede della società, disposto il 21 gennaio 2016 su richiesta della DIA) la respingeva nuovamente.

La società ricorrente impugnava con motivi aggiunti anche questo secondo provvedimento di diniego.

Il Tar Piemonte, definitivamente decidendo, dichiarava l’improcedibilità del ricorso introduttivo diretto contro il primo dei due atti di diniego, accoglieva i motivi aggiunti avverso il secondo, e per l’effetto, annullava il provvedimento prot. n. 631/2015, del 16 febbraio 2016.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, chiedendo altresì la sospensione dei provvisori effetti della sentenza gravata.

Si è costituita la -OISSIS-, instando per la reiezione del gravame.

La Sezione, in sede cautelare, ha sospeso i provvisori effetti della sentenza appellata.

La causa è stata da ultimo trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017.

DIRITTO

1. Il Tar, nella sentenza gravata - enucleati gli elementi in base ai quali il Prefetto aveva ritenuto sussistere il pericolo di infiltrazione mafiosa unicamente nei meri rapporti familiari tra i consiglieri e gli amministratori della società con il sig. -OISSIS-, soggetto indicato quale appartenente ad un’associazione mafiosa e peraltro condannato nel 2000 per un delitto (omicidio aggravato) commesso “nell’ambito di una vendetta tra cosche” - ha osservato che “ in realtà, però, non viene indicato alcun apprezzabile collegamento o alcuna inferenza tra detti rapporti familiari e gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società ”.

1.1. Ha in particolato chiarito in motivazione che “ già il primo provvedimento di diniego si era riferito a due circostanze di per sé non significative, come il fatto che il sig. -OISSIS-, nell’agosto del 1998, avesse ceduto le proprie quote societarie ai figli in concomitanza con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere (fatto che, preso da solo, ed in assenza di diverse evidenze, non può essere univocamente letto come il tentativo di assicurare una “continuità sostanziale” alla propria presenza nella società), o come il fatto che l’attuale titolare della quota sociale maggioritaria risieda presso lo stesso numero civico in cui il proprio nonno sta scontando la pena degli arresti domiciliari. Ponendosi nella stessa sostanziale scia, anche il secondo provvedimento di diniego (nel richiamare gli elementi già utilizzati la volta precedente) ha valorizzato ulteriori e diverse circostanze le quali però, in assenza di ulteriori e più pregnanti riscontri, si svelano del tutto inconsistenti e non possono, pertanto, essere ritenute sintomatiche di un’“influenza” che il sig. -OISSIS- (come detto, uscito definitivamente dalla società nel 1998) ancora eserciterebbe sulla compagine sociale. In particolare, il Prefetto ha evidenziato: a) che ai funerali del figlio di -OISSIS-,-OISSIS-, celebrati in Torino il 31 ottobre 2008, si è registrata “la partecipazione di molteplici esponenti di spicco della ‘ndrangheta operante in Piemonte”;
b) che nel 2013 le due giovani nipoti del sig. -OISSIS- hanno sottoscritto la maggioranza delle quote societarie, per 20.000 euro (circa) cadauna, pur senza disporre (una di loro) di risorse economiche sufficienti e pur non potendo vantare adeguate “qualità professionali”, così rendendo “più che plausibile l’ipotesi che le sorelle [...] versino, per quel che concerne la gestione dell’impresa, in uno stato di soggezione rispetto all’originaria compagine societaria, e come tale anche rispetto al nonno -OISSIS--OISSIS-”. Tuttavia, quanto all’episodio sub a), deve rimarcarsi che il pericolo di condizionamento della società viene fatto discendere da un episodio che testimonia solo la vicinanza e/o l’amicizia degli “esponenti di spicco della cosca mafiosa” con il sig. -OISSIS-, ma non anche l’esistenza di frequentazioni tra di essi ed i soci della società, senza che quindi sia stato fornito, nella specie, quell'insieme di elementi indiziari che potrebbe ricondurre la fattispecie all'ipotesi concettuale dell'esistenza di una “relazione di amicizia pericolosa” (cfr., per un’ipotesi analoga, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3592 del 2014). Quanto all’episodio sub b), nuovamente, il vincolo di “soggezione” è del tutto genericamente ed apoditticamente fatto discendere dalla situazione economica e professionale delle due giovani socie di maggioranza, senza neanche spiegare le ragioni per cui la loro dipendenza economica (affermata essere esistente nei confronti del nonno, ormai uscito dalla compagine societaria) non sussisterebbe, invece, rispetto ai loro genitori che pure fanno ancora parte della compagine societaria.

Un terzo elemento valorizzato dal Prefetto, infine, attiene ai rapporti commerciali che la società ha, nel tempo, intrattenuto con soggetti a loro volta coinvolti negativamente “sotto il profilo della prevenzione antimafia”. Sul punto, tuttavia, la ricorrente ha affermato – in ciò non più smentita dalla difesa avversaria – che si tratta solo di cinque casi nell’arco dell’intera attività imprenditoriale, caratterizzata (dal 1998 ad oggi) da “oltre un migliaio di contatti commerciali”, senza contare che negli elenchi dei fornitori e dei clienti, acquisiti in occasione dell’accesso alla sede aziendale del 21 gennaio 2016, vi sono indicati oltre 200 soggetti commerciali: ne deriva che l’incidenza valorizzata dall’amministrazione è, in realtà, del tutto irrisoria e, come tale, inidonea a provare seriamente il pericolo di infiltrazione…… ”.

2. Secondo l’appellante Ministero, la sentenza sarebbe erronea in quanto non sorretta da un esame completo delle circostanze che hanno portato alla fuoriuscita del -OISSIS--OISSIS- dalla società.

2.1. Sarebbe ragionevole ritenere – a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure - che l'uscita di scena di -OISSIS-, lungi dal costituire una presa di distanza dalla-OISSIS-sia riconducibile all'esigenza di tutelare la propria società da potenziali provvedimenti sanzionatori, anche di tipo ablativo, collegati alle indagini all'epoca in corso a suo carico, e di lì a poco sfociate nel suo arresto, e di allontanare in tal modo i sospetti di illegalità.

2.2. Il TAR non avrebbe, inoltre, preso in considerazione la circostanza che -OISSIS- -OISSIS-e -OISSIS-, attuali Consiglieri ed Amministratori Delegati della-OISSIS-rivestivano già la qualifica di soci fin dalla fondazione della società stessa, condividendone la gestione con il padre-OISSIS-, la cui contiguità alla consorteria criminale il TAR non contesta. Costoro – precisa l’amministrazione appellante - erano amministratori, oltre che soci della società, all'epoca della perquisizione effettuata presso i locali della-OISSIS-all'esito della quale fu sequestrato materiale cartaceo riferibile a codici e regolamenti di affiliazione all'ndrangheta. Questi elementi denoterebbero che entrambi, pur se incensurati, hanno intrapreso e condotto la propria attività imprenditoriale in un contesto caratterizzato da un'incontestabile adesione del padre agli ambienti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

2.3. La perdurante e attuale continuità, rispetto alle passate vicende della società, sarebbe altresì dimostrata dal fatto che la moglie di -OISSIS- continua a detenere una quota, seppur minoritaria, del capitale sociale e che le attuali titolari delle quote sociali maggioritarie,-OISSIS-e -OISSIS- sono le figlie di -OISSIS--OISSIS- e di -OISSIS-, attuali amministratori, quindi nipoti di -OISSIS-.

2.4. Ulteriore indizio della continuità sarebbe costituto dalla circostanza che la-OISSIS-ha intrattenuto rapporti commerciali con soggetti a loro volta coinvolti negativamente sotto il profilo della prevenzione antimafia.

La statuizione del Tar, secondo la quale tali rapporti sarebbero di un'incidenza irrisoria e quindi inidonea a provare seriamente il pericolo di infiltrazione, tralascerebbe di considerare che per due delle cinque aziende il contatto è stato ripetuto in un'ulteriore occasione in anni diversi. In ogni caso, il dato non andrebbe interpretato secondo criteri meramente aritmetici, ma apprezzato alla luce di specifici parametri, che tengano conto del livello di pervasività locale della criminalità organizzata, della cautela dell'azienda nelle selezione di clienti e fornitori, dell'atteggiamento assunto dagli attuali soci nei confronti dell'ascendente fondatore della società.

2.5. Alla luce di queste ultime considerazioni andrebbe infine interpretata la circostanza che ai funerali di -OISSIS--OISSIS-, figlio di -OISSIS--OISSIS- e lui stesso socio e amministratore della-OISSIS-., si è registrata la presenza di molteplici esponenti di spicco della `ndrangheta operante in Piemonte. Sottolinea l’appellante che il TAR ne ha sottovaluto la rilevanza, sostenendo che tale fatto denoterebbe solo la vicinanza e/o l'amicizia degli esponenti di spicco della cosca mafiosa con -OISSIS--OISSIS-, ma non anche l'esistenza di frequentazioni tra di essi e i soci della società. Tuttavia – secondo l’appellante - gli studi sociologici sulle dinamiche del fenomeno mafioso riconoscerebbero ai matrimoni e ai funerali degli esponenti della criminalità organizzata o di loro parenti, un valore aggiunto, che trascende il mero momento di condivisione della gioia o del lutto.

3. Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato.

3.1. Già in sede cautelare, la Sezione, nel valutare il fumus del gravame, ha dato risalto alla circostanza che “ che, al di là dei legami parentali, ciò che particolarmente rileva è la circostanza che la sig.ra -OISSIS-, figlia del sig. -OISSIS--OISSIS-, ed attuale amministratore della società, era anche socia di quest’ultimo all’epoca del suo arresto per fatti di mafia ”, così delineando il tema dirimente ai fini del decidere.

3.2. La giurisprudenza, correttamente ricostruita sul punto dal giudice di prime cure, costantemente ribadisce che il criterio del cd “ più probabile che non ” non può giungere ad affermare che l’imprenditore il quale abbia rapporti di parentela, anche molto prossimi, con un indiziato di appartenenza mafiosa, sia permeabile all’infiltrazione della criminalità organizzata se alla mera relazione familiare non si accompagnino, in concreto, anche elementi indicativi di stretti collegamenti per affari o, comunque, per interessi comuni (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5437 del 2015).

3.3. Nel caso di specie, in relazione agli “interessi comuni”, alcune circostanze fattuali appaiono del tutto pacifiche: fin dalla sua fondazione la società si è caratterizzata per la sua conduzione familiare essendo stata costituita tra -OISSIS-, sua moglie, -OISSIS-, i suoi figli,-OISSIS- e -OISSIS-, e suo genero, -OISSIS-;
nel gennaio 1998 i figli ed il genero di -OISSIS- hanno assunto la carica di amministratori delegati;
nell’agosto del 1998 -OISSIS- ha ceduto le proprie quote societarie ai figli in concomitanza con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere;
nel 2000 -OISSIS- è stato condannato dalla Corte d’Assise di Torino alla reclusione ad anni 20 per un delitto (omicidio plurimo aggravato in concorso aggravato dalla premeditazione) commesso “ nell’ambito di una vendetta tra cosche ”.

3.4. Per quanto qui rileva, quindi, la cessione delle quote di -OISSIS- ai figli è avvenuta non già per una programmata e spontanea dismissione da parte del cedente, ma in un contesto in cui il medesimo era stato attinto da misura custodiale in carcere per gravi fatti di mafia, e di conseguenza impossibilitato a curare personalmente i propri affari. Le attività economiche di -OISSIS-, sino al momento della restrizione in carcere, erano state gestite congiuntamente ai figli ed al genero, i quali oltre che soci, erano, già del gennaio 1998, amministratori delegati, dunque pienamente coinvolti nel processo decisionale e gestionale, oltre che nell’assetto proprietario.

3.5. E’ pertanto pienamente integrata la condizione, ulteriore rispetto al mero legame parentale, costituita dagli stretti collegamenti per affari o, comunque, per interessi comuni, che giustifica la prognosi della permeabilità, secondo il criterio del “ più probabile che non ”.

4. Sul punto, l’appellata replica evidenziando che la società -OISSIS-. sarebbe stata sempre del tutto estranea ad ogni fatto illecito. L’attività posta in essere dalla società sarebbe stata costantemente retta dalla massima trasparenza in un contesto di sane relazioni commerciali e giammai impiegata per conseguire obiettivi malavitosi. Conclude sul punto affermando che “ tra la condotta per la quale il sig. -OISSIS- venne condannato e la società ricorrente non vi è, né fu mai riscontrato, alcun collegamento. Ergo, che il sig. -OISSIS- fosse all’epoca di quella condotta socio di minoranza di -OISSIS- o che lo fosse la figlia -OISSIS-, attuale legale rappresentante della società, è del tutto ininfluente per la prognosi che l’amministrazione è tenuta ad effettuare in ordine al pericolo di infiltrazione… ”.

4.1. Le considerazioni sopra esposte non convincono il Collegio. Innanzitutto per le ragioni sopra indicate: v’era, al momento dell’uscita forzosa del sig. -OISSIS-, una comunanza di interessi dei figli e del genero, oggettivamente attestata dall’essere questi ultimi soci ed amministratori della comune iniziativa imprenditoriale. In ogni caso, pretendere, oltre alla prova della mafiosità del dominus della società, anche la prova del coinvolgimento della società in fatti illeciti sintomatici della matrice mafiosa del soggetto societario, significherebbe trasformare l’informativa antimafia, da strumento di prevenzione avanzata nei rapporti con la PA, quale essa è, a strumento di accertamento di responsabilità secondo logiche puramente penalistiche.

4.2. L’oggetto dell’informativa è il tentativo di infiltrazione mafiosa, non della società in altri corpi estranei, ma al proprio interno, al fine del condizionamento di scelte e indirizzi imprenditoriali.

Nel caso di specie, il tentativo di condizionamento si è realizzato attraverso lo stesso atto di fondazione della società da parte di un soggetto che si è poi accertato in via giudiziaria essere intraneo ad ambienti mafiosi. Esso, in particolare, è stato desunto, come consentito dall’art. 84, comma 4, e 85, comma 3, del codice antimafia, dall’esistenza di un provvedimento che reca condanna definitiva per fatti di notevole gravità, di un familiare degli odierni soci ed amministratori, che a suo tempo, insieme a questi ultimi, ha fondato la società, condividendone per lungo tempo la gestione ed i profitti.

4.3. L’unico aspetto che, ripetesi, nella prospettiva di prevenzione avanzata, sganciata da logiche penalistiche, potrebbe destare qualche perplessità è il lungo tempo trascorso dall’arresto del sig. -OISSIS-, oggi ottantacinquenne, circostanza che potrebbe far deporre per la non attualità del possibile condizionamento.

4.4. Tuttavia, anche in relazione a tale aspetto, non appaiono – ad opinione del collegio – manifestamente irragionevoli le puntuali valutazioni compiute dalla Prefettura e dagli organi istruttori, in ordine alla tempistica della dismissione delle proprie partecipazioni societarie da parte di -OISSIS-, dismissione avvenuta nell’agosto del 1998, in concomitanza con l’esecuzione a suo carico dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, circostanza che indurrebbe “ ad ipotizzare una continuità sostanziale della presenza di -OISSIS--OISSIS- quale deus ex machina dei rapporti economici ed imprenditoriali della-OISSIS-della cui gestione futura ha incaricato, peraltro, all’atto del proprio formale allontanamento, soggetti allo stesso collegati da strettissimi legami di parentela e , per altro verso, la circostanza che l’attuale titolare della quota di maggioranza (40%) del capitale sociale, la sig.ra -OISSIS-, è nipote di -OISSIS- e risiede in Torino presso lo stesso numero civico dove il nonno convive in stato di detenzione domiciliare ”.

Trattasi di una prognosi che compete alla Prefettura fare nell’ambito della sua discrezionalità valutativa, che il giudice non può sindacare se sono nel caso di manifesti vizi di irragionevolezza, pena l’inammissibile sconfinamento nel merito amministrativo.

5. L’appello dev’essere in conclusione essere accolto.

6. Avuto riguardo all’evoluzione del giudizio ed alla complessità e delicatezza delle questioni, appare equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi