Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-28, n. 201901413

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-28, n. 201901413
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901413
Data del deposito : 28 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2019

N. 01413/2019REG.PROV.COLL.

N. 04522/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto numero di registro generale 4522 del 2018, proposto da
Comune di Ariano Irpino (Av), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto, n. 18;

contro

Ati Grazioso Costruzioni S.r.l. e Grama S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato O A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Porpora, n. 12;

nei confronti

Giglio Costruzioni S.r.l. unipersonale, in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con Robertazzi Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata difesa dagli avvocati Stefania Vecchio, Vincenzo Cestaro, Marco Piegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale di Committenza Unica di Ariano Irpino - Montecalvo Irpino-Casalbore-Savignano, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 00335/2018;


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ati Grazioso Costruzioni s.r.l., di Grama S.r.l, di Giglio Costruzioni s.r.l. unipersonale e di Robertazzi Costruzioni s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Brancaccio Antonio, Abbamonte Orazio e Vecchio Stefania;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza non definitiva n. 335 del 2018, il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso proposto dalle società Grazioso Costruzioni s.r.l. e Grama s.r.l., rispettivamente mandataria e mandante della costituenda ATI, per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’ATI costituenda tra la Giglio Costruzioni s.r.l. e la Robertazzi Costruzioni s.r.l., dei lavori di costruzione di una scuola media da realizzarsi in località Martiri nel Comune di Ariano Irpino. La sentenza non ha definito il giudizio, perché ha contestualmente disposto incombenti istruttori per verificare lo stato di esecuzione di lavori, al fine di decidere sulla domanda di inefficacia del contratto e sulla conseguente domanda di subentro.

2. Il T.a.r. ha annullato l’aggiudicazione, accogliendo, in particolare, i seguenti motivi:

a ) l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché non avrebbe sottoscritto il modulo predisposto dall’Amministrazione, recante la dichiarazione congiunta d’impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo;

b ) avrebbe ancora dovuto essere esclusa per aver sottoscritto solo sul frontespizio, anziché su ogni pagina, o quanto meno in calce, la relazione tecnico-descrittiva e le schede tecniche di dettaglio delle migliorie, costituenti parte dell’offerta tecnica;

c ) l’offerta tecnica dell’aggiudicataria conteneva elementi di criticità non suscettibili di essere emendati nel prosieguo del procedimento e tali, comunque, da compromettere l’attendibilità della valutazione espressa dalla stazione appaltante.

3. Per ottenere la riforma di detta sentenza ha proposto appello il Comune di Ariano Irpino.

4. Si è costituita in giudizio per resistere all’appello l’A.T.I. Grazioso Costruzioni.

5. Si è costituita anche l’A.T.I. Giglio Costruzioni, concludendo a favore dell’accoglimento dell’appello.

6. Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Va premesso che il ricorso viene orami in rilievo solo, ai fini del risarcimento del danno, visto che i lavori sono ormai eseguiti e il T.a.r., con successiva sentenza rimasta inoppugnata, ha respinto (proprio in considerazione dello stato dei lavori) la domanda di inefficacia del contratto e di subentro.

8. L’appello merita accoglimento.

9. La fondatezza delle censure di merito consentono di prescindere dai motivi con cui si fanno valere profili di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado.

10. I primi due motivi accolti dal T.a.r. risultano fondati su un eccessivo e non condivisibile formalismo.

11. L’impegno a costituire il R.T.I., sebbene contenuto in dichiarazioni separate e non congiunte, è, comunque, presente. Le due dichiarazioni di impegno rese dalle società parti del costituendo raggruppamento, pur contenute in documenti separati, sono certamente in grado di perfezionare il contratto preliminare di mandato (in cui si sostanzia il raggruppamento temporaneo), che non richiede forme solenni. A fronte della prova della conclusione del contratto preliminare di mandato (e, quindi, dell’effettiva sussistenza dell’impegno a costituire il raggruppamento), l’ulteriore modulo a firma congiunta richiesto dal bando risulta una mera formalità, la cui mancanza non può determinare automaticamente l’esclusione, per giunta senza possibilità di soccorso istruttorio.

12. Anche il secondo motivo escludente accolto dal T.a.r. (la relazione tecnica illustrativa dell’offerta è stata firmata nel frontespizio e non pagina per pagina o, quanto meno, in calce) è espressione di un esasperato formalismo. Nel caso oggetto del giudizio, a maggior ragione se si considera che i documenti di cui si discute erano raccolti in un unico plico spillato e rilegato, la circostanza che la sottoscrizione sia opposta all’inizio (sul frontespizio), anziché alla fine (in calce), è questione meramente formale e non inficia la primaria funzione della sottoscrizione, che è quella di attestare la provenienza della dichiarazione, di cui nessuno ha, peraltro, contestato la paternità.

13. L’accoglimento del terzo motivo da parte del T.a.r. denota, invece, una non consentita ingerenza nel merito tecnico riservato alla commissione. Il giudizio di congruenza tra l’offerta e il progetto risulta, infatti, espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo nei limiti della irragionevolezza. Lo stesso verificatore nominato in primo grado aveva, del resto, concluso nel senso che gli elementi di criticità ravvisati dalla parte ricorrente non vi fossero o, comunque, non fossero tali da compromettere l’attendibilità della valutazione espressa dalla stazione appaltante. Le diverse conclusioni cui è giunta la sentenza appellata, risultano, pertanto, espressione di un inammissibile sindacato sostitutivo.

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.

15. Sussistono i presupposti, considerata la controvertibilità e la parziale novità delle questioni esaminate, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi