Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-01, n. 202402038
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2024
N. 02038/2024REG.PROV.COLL.
N. 03635/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3635 del 2020, proposto dai signori R S, M C, A S, G S, A S, G S, F B e G S, rappresentati e difesi dall'avvocato S G P, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
la società Autostrade Meridionali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati O A e Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato O A in Roma, via n. Porpora n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 4442 del 3 settembre 2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Autostrade Meridionali s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il consigliere M C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dai signori M C, A S, G S, A S, G S avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania n. 4442 del 3 settembre 2019.
2. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del decreto emesso ai sensi dell’art 42 bis d.P.R. n. 327/2001 dal dirigente ufficio espropriazioni della società concessionaria, in data 28 dicembre 2012, prot. n. 7659/EU, con cui è stata disposta l'acquisizione al patrimonio di Autostrade Meridionali s.p.a. delle aree di proprietà dei ricorrenti, nonché la domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell’accordo del 3 febbraio 2003 intercorso tra le parti.
3. Si espongono i fatti rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio.
3.1. I ricorrenti signori R S, M C, A S, G S, A S e G S hanno premesso di essere comproprietari dell'immobile sito nel territorio del comune di Torre Annunziata alla via Rovereto n. 2 (oggi alla via Vittorio Veneto n. 240), già identificato catastalmente al foglio 4, mappali nn. 181-125-197.
3.2. Tali mappali sono stati interessati dal progetto di ammodernamento e adeguamento della sede autostradale e relativi svincoli per la tratta della progressiva chilometrica dal km 19+269 a 22+ 400 dell'Autostrada “A3 Napoli- Salerno”, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 luglio 1961, n.729.
3.3. Il progetto in questione è stato approvato con disposizione amministrativa n. 365 del 10 gennaio 2001 dell'Anas-Ente Nazionale per le strade e, con il successivo decreto del Prefetto di Napoli n. 40469 del 12 luglio 2001, è stata conseguentemente disposta l'occupazione di urgenza in favore della società concessionaria Autostrade Meridionali s.p.a. dei terreni di cui al foglio 4, mappali nn. 181-125-197-177-127-198-199-98, con immissione nel possesso eseguita in data 4 settembre 2001.
3.4. Il decreto è stato impugnato vittoriosamente innanzi al T.a.r. per la Campania e, durante la pendenza del giudizio di impugnazione, è stato concluso con la società concessionaria l’accordo del 3 febbraio 2003.
3.5. Ritenendo che l’accordo fra le parti non fosse stato adempiuto, i signori S hanno instaurato un giudizio innanzi al Tribunale civile di Torre Annunziata, domandando l’emanazione di un decreto ingiuntivo per la somma di euro 801.525,80.
3.6. La società Autostrada Meridionale ha proposto il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emanato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, riassumendolo innanzi al Tribunale di Napoli a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale originariamente adito.
3.7. Con la sentenza n. 2193/2014, depositata in data 12 febbraio 2014, il suddetto Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
3.8. Con il ricorso in riassunzione, i ricorrenti hanno domandato innanzi al T.a.r. per la Campania:
a) in via principale, l’accertamento dell'inadempimento della “Autostrade Meridionali Spa” all’accordo transattivo, sostitutivo del provvedimento amministrativo, con la conseguente dichiarazione di adempimento e/o condanna al risarcimento, in forma specifica e/o per equivalente, di ogni danno subito e/o subendo per il mancato rispetto dell'accordo in questione;
b) l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione acquisitiva dei terreni di loro proprietà, con la conseguenziale restituzione in loro favore ovvero la condanna al risarcimento di ogni danno subito e subendo;
c) la declaratoria di illegittimità ed annullamento del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. emesso da Autostrade Meridionali s.p.a. del 28 dicembre 2012, prot. n. 7659/EU, col quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio di Autostrade Meridionali s.p.a. delle aree occorse per i lavori di ampliamento alla terza corsia nel tratto tra le progressive dal km 19+269 al km 22+400 [limitatamente a quelle identificate all’Agenzia delle Entrate (Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi Catastali) del Comune di Torre Annunziata al Foglio 4, Particella 346 ex 125 (sup. mq 30), Particella 347 ex 125 (sup. mq 60), Particella 348 ex 125 (sup. mq 20), Particella 349 ex 125 (sup. mq 35)] con l'adeguamento degli svincoli di Pompei e Torre Annunziata Sud.
3.9. Con i motivi aggiunti, i ricorrenti hanno formulato ulteriori censure avverso il decreto di acquisizione sanante n. 7659EU del 28 dicembre 2012, emesso dalla società concessionaria.
3.10. Si è costituita in giudizio la società Autostrade meridionali s.p.a., resistendo al ricorso e ai motivi aggiunti.
4. Con la sentenza n. 4442 del 2019, il T.a.r. ha accolto in parte il ricorso principale, respinto i motivi aggiunti e condannato la società al pagamento delle spese di lite.
5. I ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
5.1. Si è costituita in giudizio la società appellata, resistendo all’appello ed esponendo le sue difese con la memoria del 5 dicembre 2023.
5.2. L’11 dicembre 2023, gli appellanti hanno depositato la loro memoria difensiva.
6. All’udienza dell’11 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In rito va dichiarata l’inammissibilità del deposito documentale effettuato innanzi a questo Consiglio dai signori S in data 22 novembre 2023, trattandosi di documenti depositati in violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a., che il Collegio non ritiene indispensabili ai fini della decisione e che la parte non ha dimostrato di non averli potuto produrre in precedenza.
8. Con il primo motivo di appello, gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha respinto la domanda di risarcimento del danno scaturito dalla cessazione del contratto di locazione con la Provincia di un immobile destinato ad istituto scolastico.
Gli appellanti deducono che, a causa dei disagi scaturenti dai lavori, il contratto sarebbe terminato anticipatamente, a causa della condizione di scarsa sicurezza dei luoghi, ed evidenziano che, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., la transazione intercorsa tra le parti non avrebbe tenuto conto di questa tipologia di danno.
8.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Costituisce jus receptum il principio secondo cui, per procedere all’interpretazione dell’accordo stipulato tra le parti, andranno applicati i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., i quali, oltre che per l’interpretazione dei contratti, degli atti unilaterali (in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 1324 cod. civ.), dei provvedimenti amministrativi (nei limiti della compatibilità), devono applicarsi anche agli accordi di cui all’art. 11 della L. n. 241 del 1990, in ragione del richiamo, da parte del comma secondo della suddetta disposizione, ai “ principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto compatibili ” (Cons. Stato, Sez. IV, 26 maggio 2022 n. 6309;Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1150;Sez. IV, 3 dicembre 2015 n. 5510;Sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2997;Sez., IV, 17 dicembre 2014, n. 6164;Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4812).
In particolare, per decidere l’appello andrà fatta applicazione dell’art. 1362 c.c., il quale prevede che “ Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto ”.
Dal tenore testuale dell’accordo concluso, il Collegio ritiene che la pattuizione intercorsa fra le parti fosse finalizzata a definire ogni aspetto della vicenda e conseguentemente risulta tacitata ogni pretesa di danno relativa o collegata ai lavori di ammodernamento dell’autostrada.
In particolare, nell’accordo del 2003 si legge che “ la parte privata… presta esplicita acquiescenza agli atti del procedimento, rinunciando a proporre ulteriore impugnativa, opposizione alla stima delle indennità, ad azioni per danni ritenendo le proprie pretese completamente soddisfatte con il presente atto che ha anche valore transattivo definitivo ”.
Come rilevato dalla difesa della società concessionaria, l’accordo concluso riveste una chiara natura transattiva a tacitazione di ogni questione scaturente dai lavori di ammodernamento autostradale.
Nell’accordo transattivo, il Collegio ritiene che debbano ricomprendersi anche i danni asseritamente collegati al mancato protrarsi del rapporto di locazione dell’edificio destinato ad ospitare l’istituto scolastico a causa dei disagi connessi al protrarsi dei lavori.
Non convince, inoltre, la doglianza di parte secondo cui i danni in questione non sarebbero ricompresi nel “perimetro” dell’accordo transattivo in quanto “ sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione ” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 1 settembre 2023, n. 25603 e, anche, Cass. civ., Sez. III, sent., 12 ottobre 2011, n. 20981), in quanto deve al contrario ritenersi che la tipologia di danno lamentato, per la sua diretta inerenza e riconducibilità causale ai lavori in corso, che si svolgevano in prossimità dell’edificio scolastico, non possa qualificarsi come “non prevedibile” al momento della sottoscrizione dell'accordo conciliativo, nel quale si fa peraltro espressa menzione della necessità di “ non interrompere i servizi necessari per il regolare svolgimento delle attività scolastiche ”.
Quest’ultima locuzione manifesta che le parti avevano ben presente la possibile “interferenza” dei lavori sulle attività scolastiche.
In diritto, si evidenzia che le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, comma 1, c.c., ben possono riguardare anche danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili al momento di stipulazione dell’accordo (Cass. civ., Sez. I, ord., 17 ottobre 2019, n. 26528), come nel caso di specie.
Merita pertanto conferma la sentenza del T.a.r. per la Campania che ha dunque affermato, con statuizione che risulta corretta in fatto e in diritto, nonché priva dei vizi logici e di motivazione dedotti dall’appellante, che “ l'accordo del 2003 ha anche previsto l'indennizzo di €. 257.925,00 per la perdita di fruibilità del piano terreno del fabbricato nonché a tacitazione della parte privata per qualsiasi danno diretto o indiretto dovuto alla costruzione ed esercizio dell'autostrada, sicché deve essere respinta la richiesta risarcitoria avanzata sul punto dai ricorrenti in quanto già assorbita dall’accordo transattivo ”.
Infine, va evidenziato che il T.a.r. ha enucleato un’ulteriore e concorrente ragione di rigetto della domanda risarcitoria, espressamente definita come “ incontestata ” e “ decisiva ” (cfr. §. 7), rilevando che l’istituto scolastico si è trasferito in un altro edificio che è stato realizzato proprio per ospitare i locali della scuola, sicché l’evento asseritamente dannoso si sarebbe verificato comunque e a prescindere dalla realizzazione dei lavori individuati dagli appellanti quale scaturigine del danno patrimoniale lamentato.
9. Con il secondo motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza di cui al §. 10, in quanto il T.a.r., con motivazione generica e laconica, avrebbe omesso di pronunciarsi sull’effettiva domanda proposta dalla parte, che contemplava anche l’“ eliminazioni di tali ulteriori conseguenze con ogni trasferimento della proprietà e disponibilità, giuridica e materiale, delle medesime zone di terreno .” e sul “… chiesto risarcimento danni da occupazione, tuttora in essere ”.
9.1. Il secondo motivo di appello è infondato.
Pur lamentando l’inadempimento dell’accordo intercorso tra le parti, gli appellanti non indicano quale clausola dell’accordo sia rimasta inadempiuta e quale obbligo, in particolare, non eseguito. Né a questa carenza d’allegazione può essere sopperita dalla produzione della relazione del perito di parte, dovendo i fatti costitutivi della domanda essere contenuti nel ricorso. Si evidenzia, inoltre, che la perizia di parte elenca soltanto i presunti inadempimenti, ma non individua puntualmente la clausola dell’accordo da cui scaturirebbe l’obbligo di provvedere.
Nel far riferimento all’accordo del 2003, gli appellanti evidenziano, infatti, che la società appellata si era obbligata a:
“ c) A non occupare la parte dell’area, adibita a passaggio pedonale, posta ad ovest del fabbricato sopra menzionato ed adiacente all’immobile individuato all’Agenzia del Territorio di Napoli al foglio 4 mappale 46.
d) A cedere a lavori ultimati, la parte di immobile residua, non più utile alla destinazione dell’opera pubblica, identificata all’Agenzia del Territorio al foglio 4 mappale 113.
La cessione avverrà con atto notarile di trasferimento immobiliare da stipularsi dopo il tipo di frazionamento, redatto ad ultimazione dei lavori autostradali, di individuazione dell’area (reliquato) e della superficie oggetto di cessione della Parte Privata.
….
Nel caso quindi che la superficie definitivamente occupata sia minore la Concessionaria provvederà alla restituzione alla Parte Privata della porzione di immobili non utilizzati.
11) Le spese conseguenti all’atto di trasferimento immobiliare, relative alle formalità di legge da eseguirsi presso i pubblici Uffici Immobiliari e tributari, competenze ed onorari notarili, sono a carico della Concessionaria .”.
Tuttavia, nell’articolare ulteriormente la censura di appello, lamentando l’inadempimento del suddetto accordo ed elencando, a pagina 13 e 14 una serie di lavori che la società avrebbe dovuto, in tesi, compiere, gli appellanti deducono che la società “ andava condannata, oltre che alla restituzione delle p.lle, anche alle eliminazioni di tali ulteriori conseguenze con ogni trasferimento della proprietà e disponibilità, giuridica e materiale, delle medesime zone di terreno ”, senza però chiarire quale clausola disponesse nel senso “ dell’eliminazione delle ulteriori conseguenze ”.
Qualora poi si volesse individuare la fonte dell’obbligo in questione la clausola relativa alla realizzazione delle “ opere di chiusura dei sottoservizi e ripristino del piazzale antistante l’edificio di proprietà dei ricorrenti ”, si evidenzia che la domanda è stata già accolta dal T.a.r. per la Campania, ai paragrafi 8 e seguenti della sentenza impugnata, sicché il motivo di appello proposto sarebbe inammissibile per carenza di soccombenza e, dunque, di interesse ad impugnare.
10. In conclusione, dunque, per i motivi suesposti, l’appello va respinto.
11. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza sono liquidate in dispositivo.