Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-23, n. 202401811

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-23, n. 202401811
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401811
Data del deposito : 23 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2024

N. 01811/2024REG.PROV.COLL.

N. 07057/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7057 del 2022, proposto da
Cred.it Società Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Picozza e Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

NC d'LI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella La Licata e Michele Cossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 3480 del 4 maggio 2022.

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della NC d’LI e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Annalisa Di Giovanni e l’avvocato Giuseppe Tiscione, in sostituzione dell'avvocato Donatella La Licata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 4 maggio 2021, la NC d’LI ha comunicato di non poter accogliere l’istanza di autorizzazione presentata da Cred.it Società Finanziaria s.p.a. (di seguito solo Cred.it), “in assenza delle condizioni prescritte dalla normativa di riferimento e in particolare della correttezza dei partecipanti qualificati e dell’idoneità dell’assetto di governance e del programma di attività a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario”.

Il ricorso proposto dalla Cred.it avvero tale atto è stato respinto dal Tar per il Lazio, Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 12931 del 14 dicembre 2021.

Il conseguente appello è stato altresì respinto da questa Sezione con la sentenza n. 3480 del 4 maggio 2022, oggetto del presente ricorso per revocazione.

L’azione revocatoria è articolata nei seguenti motivi:

1. Contrasto di giudicati ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, e dell’art. 106 c.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8017 del 2019, ha accolto i motivi relativi all’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione dei provvedimenti impugnati in ordine alla presunta mancanza in capo a Cred.it della solidità patrimoniale e degli altri requisiti di sana e prudente gestione relativi all’assetto proprietario e alla onorabilità e reputazione dei soci.

In particolare, la sentenza ha evidenziato che “il diniego 17 luglio 2018 contiene (…) un’evidente incongruenza, dato che fa riferimento al “capitale iniziale versato”, che per una società già attiva è una voce del passivo di bilancio, mentre com’è noto per valutare la sua solidità è necessario riferirsi in linea di principio al patrimonio netto. (…)”.

Nell’annullare i precedenti dinieghi, la sentenza, in particolare, ha precisato che nel riesame si “dovrà quindi valutare, se del caso con ricorso a perizia esterna [….] l’adeguatezza del patrimonio sociale – e non tanto del capitale, trattandosi di società operante – e dare conto in motivazione dei risultati acquisiti. [….] In base all’esito di tale apprezzamento, dovrà poi rivalutare i profili relativi all’assetto proprietario e alla onorabilità e reputazione dei soci” (§ 21.1) ed ha aggiunto “In particolare, nella motivazione dovrà indicare da quali poste di bilancio a dire della richiedente si ricaverebbe il requisito della sufficienza del patrimonio, dire se e per quali specifiche ragioni tali poste di bilancio siano non attendibili perché non veritiere o non corrette, e dire quale sia il risultato reale in termini di calcolo del patrimonio che a suo avviso ne consegue”.

Di talché, non sarebbe revocabile in dubbio che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8017 del 2019, nell’annullare gli atti e ordinare il riesame della domanda di autorizzazione, chiedesse di valutare, per verificare la solidità patrimoniale, il patrimonio netto, rilevando financo l’incongruenza cui era incorsa la NC d’LI nel far riferimento al capitale iniziale versato, che per una società già attiva è una voce del passivo di bilancio.

La sentenza revocanda, nel decidere l’appello promosso dalla Cred.it, avrebbe totalmente disatteso quanto deciso precedentemente (con la sentenza n. 8017/2019), nel valutare il requisito di solidità patrimoniale ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ritenendo di dover fare riferimento non più al patrimonio netto bensì all’aggregato capitale iniziale facendolo coincidere con Capitale Primario di classe I.

Il giudice sarebbe incorso in un totale “cambio di rotta” nel ritenere che la solidità patrimoniale vada calcolata – secondo la decisione del 2019 - sul patrimonio netto e – secondo la decisione del 2022 – sul capitale iniziale inteso come capitale primario di classe 1, quando lo stesso giudice nel 2019 aveva addirittura evidenziato il riferimento al capitale iniziale versato una incongruenza in quanto per una società già attiva è una voce del passivo di bilancio, mentre occorre riferirsi al patrimonio netto.

Il contrasto tra i due giudicati sarebbe evidente, in quanto, come detto, si fa riferimento per la medesima valutazione a istituti totalmente differenti e, conseguentemente, a numeri completamente differenti con risultati diametralmente opposti, che hanno determinato due valutazioni sulla solidità patrimoniale contrastanti.

Tale contrasto con il precedente reso dalla stessa sezione del Consiglio di Stato nel 2019 non potrebbe che comportare la revocazione della sentenza n. 3480 del 2022.

2. Revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p. e art. 106 c.p.a.

L’errore in cui è incorso il Consiglio di Stato rappresentato nel primo motivo, oltre a costituire una fattispecie rientrante nell’art. 395, n. 5 c.p.c., integrerebbe anche gli estremi dell’errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c.

La sentenza revocanda, infatti, sarebbe incorsa in un ulteriore “abbaglio dei sensi”, in quanto ha ritenuto calcolabile il capitale primario di classe I dando per buone le rettifiche/decurtazioni prudenziali prescritte dagli articoli da 32 a 35, le detrazioni a norma dell'articolo 36 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79 del Reg. 575/2013 in luogo del patrimonio netto per le società già esistenti.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto sussistente un fatto, il calcolo del capitale primario di classe I, escluso dalla normativa vigente e dal suo precedente del 2019 che faceva

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