Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-13, n. 202309721

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-13, n. 202309721
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309721
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 09721/2023REG.PROV.COLL.

N. 05395/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5395 del 2023, proposto da Idealservice Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 758611976F, 758612488E, 7586131158, 75861343D1, rappresentata e difesa dagli avvocati R P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Coopservice Soc. Coop. P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli n. 60;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00547/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e di Coopservice Soc. Coop. P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il Cons. G P e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Tornano all’attenzione di questa Sezione gli esiti del confronto concorrenziale indetto da Alisa (Area Centrale Regionale di Acquisto), oggi Regione Liguria, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle aziende sanitarie liguri.

2.- Alla gara - suddivisa in 5 lotti e impostata sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa - hanno partecipato sia Coopservice che Idealservice, posizionandosi, rispettivamente, prima e seconda in graduatoria.

3.- Avverso le aggiudicazioni disposte in favore di Coopservice con riguardo ai lotti da 2 a 5 è insorta Idealservice, lamentando dinnanzi al TAR Liguria l’omessa valutazione da parte della stazione appaltante di alcune vicende relative alla controinteressata, di potenziale rilievo – sul piano dichiarativo e su quello sostanziale – ai fini di una sua eventuale esclusione ai sensi dell’art. 80.5 del d. lgs. n. 50/2016.

4.- In seguito al ricorso di Idealservice, Alisa ha avviato e svolto un procedimento di autotutela per esaminare tutti gli aspetti che la medesima Idealservice aveva lamentato;
procedimento compendiato nel verbale n. 120/2021 cui ha fatto seguito la Determina n. 178/2021 (impugnata da Idealservice con motivi aggiunti) recante la conferma dell’aggiudicazione a Coopservice delle convenzioni relative ai lotti secondo e terzo, nonché l’aggiudicazione dei lotti quarto e quinto.

5.- I ricorsi intentati da Idealservice sono stati respinti dal TAR Liguria con le sentenze nn. 561, 562, 563 e 564/2021.

6.- La ricorrente ha però impugnato le anzidette pronunce davanti a questa Sezione del Consiglio di Stato che, con sentenze nn. 164/2022, 198/2022, 183/2022 e 191/2022, ha accolto i gravami relativamente al profilo della inadeguata valutazione di una serie di vicende sopravvenute ( in primis , tra queste, gli sviluppi della vicenda giudiziaria di Cosenza che coinvolgeva due procuratori speciali di Coopservice), ordinando la rinnovazione della valutazione discrezionale ai sensi dell’art. 80.5 del d. lgs. n. 50/2016.

7.- Nella successiva pronuncia n. 6958/2022 resa in sede di chiarimenti/revocazione/ottemperanza delle precedenti nn. 164/2022, 198/2022, 183/2022 e 191/2022, questa Sezione:

- per un verso, ha escluso che la sentenza n. 164 del 2022 avesse disposto alcuna declaratoria di inefficacia della convenzione stipulata con Coopservice, traducendosi il suo unico effetto conformativo nell’obbligo di rinnovo della valutazione di affidabilità ai sensi dell’art. 80 del codice contratti;

- per altro verso, ha affermato: i) che era certamente dovuto da parte della stazione appaltante il rinnovo della fase valutativa concernente l’affidabilità professionale di Coopservice; ii) che non era invece possibile prefigurare alcun esito di questo subprocedimento, siccome rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione competente; iii) che non era possibile pronunciarsi sulla domanda di subentro nel contratto, in quanto la stessa era stata avanzata da Idealservice in primo grado ma poi (immotivatamente) abbandonata nel secondo grado di appello.

8.- In esecuzione delle suddette pronunce, la Regione Liguria, subentrata ad Alisa, ha avviato, in contraddittorio, un nuovo procedimento valutativo, decidendo di esaminare tutti gli sviluppi delle vicende segnalate e giungendo a confermare (con decreto dirigenziale 1° dicembre 2022 n. 7656-2022) l’aggiudicazione precedentemente disposta in favore di Coopservice.

In particolare, con questo nuovo atto la stazione unica appaltante regionale (SUAR):

--non ha ravvisato ragioni per escludere Coopservice a causa di profili inerenti alla condotta dichiarativa (puntualmente ricostruita e come tale articolatamente valutata), per le stesse dettagliate motivazioni già indicate in proposito nel verbale n. 120/2021;

--non ha ravvisato, nelle vicende soggettive che hanno interessato Coopservice, sintomi di inaffidabilità di quest’ultima sotto il profilo professionale, per le articolate ragioni di merito puntualmente indicate in motivazione, anche con riguardo all’indagine penale di Cosenza.

9.- L’atto confermativo è stato oggetto di un nuovo ricorso al TAR Liguria, definito con la sentenza n. 547 del 2023 qui impugnata.

10.- Si è quindi giunti al presente grado di giudizio, celebrato nel contraddittorio con la controinteressata Coopservice e con la Regione Liguria e trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 9 novembre 2023.

11.- Preliminarmente va delibata l’ammissibilità dell’appello, sotto tutti i profili eccepiti dalle parti resistenti mediante riproposizione, ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a., dei rilievi assorbiti in primo grado e concernenti, in particolare, l’asserita carenza di interesse ad agire in capo alla parte appellante, la violazione dell’art. 112 c.p.a. e l’insindacabilità delle valutazioni espresse dalla stazione appaltante e qui contestate.

11.1.- Nell’ordine:

-- la formulazione da parte di Idealservice della domanda risarcitoria, in via subordinata rispetto a quella caducatoria e di subentro nella esecuzione del contratto - quest’ultima rinunciata nei precedenti contenziosi coperti dal giudicato e non più riproponibile - evidentemente attualizza e rende ancora concreto l’interesse alla coltivazione del giudizio, diversamente da quanto sostenuto da Coopservice;

-- l’impugnazione ha peraltro ad oggetto un provvedimento di riconferma dell’aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante nell’esercizio di un potere discrezionale riattivato dal decisum del Giudice di appello ma non da questo rigidamente conformato;
quindi sindacabile nel giudizio di cognizione ordinaria e non già, come eccepito da Coopservice, sotto il profilo della violazione/elusione del giudicato e quindi attraverso il ricorso ex art. 112 e ss.;

-- le censure formulate prefigurano, infine, nella prospettazione proposta da Idealservice, la vincolata esclusione dalla gara della controinteressata, senza necessità di rinnovazione del segmento procedimentale contestato (stante il supposto esaurimento degli spazi di potere discrezionale), e fondano su profili di asserita illogicità delle valutazioni che legittimano, sempre a detta della stessa parte appellante, il pieno svolgimento del sindacato giurisdizionale: della correttezza o meno di questa impostazione si dirà a breve, ma sul piano processuale essa non può dirsi affetta da irritualità.

12.- I motivi di appello, dunque, ricalcano i tre già formulati nel giudizio innanzi al TAR Liguria.

12.1.- Con il primo di essi Idealservice aveva sostenuto che la stazione appaltante, nel rinnovare la valutazione di affidabilità di Coopservice, non avrebbe tenuto conto, in asserita violazione delle sentenze del Consiglio di Stato, delle omissioni informative concernenti le vicende successive alla dichiarazione sostitutiva resa da Coopservice il 12 novembre 2018.

Questa omissione informativa sarebbe rimasta tale pur a fronte delle segnalazioni del 31 gennaio e del 23 dicembre 2020 – concernenti l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’A.G.C.M. e l’emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti di due suoi procuratori speciali ad opera del G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza – in quanto inoltrate da Coopservice con modalità (invio di pec e di nota protocollata) difformi da quelle prescritte dall’art.

2.3 del disciplinare e quindi da considerarsi “ tamquam non essent ”.

12.2.- Il TAR ha respinto la censura osservando che:

-- già il verbale n. 120 del 6 aprile 2021, posto a base della precedente aggiudicazione, dava conto delle segnalazioni “irrituali” poc’anzi richiamate (email del 31 gennaio 2020, concernente l’adozione da parte dell’A.G.C.M. di un provvedimento antitrust, poi annullato dal Consiglio di Stato;
nota prot. 37095 del 23 dicembre 2020, concernente l’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di due suoi procuratori speciali e la pendenza, nei confronti della società, di una richiesta di applicazione delle misure cautelari interdittive di cui agli artt. 9 e 45 del D. Lgs. 8/6/2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche);

-- la trasmissione irrituale di tali notizie - tale perché avvenuta senza avvalersi, come invece prescritto dall’art.

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